Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
N. incarto BB.2005.31
Sentenza del 24 giugno 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presi- dente, Andrea J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, rappresentato dall’avv. John Noseda, reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, controparte
Oggetto Sequestro di conto bancario (65 PP)
Fatti: A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta contro B.______ e altri per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 23 novembre 2004 il Ministero pubblico della Confe- derazione (in seguito: MPC) ha ordinato la perquisizione del conto bancario n. 402’003 presso la banca R.______ con sede a Ginevra. Il MPC ha de- cretato nel contempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questio- ne a concorrenza di EUR 1'456'689.--, nonché il sequestro di tutta la do- cumentazione relativa dall’apertura dello stesso in poi. Per esigenze d’inchiesta, alla banca è stato fatto divieto di comunicare alle persone inte- ressate o a chiunque il contenuto dell’ordine in questione sino a revoca scritta del Procuratore federale.
All’origine del provvedimento vi è una segnalazione dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ai sensi dell’art. 9 della legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0). Tale se- gnalazione faceva stato del possibile transito e/o deposito sulla relazione bancaria summenzionata di averi di provenienza illecita.
La revoca da parte dell’autorità inquirente del divieto d’informare previsto nell’ordine di edizione e sequestro è intervenuta il 12 aprile 2005.
B. Informato sul provvedimento dalla banca R.______ con scritto del 2 maggio 2005, A.______, titolare del conto sequestrato, in data 3 maggio 2005, ha interposto reclamo al Tribunale penale federale, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, protestando spese e ripetibili. Egli ritiene, in sostanza, che l’ordine di edizione e sequestro contestato, non essendo suf- ficientemente motivato, violerebbe il diritto di essere sentito.
C. Con risposta del 1° giugno 2005, il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente rileva anzitutto che un ordine provvisionale di sequestro emesso nella fase di un’inchiesta preliminare non deve rispettare le medesime esigenze di motivazione di una sentenza finale, questo soprattutto per preservare il segreto istruttorio. Per quanto attiene al fondamento della misura, il reclamante, già interroga- to dalle autorità italiane su commissione rogatoria svizzera, avrebbe fornito una versione non credibile in relazione alla provenienza sul suo conto ban- cario bloccato di fondi fortemente sospettati essere legati al dissesto finan-
D. Nella sua replica del 16 giugno 2005 il reclamante afferma che le informa- zioni contenute nella risposta del 1° giugno 2005 del MPC, nonché l’ampia documentazione prodotta, hanno di fatto sanato la violazione del suo diritto di essere sentito. Pur non condividendo il provvedimento impugnato, egli dichiara, tenuto conto della natura provvisionale della misura, di ritirare il proprio reclamo, al fine di chiarire celermente con l’autorità inquirente la sua posizione. Tenuto conto della violazione dell’obbligo di motivazione ini- ziale, egli chiede che si prescinda dal prelievo di spese giudiziarie a suo ca- rico e che vengano fissate congrue ripetibili a suo favore.
Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva è in concreto data, essendo il reclamante il titolare della relazione bancaria oggetto del contestato ordine di edizione e seque- stro (art. 214 cpv. 2 PP).
1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo- gia). In concreto, l’ordine di edizione e sequestro impugnato è datato 23 novembre 2004, ma il reclamante, dato il divieto di comunicazione imposto inizialmente dall’autorità inquirente, ne ha preso conoscenza, al più presto, il 3 maggio 2005, conseguentemente allo scritto del 2 maggio 2005 della banca R.______; interposto il 3 maggio 2005, il rimedio è pertanto tempe- stivo.
Nella fattispecie, il reclamo è divenuto privo d’oggetto in seguito al suo ritiro da parte del reclamante, il quale, durante la presente procedura, ha ritenuto sanata la violazione del suo diritto di essere sentito legata, a suo dire, all’insufficiente motivazione dell’ordine di edizione e sequestro del 23 no- vembre 2004. In questo ambito vi è da rilevare che le esigenze poste dal Tribunale federale per quanto attiene alla motivazione dell’ordine di seque- stro non sono severe. Infatti, il diritto di essere sentito è rispettato quando, nell’ordinare un sequestro, all’interessato è comunicato in che ambito e sul- la base di quali reati avviene tale misura (sentenza del Tribunale federale del 9 febbraio 1994, consid. 2b). La concretizzazione di tale principio non è sempre evidente: da una parte, se la motivazione è troppo succinta vi è il rischio, per la persona toccata dalla misura, di non disporre degli elementi indispensabili per avvalersi di un rimedio di diritto. D’altra parte, una moti- vazione dettagliata rischia di ledere il segreto istruttorio (cfr. L. MARAZZI, Sull’ordine di perquisizione e sequestro bancario, in Il Ticino e il diritto, Lu- gano 1997, p. 521). In concreto, l’ordine impugnato sembra soddisfare i re- quisiti minimi evocati dal Tribunale federale, ragione per la quale vi è da supporre che il gravame interposto dal reclamante, con ogni probabilità, sa- rebbe stato respinto (cfr. ugualmente in questo ambito la sentenza del Tri- bunale penale federale BE.2004.10 del 22 aprile 2005, consid. 3.1).
5 - In virtù di quanto precede, le spese processuali sono poste a carico del re- clamante; queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 500.--, importo già versato dal reclamante sotto forma di anticipo spese. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
6 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 27 giugno 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La procedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.