Decisione del 20 giugno 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, giudice presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERA- ZIONE,
BANCA B., rappresentata dall'avv. Lucien W. Valloni,
Controparti
Oggetto Ammissione dell'accusatore privato (art. 118 e segg. in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) Effetto sospensivo (art. 387 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2014.63+BP.2014.14
Visti:
la decisione del 20 marzo 2014, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha accolto la dichiarazione di costituzione di accusatrice privata del 27 febbraio 2012 effettuata da banca B. nell'ambito della causa penale a carico di A., C. e D. per titolo di riciclaggio di denaro ed altri reati (act. 1.1);
il reclamo del 31 marzo 2014 interposto da A. presso la Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione (act. 1);
lo scritto del 2 aprile 2014, con il quale la Corte dei reclami penali ha conces- so l'effetto sospensivo a titolo supercautelare (act. 4);
la risposta del 29 aprile 2014, mediante la quale il MPC ha postulato la reie- zione sia dell'effetto sospensivo che del reclamo (act. 15);
la replica del 10 giugno 2014, trasmessa al MPC per conoscenza, mediante la quale la reclamante ribadisce le conclusioni espresse in sede ricorsuale. Considerato:
che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le deci- sioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;
che il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in ta- le ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Stra- fprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
che l'imputato necessita di un interesse giuridicamente protetto all'annulla- mento o alla modifica di una decisione giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP;
3 -
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'imputato non dispone, di principio, di un tale interesse giuridicamente protetto (nella misura in cui non si tratti di uno Stato o di un'entità statale o parastatale), e non è quindi legittima- to ad impugnare una decisione che ammette semplicemente la costituzione di una persona quale accusatrice privata in un procedimento (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.38 del 29 luglio 2013, consid. 1.2 e giuri- sprudenza citata);
che il reclamo è da dichiarare quindi inammissibile;
che, visto quanto precede, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto;
che l'effetto sospensivo concesso a titolo supercautelare è revocato;
che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese del- la procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--;
che la banca B. si è avvalsa del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un ade- guato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 433 cpv. 1 lett. a CPP);
che nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consisto- no nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF);
che nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna no- ta delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF);
che nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal difensore della banca B., un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa) appare giustificato, importo che deve essere messo a carico del reclamante.
4 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 20 giugno 2014
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Giudice presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.