Decisione del 4 novembre 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO, Richiedente
contro
UFFICIO DELL'UDITORE IN CAPO,
GIUDICE DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI, Opponenti
Oggetto Conflitti di competenza tra le giurisdizioni militari e civili (art. 37 cpv. 2 lett. d LOAP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BG.2011.40
La I Corte dei reclami penali, visti:
Il procedimento penale aperto nei confronti di A. ed altri per titolo di co- azione (art. 181 CP), coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP) e sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 CP) (inc.2011.7674/BOR del Ministero pubblico del Cantone Ticino [in se- guito: MP TI]);
l’arresto provvisorio di A. avvenuto il 4 ottobre 2011 alle ore 05:20 (act. 1.5);
l’istanza di carcerazione preventiva nei confronti di A. presentata il 5 ot- tobre 2011 alle 20:38 circa dal MP TI al Giudice dei provvedimenti co- ercitivi (in seguito: GPC) (act. 1.4);
la decisione 6 ottobre 2011 con cui il GPC ha ritenuto irricevibile l’istan- za di carcerazione preventiva per difetto della competenza penale ordi- naria, ritenendo fondata la competenza delle autorità penali militari (act. 1.1);
lo scritto di medesima data dell’Ufficio dell’uditore in capo, secondo cui non sarebbe data la giurisdizione militare, essendo la competenza prin- cipalmente civile (act. 1.2);
il reclamo del 6 ottobre 2011 (anticipato via fax) indirizzato alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (act. 1), con cui il MP TI ha chiesto di fissare la competenza nell’ambito del procedimento pena- le aperto nei confronti di A.;
le domande di concessione dell’effetto sospensivo e di pronuncia, tra- mite misure precauzionali, sullo stato di carcerazione preventiva di A. contenute nel reclamo summenzionato;
il decreto del Presidente della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale del 7 ottobre 2011, con cui le autorità di perseguimento penale del Cantone Ticino sono state designate provvisoriamente com- petenti per istruire e giudicare nell’ambito del procedimento penale aperto nei confronti di A. (act. 2);
la decisione del 19 ottobre 2011 dell’Uditore in capo con la quale quest’ultimo ha deferito il giudizio dei reati addebitati a A. alla giustizia civile (act. 6.1);
3 -
il ritiro, il 21 ottobre 2011, da parte del MP TI del reclamo presentato il 6 ottobre 2011 alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale (act. 6).
Considerato:
che, se la procedura è scritta, chi ha interposto reclamo può ritirarlo en- tro la conclusione dello scambio di scritti e di eventuali complementi di prova o degli atti (art. 386 cpv. 2 CPP);
che la dichiarazione di ritiro vale abbandono della richiesta formulata nell’atto di reclamo (in questo senso RICHARD CALAME, Commentaire romand, Basilea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP)
che, conseguentemente, la procedura può considerarsi terminata e può essere stralciata dai ruoli (v. MARTIN ZIEGLER, Basler Kommentar, Basi- lea 2011, n. 4 ad art. 386 CPP):
che, per la presente decisione, non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP);
4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Causa ritiro del reclamo, la causa è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano spese giudiziarie.
Bellinzona, il 4 novembre 2011
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.