Decisione del 6 agosto 2014
Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall'avv. Luciano Giudici,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto
Ritardata/Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.104
Visti:
- il decreto di abbandono del 20 maggio 2011 emesso dal Ministero pubblico
della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. concernente un
procedimento a suo carico per titolo di riciclaggio di denaro (act. 1.1);
- la domanda d'indennità per spese di patrocinio del 27 gennaio 2014 inoltrata
dal patrocinatore della predetta, avv. Luciano Giudici (act. 1.2);
- lo scritto del 4 marzo 2014, con il quale il MPC ha chiesto al patrocinatore di
A. di distinguere le spese legate al procedimento interno da quello legato ad
una parallela rogatoria con l'Italia (act. 1.3);
- le risposte del 14 marzo e 4 aprile 2014, mediante la quale l'avv. Giudici ha
ossequiato alla suddetta richiesta (act. 1.4 e 1.5);
- gli scritti del 5 e 21 maggio 2014, con il quale l'avv. Giudici ha sollecitato una
decisione in merito alla sua istanza del 27 gennaio 2014 (act. 1.6);
- il reclamo del 15 luglio 2014 interposto da A. davanti alla Corte dei reclami
penali del Tribunale penale federale per diniego formale di giustizia (act. 1);
- le osservazioni del 28 luglio 2014, mediante le quali il MPC ha postulato la
reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità (act. 7);
- il decreto del medesimo giorno, con il quale il MPC ha statuito sull'istanza del
27 gennaio 2014, atto allegato alle predette osservazioni (act. 7.1);
- lo scritto del 30 luglio 2014, mediante il quale l'avv. Giudici ha comunicato alla
presente autorità che il suo gravame, alla luce del predetto decreto, è divenu-
to privo d'oggetto (act. 9);
- la lettera del 4 agosto 2014, con la quale l'avv. Giudici rinuncia a replicare,
rimettendosi al giudizio di questa Corte.
Considerato:
- che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale
svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale
del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera-
zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro
le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;
- che il reclamo può essere interposto, tra l'altro, contro le decisioni e gli atti
procedurali del pubblico ministero (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP);
- che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del
diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la dene-
gata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);
- che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto
di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);
- che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
- che la legittimazione ricorsuale della reclamante è in concreto data;
- che, con il suo decreto del 28 luglio 2014, il MPC, pendente la presente cau-
sa, ha dato seguito all'istanza del 27 gennaio 2014, ammettendo quindi le
conclusioni contenute nel gravame;
- che, alla luce di quanto precede, il gravame è divenuto privo d'oggetto, come
del resto rilevato da entrambe le parti (v. act. 7.1 pag. 3 e act. 9);
- che, in base alla giurisprudenza di questa Corte, quando una procedura di
reclamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili
vengono addossati alla parte che è all'origine di tale fatto (v. TPF 2011 31);
- che, essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito al fatto che il MPC
ha nel frattempo emanato la decisione che la reclamante sollecitava qui invo-
cando un diniego di giustizia, le spese procedurali concernenti il presente re-
clamo devono essere assunte dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Mes-
saggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicem-
bre 2005, FF 2006 pag. 1228; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizeri-
schen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1777; PATRICK
GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi
di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, n. 569) e quindi in concreto non si
riscuotono emolumenti giudiziari;
- che il MPC verserà alla reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini
di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in
relazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP), la quale, in applicazione degli art. 10
e 12 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti,
le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162), è fissata a fr. 2'000.-- (IVA esclusa, dato che la reclamante ha il
proprio domicilio all'estero, v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della legge federale
concernente l'imposta sul valore aggiunto; RS.641.20).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
- Il reclamo è divenuto privo d'oggetto e la causa è stralciata dal ruolo.
- Non vengono prelevate spese.
- Il Ministero pubblico della Confederazione verserà alla reclamante un impor-
to di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Bellinzona, il 7 agosto 2014
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Luciano Giudici
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.