Sentenza del 25 agosto 2009
I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden-
te, Tito Ponti e Alex Staub ,
Cancelliere Stefan Graf
Parti
-
A., rappresentato dall’avv. Daniele Timbal,
-
B., rappresentato dall’avv. Anne Schweikert,
Reclamanti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Disgiunzione della procedura
(art. 214 cpv. 1 PP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2009.55, BB.2009.56
(Procedura accessoria: BP.2009.33)
Fatti:
A. A. e B. sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il
titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305
bis
del codice penale svizze-
ro del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo del
2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è con-
dotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico
della Confederazione (in seguito: MPC).
B. Con decisione del 25 maggio 2009 il MPC ha ordinato la disgiunzione
dell’istruzione preparatoria avviata nei confronti della banca C., di D. e di E. –
la prima istituto di diritto pubblico con sede a Z. e i secondi dipendenti a vario
titolo della banca C. – dal procedimento riguardante gli altri co-imputati.
C. Con reclami separati A. e B. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla
I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone
l’annullamento. Essi osservano in sintesi che, contrariamente a quanto ripor-
tato nella contestata decisione, i fatti loro contestati sono strettamente con-
nessi con quelli dei co-imputati oggetto della disgiunzione; quest’ultima – vio-
lando il principio dell’indivisibilità del procedimento penale – rappresenta per-
tanto un’illecita quanto insanabile limitazione delle loro garanzie processuali.
A. postula inoltre la concessione dell’effetto sospensivo al suo gravame.
D. In data 2 giugno 2009, il Presidente della I Corte dei reclami penali ha con-
cesso l’effetto sospensivo a titolo supercautelare al reclamo di A.
(v. act. 2 dell’annesso incarto BP.2009.33).
E. Con risposte del 25 giugno 2009 il MPC ha chiesto la reiezione dei gravami
in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Dal canto loro, con re-
pliche del 10 luglio 2009, A. e B. hanno in sostanza ribadito le proprie prece-
denti allegazioni e conclusioni.
Diritto:
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina
d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto-
posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle
loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361
consid. 1, 131 II 571 consid. 1). Vista la sostanziale identità di contenuti e
forma delle cause litigiose, che sono dirette contro la medesima decisione e
si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si
giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudi-
zio.
1.2. Giusta gli art. 105
bis
cpv. 2 PP, art. 28 cpv. 1 lett. a LTPF e art. 9 cpv. 2 del
Regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710)
gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono
essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tri-
bunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali degli
art. 214 – 219 PP. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque perso-
na cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno
(art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a
contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omis-
sione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il
25 maggio 2009 ai patrocinatori di tutte le parti al procedimento, che l’hanno
ricevuta il giorno successivo (v. act. 1.1, pag. 4 in fondo). I reclami, introdotti
rispettivamente il 29 maggio (BB.2009.55) e 2 giugno 2009 (BB.2009.56), ri-
sultano pertanto tempestivi. La legittimazione ricorsuale dei reclamanti, impu-
tati nel procedimento penale in esame e destinatari della decisione impugna-
ta, è senz’altro data (v. art. 214 cpv. 2 PP).
-
In concreto, con sentenza del 5 agosto 2009 la I Corte dei reclami penali, in
accoglimento dei gravami proposti dalla banca C., da D. e da E., ha annulla-
to la decisione impugnata dai qui reclamanti, giudicando che la disgiunzione
in esame non era giustificata dalle emergenze istruttorie (v. sentenza del Tri-
bunale penale federale BB.2009.51 del 5 agosto 2009, alle cui motivazioni si
rinvia per economia di giudizio). Pertanto, le presenti procedure sono divenu-
te prive d’oggetto, ciò che la I Corte dei reclami penali si limita a costatare
(v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.29 del 30 settembre
2005, consid. 2).
-
Secondo l’art. 72 PCF, la cui applicazione analogica si giustifica in virtù dei
rinvii di cui all’art. 245 cpv. 1 PP e 71 LTF, quando una lite diventa
senz’oggetto o priva d’interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le par-
ti, ma senz’ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce,
con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose
prima del verificarsi del motivo che termina la lite. Non è dunque necessario
esaminare in dettaglio quale sarebbe stato l’esito della procedura, l’autorità
giudicante dovendo unicamente procedere, sulla base dell’incarto, a una va-
lutazione sommaria della situazione antecedente il fatto che ha messo fine al
litigio. Se l’esito probabile può essere determinato, in un caso concreto, uni-
camente mediante un esame più approfondito della situazione, le spese giu-
diziarie e le indennità ripetibili sono allora in primo luogo messe a carico del-
la parte che ha provocato la procedura divenuta priva d’oggetto o presso la
quale sono intervenute le cause che hanno condotto a tale situazione, ana-
logicamente ai criteri valevoli nella procedura civile (DTF 118 Ia 488 con-
sid. 4a, pag. 494; sentenza del Tribunale federale 2A.573/2003 del 30 luglio
2004, consid. 2.7).
3.1. Nella fattispecie, i presenti reclami sono divenuti privi d’oggetto in seguito alla
precedente sentenza di codesta Corte, che ha annullato la decisione impu-
gnata. Dal momento che le motivazioni contenute nei reclami in epigrafe non
si discostano sostanzialmente da quelle esposte nell’ambito delle precedenti
procedure (v. incarti BB.2009.51, BB.2009.53, BB.2009.54) e che non vi sono
oggi motivi per giudicare diversamente rispetto alla precedente decisione, vi è
da supporre che le censure sollevate, e con essa i presenti ricorsi, sarebbero
stati accolti.
3.2. Visto l’esito dei reclami, ai reclamanti, che si sono avvalsi del patrocinio dei
rispettivi legali, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245
cpv. 1 PP con rinvio all’art. 68 LTF). Secondo l’art. 68 cpv. 1 LTF, statuendo
sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della
parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sen-
tenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contesta-
zione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento
del 26 settembre 2006 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale
penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 2, se entro
l’udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese,
l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle pro-
cedure davanti alla I Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato
e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. Tenuto conto del presumi-
bile e necessario dispendio causato dalla presente causa, in concreto è loro
assegnata un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di Fr. 1’500.-- cadauno a titolo
di ripetibili, da porre a carico del MPC. Gli anticipi delle spese versati in pen-
denza di causa devono invece essere integralmente restituiti ai reclamanti.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
-
I reclami sono privi d’oggetto e le cause sono di conseguenza stralciate dai
ruoli.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
-
Il MPC verserà ai reclamanti un importo di Fr. 1’500.-- (IVA inclusa) cadauno
a titolo di ripetibili della sede federale.
-
Ai reclamanti sono restituiti i rispettivi anticipi delle spese di Fr. 1’500.-- ca-
dauno versati in pendenza di causa.
Bellinzona, il 25 agosto 2009
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Daniele Timbal
- Avv. Anne Schweikert
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto ordinario