Decisione del 20 aprile 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dall’avv. Roberto Macconi, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Apposizione di sigilli (art. 248 cpv. 1 CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2011.24
La I Corte dei reclami penali, visti:
l'inchiesta di polizia giudiziaria diretta contro A. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305 bis n. 2 CP (n. procedimento MPC SV.10.0141);
gli ordini di perquisizione e sequestro datati 8 febbraio 2011 nei con- fronti della B. SA e della C. Sagl, entrambe con uffici a Z. (act. 1.3), nonché nei confronti dello Studio fiduciario A. con uffici a Y. (act. 1.7);
i rispettivi verbali di perquisizione/verbali di sequestro ed elenchi de- gli oggetti sequestrati datati 9 febbraio 2011 (act. 1.3 e act. 1.7);
il verbale di interrogatorio di A. del 9 febbraio 2011 (act. 1.4) e gli scritti 9 e 10 febbraio 2011 del legale del reclamante in cui chiedeva la messa sotto sigillo della documentazione sequestrata (act. 1.5 e act. 1.6);
la decisione del 21 febbraio 2011 con cui il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha deciso di non procedere alla messa sotto sigillo sulle carte requisite il 9 febbraio 2011 (act. 1.1);
il reclamo presentato il 3 marzo 2011 da A. dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), volto ad ottene- re l’annullamento della decisione 21 febbraio 2011 del MPC;
la domanda di procedere immediatamente alla messa sotto sigilli contenuta nel reclamo summenzionato e il decreto supercautelare del Presidente della I Corte dei reclami penali del 7 marzo 2011 (procedura BP.2011.10) con cui è stata accolta la richiesta di appo- sizione dei sigilli (act. 3);
l’ordine impartito l’8 marzo 2011 dal MPC alla Polizia giudiziaria fe- derale (in seguito: PGF) di apporre i sigilli e il relativo rapporto di esecuzione della PGF datato 9 marzo 2011 (act. 6.14 e 6.15);
il versamento dell’anticipo spese di fr. 1'500.-- intervenuto il 9 mar- zo 2011 (act. 4);
le osservazioni al reclamo presentate dal MPC il 17 marzo 2011 (act. 6) e completate il 24 marzo 2011 (act. 8), con cui il MPC ha
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chiesto di respingere il reclamo del 3 marzo 2011 e revocare conse- guentemente il decreto BP.2011.10 del 7 marzo 2011;
Considerato:
che contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere in- terposto reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a norma degli art. 393 segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1 LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, RS 173.713.161]);
che il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP);
che, nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 21 feb- braio 2011, è stata notificata al legale del reclamante il giorno mede- simo per fax e il 22 febbraio 2011 per posta, di modo che il reclamo interposto il 3 marzo 2011 è tempestivo;
che, con scritto del 15 aprile 2011, A. ha dichiarato di ritirare il suo ri- corso del 3 marzo 2011 e conseguentemente la richiesta di apposi- zione dei sigilli;
che, a seguito di detto ritiro, l’ordine di apposizione dei sigilli imparti- to in via supercautelare il 7 marzo 2011 del Presidente della I Corte dei reclami penali (BP.2011.10) deve essere revocato;
che, a norma dell’art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccom- bono nella causa (1a frase), con la precisazione che è ritenuta soc-
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combente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito (2a frase);
che, avendo il reclamante ritirato la sua impugnativa, egli deve esse- re considerato quale parte soccombente;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 8 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federa- le (RSPPF; RS 173.713.162);
che, considerate le particolarità della presente fattispecie, i costi del- la presente procedura possono essere contenuti in fr. 1'000.--;
che, conseguentemente, avendo il reclamante bonificato fr. 1'500.-- a titolo di anticipo spese, dovranno essergli riversati fr. 500.--.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
La causa è stralciata dai ruoli.
È revocato l’ordine 7 marzo 2011, con cui veniva impartito al Ministero pubblico della Confederazione di porre sotto sigilli la documentazione se- questrata in data 9 febbraio 2011 presso gli uffici di Z. della B. SA e della C. Sagl, nonché presso gli uffici di Y. dello Studio fiduciario A.
La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico del reclamante, a cui verrà restituita la somma di fr. 500.-- versata a titolo di anticipo spese.
Bellinzona, il 21 aprile 2011
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).