Decisione del 27 ottobre 2022 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dagli avv. Mario Molo e Camilla Molo,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
B., rappresentato dall'avv. Luca Marcellini,
Controparti
Oggetto Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2022.85
Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 31 agosto 2020 un procedimento penale a carico di B. e ignoti per titolo di ap- propriazione indebita (art. 138 CP) e amministrazione infedele (art. 158 CP). Tale inchiesta è stata avviata a seguito di una denuncia penale inoltrata da A., la quale si è costituita accusatrice privata nel procedimento penale in questione. In sostanza, B. è sospettato di aver distratto, nell’ambito della sua attività di gestore patrimoniale degli averi di A., fondi destinati alle attività religiose e cari- tatevoli del Pontefice (Obolo di San Pietro), causando gravi danni economici e di immagine alla predetta (v. atto 01-00-0001 e segg. incarto MPC).
Nel suo decreto d’apertura del procedimento, il MPC ha rilevato che “il Promo- tore di Giustizia del Tribunale dello Stato del Vaticano conduce un'indagine con- tro funzionari del Vaticano, B. e altre persone per titolo di peculato, corruzione, riciclaggio di denaro, autoriciclaggio, abuso di autorità e altri reati in merito agli investimenti immobiliari [...]. In questo contesto il Promotore di Giustizia in data 19 dicembre 2019 ha inviato al Ministero pubblico della Confederazione una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale. In seguito, in data 18 maggio 2020, il MPC ha ricevuto un complemento rogatoriale relativo agli investimenti di A. nel fondo C., per i quali B. è indagato per appropriazione indebita” (atto 01-00-0003 incarto MPC).
B. Il 17 maggio 2022, A. ha richiesto copia del verbale del procedimento elvetico nonché postulato l’accesso agli atti dell’incarto, tra i quali il verbale d’interroga- torio di B. con i relativi allegati (v. atto 15-03-0093 incarto MPC).
C. Con decreto del 20 giugno 2022, il MPC ha concesso alla predetta un accesso parziale agli atti (v. act. 1.2).
D. Con reclamo dell’8 luglio 2022, A. è insorta contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo quanto segue (v. act. 1, pag. 10 e seg.):
“In via principale
I. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, il § 1. della decisione impugnata è annullato e modificato nel senso che all’accusatrice privata viene concesso integrale accesso agli atti (in- clusa la possibilità di estrarne copia);
3 -
Di conseguenza, il § 2. della decisione impugnata è annullato e modificato nel senso che all’accusatrice privata viene trasmesso l’integrale indice degli atti;
Di conseguenza, i §§ 3.-5. della decisione impugnata sono annullati e modificati nel senso che all’accusatrice privata viene concesso accesso agli atti di tutte le Rubriche (inclusa la possibilità di estrarne copia);
Di conseguenza, il § 6. della decisione impugnata è annullato e modificato nel senso che viene fatto ordine al ministero pubblico della Confederazione di tra- smettere all’accusatrice privata copia della Rubrica 8 e meglio i documenti carta- cei e digitali messi al sicuro in occasione delle perquisizioni del novembre 2020.
II. Protestate tasse, spese e ripetibili.
In via subordinata
I. Il reclamo è parzialmente accolto.
II. Protestate tasse, spese e ripetibili”.
E. Con risposta del 5 agosto 2022, il MPC ha postulato la reiezione del gravame (v. act. 6). Con osservazioni dell’8 agosto 2022, B. ha chiesto che il reclamo venga respinto (v. act. 8).
F. Con scritto del 9 agosto 2022, questa Corte, constatato che gli atti inoltrati dal MPC contenevano anche quelli il cui accesso era stato rifiutato alla reclamante, ha restituito il relativo supporto informatico al predetto, con l’invito a produrre unicamente gli atti a disposizione dell’insorgente (v. act. 9).
G. In data 17 agosto 2022, il MPC ha dato seguito all’invito di cui sopra (v. act. 10).
H. Con replica del 12 settembre 2022, trasmessa al MPC e a B. per conoscenza (v. act. 14), la reclamante si è riconfermata nelle proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 13).
posizione, aggiungendo che “con scritto 12 settembre 2022 l’Ufficio federale di
giustizia ha trasmesso e delegato al MPC una domanda di assistenza del 9 set-
tembre 2022 da parte dell’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato del Va-
ticano, volta all’acquisizione dei verbali d’interrogatorio di B. del 16/17 maggio
2022” (act. 15).
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché TPF 2021 97 consid. 1.1 e rinvii).
1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 20 giugno 2022, è stato notificato alla reclamante in data 28 giu- gno 2022 (v. act. 1.3). Il reclamo, interposto l’8 luglio 2022, è pertanto tempe- stivo.
1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione della reclamante – accusatrice privata nel procedimento penale e direttamente toccata dalla decisione impu- gnata (v. art. 107 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP) – è pacifica.
1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la
denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
2.1 2.1.1 Nella procedura penale, il diritto di esaminare gli atti è garantito alle parti in modo generale dall'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. Come già rilevato (v. supra con- sid. 1.3), la A., in quanto accusatrice privata, è parte al procedimento penale giusta l'art. 104 cpv. 1 lett. b CPP. L'art. 101 cpv. 1 CPP precisa che le parti possono esaminare gli atti del procedimento al più tardi dopo il primo interroga- torio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'art. 108. Le parti hanno il diritto di consultare tutti gli atti del procedimento (M OREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, 2a ediz. 2016, n. 3 ad art. 101 CPP). Tuttavia, il diritto dell'accusatore privato di esaminare gli atti si limita agli aspetti relativi alla fattispecie da cui risulta la lesione da lui subita (S CHMUTZ, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 8 ad art. 101 CPP). Le restrizioni che il pubblico ministero può imporre, d'uf- ficio o su richiesta di una parte (v. art. 109 CPP), devono rispettare condizioni particolari ed essere limitate nel tempo (v. art. 108 CPP; L IEBER, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 12 ad art. 108 CPP), dovendo tutte le parti poter esaminare gli atti al più tardi al momento della chiusura dell'istruzione (art. 318 CPP; C ORNU, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 11 ad art. 318 CPP). Come detto, l'accesso al dossier può essere limitato alle condizioni indicate all'art. 108 CPP, ossia in presenza del sospetto che una parte abusi dei suoi diritti o per garantire la sicurezza di persone o per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. Possono essere considerati quali interessi privati segnatamente il segreto bancario, di fabbrica, commerciale o militare (V EST/HORBER, Commentario basilese, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP) così come la protezione della sfera privata o intima (B ENDANI, Commentario romando, op. cit., n. 6 ad art. 108 CPP). Le restrizioni al diritto di essere sentito devono essere applicate con cautela e nel rispetto del principio della proporzionalità. Esse de- vono essere assolutamente necessarie (B ENDANI, op. cit., n. 11 ad art. 107 CPP). Si impone in ogni caso di procedere a una valutazione degli interessi in gioco, e meglio dell'interesse all'esame degli atti e degli interessi pubblici o pri- vati coinvolti (S CHMUTZ, op. cit., n. 19 ad art. 101 CPP).
2.1.2 Nella TPF 2012 48, il Tribunale penale federale ha già avuto modo di affermare che, in caso di connessione fra una procedura rogatoriale ed una procedura penale nazionale, se lo Stato estero è contemporaneamente accusatore privato e autorità rogante, un reclamo contro l'accesso agli atti va esaminato alla luce
delle disposizioni vigenti in materia di assistenza internazionale, in particolare dell'art. 80e cpv. 1 AIMP (v. consid. 1.3.2). Un tale accesso va limitato in modo tale da impedire che le regole della procedura penale comportino un’elusione di quelle vigenti in ambito di assistenza internazionale (v. consid. 3.1). Per pre- servare l'oggetto stesso della procedura di assistenza internazionale è possibile proibire di fare fotocopie del fascicolo e domandare, mediante garanzie, l'impe- gno formale dello Stato estero di non utilizzare, direttamente o indirettamente, le informazioni, ottenute nel quadro della procedura penale nazionale o in altre procedure connesse, per i bisogni di qualsiasi procedura penale, civile o ammi- nistrativa sul suo territorio, e questo fino alla chiusura ed esecuzione completa e definitiva della parallela procedura di assistenza internazionale (v. consid. 3.3- 3.5 e 4). Il Tribunale ha confermato quanto precede nella TPF 2012 155, ag- giungendo che se la garanzia fornita dallo Stato estero di non utilizzare prema- turamente le informazioni raccolte attraverso l'acceso agli atti nella procedura nazionale non è considerata sufficiente, l'accesso stesso può essere sospeso fino alla conclusione della parallela procedura rogatoriale (v. consid. 3.3 e 3.4).
2.2 In concreto, nella sua risposta del 5 agosto 2022, il MPC afferma che “nel pre- sente procedimento ci si trova dinanzi ad una costellazione particolare. La fat- tispecie indagata nell’ambito del procedimento penale elvetico è strettamente connessa con quella del procedimento condotto dalle autorità vaticane che, allo stato, è pendente dinanzi al Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, anche se le due procedure vertono su ipotesi di reato diverse. Il primo interrogatorio dell’imputato è stato sì effettuato, ma restano da assumere altre prove principali, ossia gli interrogatori previsti in via rogatoriale, che costituiscono atti istruttori indispensabili per verificare la veridicità delle dichiarazioni di B., così come il suo ruolo e l’attività da lui svolta come gestore patrimoniale esterno di A. [...]. Con riferimento agli interrogatori previsti rogatorialmente si precisa che, al mo- mento dell’emissione del decreto deI 20 giugno 2022, il MPC stava effettiva- mente valutando la necessità di interrogare attuali ed ex collaboratori di A. e quindi della qui reclamante per via rogatoriale. Tali atti istruttori non erano per- tanto, contrariamente a quanto indicato dalla reclamante, solo mere ipotesi. Nel frattempo il MPC, a conclusione di tali valutazioni, in data 2 agosto 2022 ha trasmesso alle competenti autorità dello Stato della Città del Vaticano una do- manda di assistenza giudiziaria in materia penale mediante la quale viene ri- chiesto, tra le altre cose, l’interrogatorio di cinque persone che sono o erano collaboratori della reclamante (vedasi rubrica 18.4 - rif. da 18-04-0001 a 18-04- 0009). La particolarità di questi interrogatori risiede proprio nel fatto che tutte queste persone hanno stretti legami con la reclamante e con il processo che si sta svolgendo attualmente dinanzi al Tribunale dello Stato della Città del Vati- cano. Due di queste persone sono persino imputate in quel procedimento. B., nel suo interrogatorio del 16/17 maggio 2022 ha dichiarato che le persone delle quali è stato richiesto l’interrogatorio erano coloro, all’interno di A., con le quali
egli discuteva, conferiva, si incontrava, decideva, a cui riferiva e dava rendi- conto, in merito alla gestione degli averi di A. e al loro investimento. Alcune di queste persone figurano inoltre come firmatari di documenti riferiti ai mandati di gestione esterni conferiti a B. per il tramite di due società. Le dichiarazioni di queste persone sono pertanto suscettibili di rivestire carattere determinante per acclarare i fatti. Per questa ragione è importante evitare che le stesse possano venire in qualsiasi modo influenzate e condizionate dalle dichiarazioni di B. con- tenute nei verbali d’interrogatorio per i quali è stato negato l’accesso agli atti” (act. 6, pag. 4 e seg.).
Ora, nella misura in cui gli interrogatori delle persone all’estero con cui B. “di- scuteva, conferiva, si incontrava, decideva, a cui riferiva e dava rendiconto, in merito alla gestione degli averi di A. e al loro investimento” costituiscono indub- biamente delle prove principali importanti ancora da raccogliere (v. B RÜSCHWEILER/GRÜNIG, Commentario zurighese, op. cit., n. 5 ad art. 101 CPP; S CHMUTZ, op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP; FONTANA, Commentario romando, op. cit., n. 4b ad art. 101 CPP), le condizioni sarebbero date, al momento, per un rifiuto d’accesso a tutti gli atti dell’incarto, sia nei confronti della reclamante che del suo patrocinatore (v. B ENDANI, op. cit., n. 13 ad art. 108 CPP). Ciò nono- stante, il MPC, esercitando legittimamente il suo potere d’apprezzamento in questo ambito (v. DTF 137 IV 280 consid. 2.3), ha comunque concesso un ac- cesso parziale agli atti del procedimento, “limitato a quegli atti che non sono suscettibili di influenzare e condizionare le dichiarazioni delle persone da inter- rogare che sono tutte state, o lo sono ancora, collaboratori della reclamante [...] restrizione limitata nel tempo, ossia sino a quando non saranno stati effettuati tali interrogatori” (act. 6, pag. 5). Tale decisione non presta quindi il fianco a critiche. Si rileva inoltre che l’Ufficio del Promotore di Giustizia dello Stato della Città del Vaticano ha presentato in data 9 settembre 2022 una domanda di as- sistenza giudiziaria volta all’acquisizione dei verbali d’interrogatorio di B. del 16/17 maggio 2022, per cui, permettendo un accesso completo agli atti alla re- clamante, organo dello Stato vaticano, vi sarebbe il rischio che l’autorità rogante venga a conoscenza del contenuto di tali verbali prematuramente rispetto alla conclusione dell’iter rogatoriale.
In conclusione, il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.
4.1 Giusta l'art. 428 cpv. 1 CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del rego-
lamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le inden- nità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già ver- sato.
4.2 A. si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consi- stono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fat- tispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto l’indennità è fissata ex bono et aequo a fr. 2'000.– a carico della reclamante.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 27 ottobre 2022
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.