Sentenza del 16 agosto 2005 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliera Joséphine Contu
Parti
A.,
B.,
1 e 2 rappresentati dall’ avv. Francesco Riva Reclamanti
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte
Oggetto Ricorso contro un ordine di sequestro e di edizione (art. 65 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2005.47
Fatti:
A. Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A. e B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi del- l'art. 305 bis CP, l'11 marzo 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato la perquisizione del conto bancario n. C. presso la D. SA di Z. (act. 1.2). Il MPC ha decretato nel contempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questione (diviso in due rubriche sepa- rate), nonché l'edizione di tutta la documentazione relativa dall'apertura del- lo stesso sino ad oggi. Per esigenze d'inchiesta, alla banca sequestrataria è stato fatto divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque al- tro l'esistenza e il contenuto dell'ordine in questione sino a revoca scritta da parte del Procuratore federale.
All'origine del provvedimento vi è il sospetto che sulla relazione bancaria summenzionata siano stati depositati degli averi di provenienza illecita, le- gati ad un affare di corruzione in Italia.
La revoca da parte dell'autorità inquirente del divieto di comunicazione pre- visto nell'ordine di edizione e sequestro è intervenuta il 14 giugno 2005.
B. Informati sul provvedimento coattivo dalla D. SA, il 15 giugno 2005 A. e B., titolare della relazione sequestrata e, rispettivamente, beneficiaria di una procura sulla stessa, hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, il suo mantenimento li- mitatamente ad un importo di EUR 131'000.-- (act. 1).
Con risposta dell'11 luglio 2005, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del reclamo, ritenendo che la misura impugnata è pienamente giustificata dalle emergenze istruttorie e rispettosa del principio della proporzionalità (act. 10).
Nel secondo scambio di allegati, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro rispettive argomentazioni e conclusioni (act. 12 e 14).
Le argomentazioni delle parti e gli atti inoltrati saranno considerati in diritto secondo la loro pertinenza.
Diritto:
Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo- gia). In concreto l'ordine di edizione e sequestro impugnato è datato 11 marzo 2005, ma i reclamanti, dato il divieto di comunicazione inizialmen- te disposto dall'autorità inquirente, ne hanno preso conoscenza solo il 15 giugno 2005. Interposto il 17 giugno 2005, il rimedio è pertanto tempe- stivo.
dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicata; 124 IV 313, 316 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).
3.1 Secondo le informazioni in possesso dell'autorità inquirente, sul conto in questione (suddiviso in due rubriche separate) sarebbero transitati e/o per- venuti degli averi illeciti, correlati in particolare ad un'attività corruttiva all'e- stero (tangenti versate a un dirigente della società elettrica italiana “E. SpA”, v. osservazioni act. 10, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Per il MPC, il sospetto che parte di queste tangenti siano state indirizzate, per il tramite di operazioni di "compensazione", su conti di pertinenza dei reclamanti in Svizzera giustifica pienamente non solo il chiarimento di tutte le transazioni effettuate sul conto litigioso, ma anche il blocco prudenziale dell'intero sal- do dello stesso. L'obiezione dei reclamanti, che pretendono che sul conto in questione siano pervenuti unicamente degli averi legati a "semplici opera- zioni di trasporto di capitali" tra Italia e Svizzera, sarebbe invece poco cre- dibile e priva di qualsiasi riscontro probatorio.
3.2 Nella fattispecie, gli indizi sull'origine criminale dei valori trasferiti sul conto dei reclamanti sono però decisamente esigui, pur tenuto conto dello stadio preliminare dell'inchiesta e della necessità di effettuare delle ricerche per via rogatoriale all'estero. L'unica operazione finanziaria sospetta documen- tata é l'accredito sul conto litigioso di EUR 131'000.-- avvenuto il 7 settem- bre 2001, proveniente da un conto della banca F. di Y. poi rivelatosi "spor- co", denaro di cui i reclamanti stessi ammettono la più che dubbia prove- nienza, affermando tuttavia che tale operazione sarebbe stata effettuata a loro insaputa e contrariamente alle loro istruzioni (v. pti 7 e 11, pagg. 4-5 del reclamo). A parte questa operazione – a cui si riferiscono specificata-
mente sia il complemento rogatoriale del 16 luglio 2003 della Procura di X. relativa a G. (act. 10.1) sia il verbale di interrogatorio del 12 luglio 2003 di H. innanzi alla medesima procura (act. 10.6) – il MPC non ha saputo so- stanziare con documentazione probante le proprie allegazioni circa i delitti commessi all'estero alla base dell'inchiesta ed il possibile reato di riciclag- gio in Svizzera ad opera degli indagati, limitandosi ad apportare delle con- testazioni piuttosto generiche. Certo, nelle proprie osservazioni al gravame l'autorità inquirente fa stato, oltre a quella appena menzionata, di altre ope- razioni simili avvenute in passato sui conti dei reclamanti – alcune per im- porti anche molto elevati (fino a due milioni di franchi) – che sostanziereb- bero il sospetto di riciclaggio di denaro ex art. 305 bis CP, senza tuttavia for- nire a questi indizi il necessario grado di verosimiglianza per poter giustifi- care un sequestro integrale del conto bancario litigioso. Per queste altre operazioni manca in particolare un qualsiasi aggancio alla presunta infra- zione compiuta all'estero (corruzione), che ha dato origine all'inchiesta na- zionale.
In simili evenienze concrete, il provvedimento impugnato si avvera pertanto lesivo del principio della proporzionalità, dato che finalità perseguite dall'au- torità inquirente possono essere raggiunte con altre soluzioni equivalenti nei loro risultati ma meno incisive per gli interessati. In accoglimento della domanda subordinata dei reclamanti, il blocco del saldo attivo del conto bancario n. C. presso la D. SA di Z. decretato dal MPC con ordine dell'11 marzo 2005 è quindi mantenuto limitatamente all'importo di EUR 131'000.-- . Il MPC è inoltre invitato a procedere al più presto all'esame della docu- mentazione sequestrata, alfine di non arrecare ai reclamanti più danno del necessario.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Il reclamo è parzialmente accolto ed il blocco del saldo attivo del conto ban- cario n. C. presso la D. SA di Z. decretato dal MPC con ordine dell’11 marzo 2005 è mantenuto limitatamente all’importo di EUR 131'000.--.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico dei reclamanti in solido ed é coperta dall'anticipo spese già pervenuto.
Il MPC verserà ai reclamanti in solido un importo di fr. 1'000.-- a titolo di ripe- tibili ridotte della sede federale.
Bellinzona, il 25 agosto 2005
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce- dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.