Sentenza del 2 dicembre 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Alex Staub, Presidente, Nathalie Zufferey e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Stefano Peduzzi,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Controparti
Oggetto Sorveglianza (art. 10 cpv. 5 LSCPT)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2009.83
Visti:
il reclamo del 6 ottobre 2009 di A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, mediante il quale egli contesta il contenuto di un'ordinanza del 16 settembre 2009 emessa dall'Ufficio dei giudici istruttori federali nella causa no. 1;
l’invito a far pervenire al Tribunale penale federale copia dell'ordinanza impugnata nonché a versare alla cassa della medesima autorità, entro il termine scadente il 2 novembre 2009, un anticipo delle spese di fr. 1'500.-;
il secondo invito a far pervenire al Tribunale penale federale quanto so- pra, entro un ultimo termine scadente il 19 novembre 2009, pena l’irricevibilità del gravame interposto;
lo scritto del 24 novembre 2009 dell'avv. Stefano Peduzzi, patrocinatore di A., mediante il quale egli invita questo Tribunale a considerare nulla la missiva del suo assistito del 6 ottobre 2009.
Considerato :
che giusta l’art. 62 LTF, applicabile in virtù dell’esplicito rinvio dell’art. 245 cpv. 1 PP, la parte che adisce il Tribunale penale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (cpv. 1). Il giudice dell’istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell’anticipo o la prestazione delle garanzie. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l’anticipo non è versato o le garanzie non sono prestate nemmeno nel termine suppletorio, il ricorso non sarà giudicato nel merito (cpv. 3);
che in concreto al reclamante sono stati accordati, conformemente alla di- sposizione sopra citata, due termini per effettuare l’anticipo delle spese ri- chiesto, l’ultimo dei quali scadente il 19 novembre 2009 (v. act. 3);
che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine ulti- mo impartito dal Tribunale;
che lo scritto del 24 novembre 2009 del patrocinatore del reclamante nulla muta alla situazione in quanto tardivo;
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del reclamo (art. 62 cpv. 3 LTF);
3 -
che il reclamante, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gra- vame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 66 cpv. 1 LTF);
che una tassa di giustizia di fr. 200.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale dell’11 febbraio 2004 (RS 173.711.32).
4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 2 dicembre 2009
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).