Decisione del 10 dicembre 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliera Elena Maffei
Parti
SWISSMEDIC, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici,
Richiedente
contro
A., rappresentato dall'avv. Gianluca Molina,
Opponente
Oggetto Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BE.2012.12
La Corte dei reclami penali considera in fatto ed in diritto:
che nell'ambito di un procedimento amministrativo avviato dalla Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (in seguito: Swissmedic) nei confronti della B. SA di Z., società in liquidazione (in seguito: B. SA), in data 28 ottobre 2008, Swissmedic, in esecuzione for- zata della decisione amministrativa da essa emanata il 22 febbraio 2008, ha proceduto, alla presenza di un suo rappresentante dell'Ufficio esecu- zione e fallimenti (in seguito: UEF) di Y. ad allestire una copia dei dischi rigidi di tutti i computer della B. SA, posti poi sotto sigilli in luogo sicuro presso il suddetto UEF;
che in data 8 maggio 2008, Swissmedic ha aperto una procedura penale amministrativa nei confronti di A., direttore della B. SA, ed ignoti;
che in questo ambito Swissmedic ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro, riconoscendo agli atti il completo incarto amministrativo – inclusi i dischi rigidi copiati presso l'UEF di Y. - ottenuto nel corso del procedimento amministrativo;
che il 16 novembre 2012 Swissmedic ha presentato alla Corte dei re- clami del Tribunale penale federale giusta l'art. 50 cpv. 3 DPA, una ri- chiesta volta ad ottenere la rimozione dei sigilli apposti il 28 ottobre 2008 onde poter estrapolare e utilizzare tutti i dati informatici contenuti nei dischi rigidi copiati;
che in data 20 novembre 2012, il patrocinatore di A. ha comunicato alla presente autorità il decesso del suo cliente, producendo il certificato di morte in allegato (act. 3);
che, considerato il decesso di A., Swissmedic ha informato questa Corte di rinunciare alla levata dei sigilli;
che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli;
che, considerato il motivo di desistenza, non vengono addossate spese giudiziarie all'autorità.
3 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 10 dicembre 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF). A.