Decisione del 18 novembre 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Giorgio Bomio, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentato dall'avv. Ettore Item, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Ritardata / Denegata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.142
Visti:
il "decreto di edizione e sequestro della documentazione, blocco dei conti e divieto di informare" intimato alla banca B. AG, Lugano il 20 novembre 2012 dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), nell'ambito del procedimento penale in cui è imputato A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP (act. 1.1);
la lettera 11 aprile 2013 inviata alla banca B. AG, con cui il MPC sollecitava l'invio della documentazione non ancora pervenuta (act. 1.1);
l'istanza di esame degli atti presentata da A. l'8 ottobre 2014 (act. 1.2);
la comunicazione del 15 ottobre 2014, secondo la quale il MPC stava proce- dendo all'esame della predetta istanza ed avrebbe emesso una decisione (act. 1.3);
il fax del 21 ottobre 2014 con cui A. sollecitava una risposta (act. 1.4);
la missiva del 22 ottobre 2014, con il quale il MPC ribadiva il suo scritto del 15 ottobre 2014 (act. 1.5);
lo scritto del 23 ottobre 2014 mediante il quale A. sollecitava nuovamente una decisione, preannunciando che in assenza della medesima avrebbe procedu- to a presentare reclamo ex art. 393 CPP (act. 1.6);
il successivo fax del 29 ottobre 2014, in cui A. informava il MPC che, in as- senza di riscontro entro il 3 novembre 2014, avrebbe presentato reclamo per denegata/ritardata giustizia (act. 1.7);
il reclamo del 4 novembre 2014 interposto da A. dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale per denegata, rispettivamente ritardata giustizia (act. 1);
il fax del 4 novembre 2014, con cui il reclamante comunicava al MPC di aver presentato reclamo per denegata/ritardata giustizia (act. 2.3);
la risposta via fax dello stesso giorno, in cui il MPC riferiva all'insorgente di avergli già trasmesso per raccomandata la sua decisione (act. 2.4), negando- gli l'accesso agli atti, non essendo il medesimo ancora stato interrogato (act. 2.2);
3 -
lo scritto del 5/10 novembre 2014, mediante il quale il reclamante ha comuni- cato alla presente autorità che il suo gravame, alla luce della succitata deci- sione del 4 novembre 2014, è divenuto privo d'oggetto, rimettendosi al giudi- zio di questa Corte in merito alla concessione di un'indennità per le spese di patrocinio (act. 2, 2.1). Considerato:
che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;
che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la dene- gata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);
che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);
che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);
che la legittimazione ricorsuale del reclamante è in concreto data;
che, con la sua decisione del 4 novembre 2014, il MPC ha dato seguito all'i- stanza dell'8 ottobre 2014 ed ai successivi scritti del reclamante;
che, alla luce di quanto precede, il gravame è divenuto privo d'oggetto, come del resto rilevato nello scritto 5/10 novembre 2014 del patrocinatore del re- clamante (v. act. 2, 2.1);
che, in base alla giurisprudenza di questa Corte in ambito di procedura penale ordinaria, quando una procedura di reclamo ex art. 393 e segg. CPP diventa priva d'oggetto, i costi e le ripetibili vengono addossati alla parte che è all'ori- gine di tale fatto (v. TPF 2011 31);
che, essendo la causa divenuta priva d'oggetto in seguito alla decisione ema- nata dal MPC in risposta alla contestazione di denegata/ritardata giustizia del 29 ottobre 2014, le spese procedurali concernenti il presente reclamo devono
4 -
essere assunte dalla Confederazione (v. art. 423 CPP; Messaggio concernen- te l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1228; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozess- rechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 1777; PATRICK GUIDON, Die Be- schwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea berne- se, Zurigo/San Gallo 2011, n. 569);
che nella fattispecie non si riscuotono emolumenti giudiziari;
che il MPC verserà al reclamante un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (v. art. 436 cpv. 1 CPP in re- lazione con art. 429 cpv. 1 lett. a CPP);
che, non avendo il patrocinatore del reclamante presentato una sua nota d'o- norario, questa Corte fissa l'onorario secondo libero apprezzamento (art. 12 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]);
che, giusta l'art. 12 cpv. 1 RSPPF, l'onorario è fissato secondo il tempo, com- provato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata, tenuto presente che l'indennità oraria am- monta almeno a fr. 200.-- ed al massimo a fr. 300.--, come pure che in genere la tariffa oraria applicata dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale ammonta a fr. 230.-- all'ora (v. decisione del Tribunale penale federale BH.2012.3 del 6 marzo 201, consid. 10.1 e riferimenti citati);
che, nel caso concreto, in applicazione degli art. 10 e 12 cpv. 2 RSPPF, l'in- dennità è fissata ex aequo et bono a fr. 500.-- (IVA esclusa, dato che il re- clamante ha il proprio domicilio all'estero, v. art. 1 cpv. 2 lett. a e 8 cpv. 1 della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto; RS.641.20).
5 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 20 novembre 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).