Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BE.2005.4
Sentenza del 19 novembre 2007 I Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRI- BUZIONI,
Richiedente
contro
A.,
B.,
entrambi rappresentati dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,
Opponenti
Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
Fatti:
A. Il 24 dicembre 2004, il capo del Dipartimento federale delle finanze On. Hans-Rudolf Merz ha autorizzato l’Amministrazione federale delle con- tribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei con- fronti degli avvocati A. e B., titolare quest’ultima di uno studio legale e nota- rile a Lugano ed entrambi ivi domiciliati.
B. A. è sospettato d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’artico- lo 190 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale di- retta (LIFD; RS 642.11), ossia d’aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi e della sua sostanza imponibili, ricorrendo in par- ticolare a conti bancari non dichiarati intestati a società di tipo “off-shore”. Egli avrebbe inoltre partecipato a reati fiscali commessi da C. B., dal canto suo, avrebbe partecipato ai reati fiscali commessi dal marito.
C. In data 2 e 3 febbraio 2005 la divisione delle inchieste speciali dell’AFC (in seguito: DIF) ha proceduto ad una prima perquisizione dello studio legale e notarile D. a Lugano, la quale ha permesso di porre in luogo sicuro diversi documenti cartacei ed informatici. Tuttavia, per quanto concerne la maggior parte della documentazione presente nello studio legale nonché gli incarti depositati nei due archivi dello studio, B. si è opposta alla loro perquisizio- ne. Malgrado l’opposizione di B. e A. concretizzatasi mediante un reclamo respinto dall’AFC con decisione dell’8 marzo 2005, la perquisizione dello studio legale è proseguita il 9 e 10 marzo seguenti ed ha avuto come og- getto la documentazione presente negli archivi. La DIF ha in sostanza effet- tuato una scelta sommaria dei documenti che ha ritenuto necessari per l’inchiesta, sigillandoli e ponendoli in luogo sicuro.
D. Con scritto dell’11 aprile 2005 l’AFC ha presentato una richiesta di levata dei sigilli alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale riguar- dante la totalità dei documenti “sequestrati” presso lo studio legale e notari- le D. a Lugano. A tale richiesta i coniugi A. e B. si sono sostanzialmente opposti.
E. La Corte dei reclami penali, con sentenza dell’8 agosto 2005, ha accolto la richiesta di levata dei sigilli in questione, fissandone le modalità (v. con-
sid. 7.3). Il Tribunale federale, con sentenza del 6 febbraio 2006, ha con- fermato questa decisione (sentenza 1S.31/2005).
F. L’8 giugno 2006 le parti ed il giudice delegato, vista la voluminosa docu- mentazione sequestrata (126 cartoni), si sono riuniti per definire prelimi- narmente gli aspetti pratici della levata sigilli. Costatate le divergenze in- sormontabili concernenti l’utilità o meno di tutta la documentazione sigillata, al termine dell'udienza del 27 luglio 2006 il giudice delegato ha comunicato alle parti che il tribunale avrebbe statuito autonomamente su tutti gli incarti sequestrati. Le parti si sono dichiarate d’accordo con questo approccio, ri- nunciando quindi espressamente alla procedura in contraddittorio.
G. Con sentenze del 14 settembre, 28 settembre (con rettifica del 17 ottobre) e 31 ottobre 2006 la Corte dei reclami penali ha statuito sulla maggior parte della documentazione dissuggellata, decidendo quali incarti dovevano es- sere versati agli atti per i bisogni dell'inchiesta e quali, in quanto inutili, resti- tuiti agli indagati.
Con sentenza del 20 febbraio 2007 la presenta autorità, viste le grosse dif- ficoltà legate alla prosecuzione della cernita (impossibilità di distinguere i clienti protetti dal segreto professionale dell'avvocato da quelli non protetti), ha deciso di versare agli atti tutta la documentazione restante in forma non anonimizzata. Contro tale decisione i coniugi A. e B. sono insorti davanti al Tribunale federale, il quale ha deciso, nella misura della sua ammissibilità, di accogliere il ricorso (sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). La I Corte dei reclami penali è stata quindi invitata a proseguire con la cernita conformemente alla procedura in tre fasi prestabilita, avvalendosi della col- laborazione dei ricorrenti.
H. Con decreto del 10 agosto 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver sti- lato una lista dettagliata degli incarti ancora in sospeso, ha invitato l'AFC ad esprimersi sull'utilità degli stessi. Tale presa di posizione è stata poi tra- smessa ai coniugi A. e B., i quali sono stati invitati ad indicare in quali incar- ti giudicati utili dall'AFC loro ritengono vi sia un segreto professionale da proteggere. Alle loro osservazioni sono stati allegati dei listati, da non met- tere a disposizione dell'AFC, contenenti i nomi di clienti da loro ritenuti pro- tetti dal segreto professionale dell'avvocato.
I. In data 16 ottobre 2007 la I Corte dei reclami penali, dopo aver reso edotte le parti della sua volontà di continuare a procedere a tappe, ha statuito su un'ulteriore parte di atti rimasti in sospeso, restituendo agli indagati, perché giudicati inutili per l'inchiesta, una ventina di incarti.
Un ulteriore sentenza è stata emessa il 12 novembre 2007, mediante la quale l'autorità giudicante ha statuito su tutti gli incarti bancari.
L. Con la sentenza odierna, la I Corte dei reclami penali si è invece chinata su tutti i documenti restanti relativi al periodo sino al 1993 compreso.
Diritto:
Nell’ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una per- quisizione, una volta riconosciuta l’ammissibilità di principio di quest’ultima da parte della Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l’oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quelli di distinguere quelli che possono essere versati nell’incarto da quelli per i quali l’opposizione ri- sulta giustificata. In caso di disaccordo, la Corte dei reclami penali decide.
Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all’attività tipica dell’avvocato ai sensi dell’art. 321 CP. L’attività tipica dell’avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridi- ca, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rap- presentando i clienti nel medesimo contesto (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. II, n° 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L’avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto professionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presentano un carattere commerciale preponderante, segna- tamente quelle che riguardano l’amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre prestazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale federale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 con- sid. 2.4 e giurisprudenza citata; M. PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, n° 31 e segg. ad art. 13 LLCA; N. OBERHOLZER, Basler Kommentar, Basilea 2003, n° 13 ad art. 321 CP; S. T RECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n° 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso
che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell’assumere un mandato d’incasso (DTF 120 Ib 112) o nell’ammini- strare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell’avvocato. In questi casi il se- greto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.
Ciò premesso, la I Corte dei reclami penali, proseguendo nella sua presta- bilita analisi a tappe della documentazione restante (v. sentenza del 16 ot- tobre 2007, consid. 3), ha statuito sugli incarti in questione, decidendo quanto segue:
US309U: esso contiene bilanci e conti economici relativi al 1993. In tali docu- menti non figurano nomi di clienti, ragione per cui essi possono essere ver- sati agli atti. Ciò vale ugualmente per i listati nei quali i nomi dei clienti sono codificati e quindi irriconoscibili. Per contro, i listati contenenti i nomi dei clienti, non anonimizzabili, devono essere restituiti agli opponenti.
US315 (parziale)U: esso contiene dieci fatture emesse nel 1993 indirizzate al- lo studio legale D. Sei fatture riguardano prestazioni diverse non coperte dal segreto professionale dell'avvocato. Quattro fatture sono state emesse dall'avvocato E. Nelle stesse figurano nomi di terze persone che potrebbero essere protette dal segreto professionale. Non essendo tali nomi utili all'in- chiesta, le fatture sono da versare agli atti in forma anonimizzata. Le ver- sioni originali sono da restituire agli opponenti.
US316U: esso contiene centinaia di note d'onorario emesse nel 1993. L'ano- nimizzazione di tali documenti rappresenterebbe un lavoro sproporzionato, ragione per cui vengono unicamente selezionate e versate agli atti le fattu-
re concernenti prestazioni manifestamente atipiche ed effettuate, almeno in parte, nel 1993.
US342U: esso contiene fogli di lavoro contabili relativi al periodo 1991-1993, unitamente al dettaglio contabile 1993. La quasi totalità dei documenti con- siste in listati sui quali figurano molti nomi di persone. Un'anonimizzazione di tali documenti non è ragionevolmente praticabile. Non essendo la loro utilità per l'inchiesta evidente, è d'uopo rinunciare a tale operazione e resti- tuire l'incarto agli opponenti. La sola eccezione è costituita da un listato di tre pagine contenuto nella rubrica conti capitale/conti privati per l'anno 1993. Tale listato contiene esclusivamente nomi di società per le quali lo studio legale degli opponenti fatturava spese di domiciliazione e di gestio- ne. Non essendo tali prestazioni coperte dal segreto professionale, il do- cumento deve quindi essere versato agli atti.
US343U: esso contiene centinaia di documenti contabili relativi agli anni dal 1990 al 1994. Tutti i documenti relativi agli anni anteriori al 1993 non sono utili all'inchiesta e devono dunque essere restituiti agli opponenti. Sotto la rubrica "pagamenti 1994" l'incarto contiene un gruppetto di fatture senza nomi di clienti potenzialmente protetti. Tali atti devono essere versati agli atti dell'inchiesta. Per il resto, l'incarto contiene dei listati contabili conte- nenti molti nomi di terzi. Tali listati, la cui utilità per l'inchiesta non è eviden- te, devono essere restituiti agli opponenti.
US348U: esso contiene migliaia di documenti comprendenti tutti i listati conta- bili relativi al 1993. L'anonimizzazione di tale documentazione non entra in considerazione. Nella misura in cui tali atti forniscono unicamente dettagli concernenti voci presenti nel conto economico dell'anno considerato, l'inte- resse per l'inchiesta non è manifesto. L'incarto sarà dunque restituito agli opponenti.
US431U: esso contiene dei listati contabili nonché dei bilanci concernenti gli anni dal 1990 al 1995. Gli atti anteriori al 1993, non essendo d'interesse per l'inchiesta, devono essere restituiti agli opponenti. I listati contengono un gran numero di nomi di terzi, ragione per cui la loro anonimizzazione non entra in considerazione. Essi saranno restituiti agli opponenti. Saranno per contro versati agli atti i bilanci e i conti economici relativi agli anni dal 1993 al 1995, così come le note e la corrispondenza scambiata con la fiduciaria F., apparentemente incaricata del controllo della contabilità dello studio le- gale.
US442U e US443U: essi contengono listati contabili relativi al 1993. Tali docu- menti, costituiti da diverse migliaia di pagine, non sono anonimizzabili. Dato il loro esiguo interesse per l'inchiesta, essi saranno restituiti agli opponenti.
U7306U: consta di un libro di cassa relativo all'anno 1993. In tale documento figurano un gran numero di nomi di terzi, la cui anonimizzazione risulta completamente sproporzionata. Tenuto conto del relativa utilità del docu- mento per l'inchiesta, esso deve essere restituito agli opponenti, precisan- do tuttavia che gli incassi sono costituiti essenzialmente da prelevamenti bancari (G.), ma anche da importi provenienti da terzi (v. ad esempio il ver- samento di fr. 100'000.- dell'8 novembre 1993).
U7308U: consta di un registro manoscritto contenente operazioni avvenute nel 1993 sul conto postale 1. Per le ragioni già espresse in una precedente de- cisione (v. sentenza del 12 novembre 2007, consid. 3.1), l'anonimizzazione delle rubriche contenenti i nomi di terzi sarebbe sproporzionata. L'incarto deve dunque essere restituito agli opponenti.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
I seguenti incarti devono essere restituiti, ai sensi dei considerandi, agli in- dagati: S309 (parziale), S315 (parziale), S316 (parziale), S342 (parziale), S343 (parziale), S348, S431 (parziale), S442, S443, 7306, 7308.
I seguenti incarti devono essere versati agli atti ai sensi dei considerandi: S309 (parziale), S315 (parziale), S316 (parziale), S342 (parziale), S343 (parziale), S431 (parziale).
Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore.
Bellinzona, 19 novembre 2007
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge fede- rale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice del- l'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).