Sentenza del 26 gennaio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliera Joséphine Contu Parti A.______, reclamante
rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 cpv. 1 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BH.2005.1
Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Z.______ nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione ad organizzazione criminale (art. 260 ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP). Posto immediatamente in detenzio- ne preventiva, con decisione del 25 agosto 2004, il giudice istruttore fede- rale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha conva- lidato l’arresto. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP) e coazione (art. 181 CP).
B. Con lettera del 1° ottobre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A.______ ha chiesto una prima volta di poter essere messo in libertà provvisoria, ritenendo non adempiuti nella fattispecie i pre- supposti per la detenzione preventiva (gravi indizi di colpevolezza, pericoli di collusione e di fuga). Tale richiesta è stata respinta dal MPC in data 5 ot- tobre 2004.
Un reclamo interposto dall’indagato contro questa decisione è stato respin- to con sentenza dell’11 novembre 2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. BK_H 168/04).
C. Il 19 dicembre 2004, A.______ ha inoltrato al MPC una nuova istanza di scarcerazione. Egli ritiene infatti che malgrado i quasi quattro mesi passati in detenzione, non gli sono sinora stati contestati fatti suscettibili di indiziare o confermare né l’appartenenza ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 ter CP, né l’accusa di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis
CP né , tantomeno, quella di infrazione aggravata giusta gli art. 19 n. 1 e 2 LStup; contesta inoltre la sussistenza dei pericoli di collusione e fuga, riba- dendo in sostanza le argomentazioni esposte nella precedente istanza. Per questi motivi, postula una sospensione delle indagini riguardo alle imputa- zioni di infrazione qualificata alla legge federale sugli stupefacenti e di par- tecipazione ad organizzazione criminale.
D. Il MPC, con decisione del 24 dicembre 2004, ha respinto la suddetta istan- za. L’autorità inquirente osserva innanzi tutto che durante il breve periodo intercorso dalla decisione della Corte dei reclami penali, non sono emersi
nuovi elementi atti a confutare i gravi indizi posti a carico del reclamante re- lativamente alle imputazioni contestate; in simili evenienze, la nuova richie- sta di scarcerazione presentata appare quantomeno pretestuosa, se non addirittura temeraria, in quanto fondata su motivi non dissimili da quelli in- vocati in precedenza, già vagliati – e respinti – da un’autorità giudiziaria. Peraltro, vista la gravità dei reati contestati, il persistente atteggiamento omertoso dell’imputato, i legami esistenti con l’estero e gli atti d’inchiesta ancora da eseguire, il MPC ritiene che sia il pericolo di collusione che quel- lo di fuga risultano ancora attuali e manifesti.
E. Dissentendo da questa decisione, 3 gennaio 2005 A.______ è insorto con un nuovo reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Egli sostiene inoltre che i recenti sviluppi dell’inchiesta (quali, ad esempio l’avvenuta liberazione di un co-imputato) dimostrerebbero la decadenza del pericolo di collusione.
F. Con osservazioni del 12 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del re- clamo nella misura della sua ammissibilità. Riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione del 24 dicembre 2004 – e richiamando le ar- gomentazioni esposte nella sentenza 11 novembre 2004 di questa Corte –, l’autorità inquirente afferma che sussistono in concreto gravi indizi di colpe- volezza relativamente a tutti i reati imputati al reclamante; numerosi ele- menti dell’inchiesta evidenziano inoltre l’esistenza e l’attualità sia del peri- colo di collusione che di quello di fuga. Ricorda pure che diversi atti d’indagine sono tuttora in corso al fine di permettere l’avanzamento dell’inchiesta e di accertare la verità processuale. Per tutte queste ragioni, il MPC chiede di respingere anche questa nuova domanda di scarcerazione.
G. Nella sua replica del 21 gennaio 2005, il reclamante contesta le osserva- zioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in se- de di reclamo.
Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
Diritto:
Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse- re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la scarcerazione, datata 24 dicembre 2004, è pervenu- ta al patrocinatore del reclamante il 28 dicembre 2004; il reclamo, interpo- sto il 3 gennaio 2005, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica (v. art. 52 e 214 cpv. 2 PP).
La decisione impugnata è stata redatta in lingua italiana. L’art. 37 cpv. 3 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che « la sentenza è redatta in una lingua ufficia- le, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di princi- pio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, se- condo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8 gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto, il patrocinatore del reclamante ha dimostrato con l’inoltro di al- legati ben articolati e pertinenti di essere sufficientemente cognito della lin- gua italiana per assicurare la difesa del suo cliente; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3 prima frase OG.
Secondo l’art. 44 PP, la detenzione preventiva si giustifica allorquando esi- stono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato, se esiste presun- zione della sua imminente fuga e/o determinate circostanze fanno presu-
mere ch’egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi al- tro modo il risultato dell’istruttoria. Si tratta dunque di analizzare se tali con- dizioni cumulative sono tuttora adempiute nella fattispecie.
3.1. Nel merito, il reclamante lamenta, come già all’occasione del suo prece- dente reclamo, l’assenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. Egli sostiene che il MPC non è stato sinora in grado di sostanziare con documentazione probante le nume- rose ipotesi di reato ascrittegli (appartenenza e/o sostegno ad organizza- zione criminale; riciclaggio di denaro; infrazione aggravata alla LStup), per cui, visto anche il lasso di tempo intercorso dal suo arresto, non vi sarebbe- ro più le condizioni per mantenerlo in carcere. Di avviso diametralmente opposto è invece il MPC, secondo cui gli atti sinora raccolti dimostrerebbe- ro invece il coinvolgimento attivo del reclamante in tutte le attività delittuose dell’organizzazione sotto inchiesta.
3.2. Queste censure non hanno pregio. Questa Corte ha già avuto modo di os- servare (v. sentenza dell’11 novembre 2004, BK_H 168/04, consid. 4) che dagli atti sinora esperiti sono emersi con sufficiente evidenza gravi indizi di colpevolezza sia per quel che riguarda l’appartenenza ad un’organizza- zione criminale, sia per quel che riguarda il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP. In proposito, il MPC osserva rettamente (v. osser- vazioni act. 3, lett. b, pag. 4) che durante il periodo, relativamente breve, in- tercorso dall’ultima decisione non sono emersi nuovi atti in grado di confu- tare i gravi indizi posti a carico del reclamante relativamente alle menziona- te imputazioni (anzi, semmai la sua posizione si è aggravata), né egli – che del resto ha sostanzialmente ripreso le argomentazioni esposte nel suo precedente gravame – ha saputo apportare prove in tal senso. Non occorre pertanto procedere ad un ulteriore disamina di simili censure in questa se- de, bastando il rinvio alle pertinenti considerazioni già espresse nella men- zionata sentenza (v. in particolare i consid. 4.1, 4.2 e 4.3). Per quanto con- cerne l’attività investigativa presente e futura, l’autorità inquirente ricorda inoltre (v. act. 3, pag. 5) che sono tuttora in corso degli accertamenti e veri- fiche – in parte in via rogatoriale –, sia per quanto attiene ai due capi di im- putazione citati in precedenza, sia per quanto attiene alle altre imputazioni contestate al reclamante, ossia l’infrazione qualificata alla LStup nonché l’aggressione e la coazione giusta gli art. 134 e 181 CP.
Da quanto esposto in precedenza, se ne deduce che, in assenza di signifi- cative modifiche dello stato di fatto o di nuovi elementi dell’inchiesta, le considerazioni dell’insorgente in merito all’inesistenza di gravi indizi di col-
pevolezza a suo carico devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.
Il reclamante ritiene decaduto il pericolo di collusione, dato che oramai la fattispecie penale relativa alle attività illecite delle società B.______ e C.______ sarebbe stata sufficientemente chiarita dalle autorità inquirenti; la recente liberazione del co-imputato D.______ dimostrerebbe d’altronde l’assenza di ogni residuo rischio collusivo. A parte questo elemento, inin- fluente in concreto vista la diversa posizione processuale dei due imputati, il reclamante non dimostra tuttavia che le circostanze si siano modificate a tal punto da diminuire sostanzialmente il pericolo di collusione, per cui le considerazioni espresse in merito da questa Corte nel suo precedente giu- dizio – alle quali si rinvia per economia di giudizio – valgono tuttora e pos- sono essere integralmente confermate (v. BK-H 168/04, consid. 6). Come rilevato dal MPC, due dei principali protagonisti del dissesto finanziario del- le società sopra menzionate, co-indagati nella presente causa per i mede- simi titoli ascritti al reclamante, ossia E.______ e l’avv. F.______, sono tut- tora in libertà all’estero. Nei confronti di questi ricercati il rischio di collusio- ne è evidente e può essere al momento scongiurato solo con la continua detenzione del reclamante.
Il reclamante ribadisce in questa sede di non avere nessun motivo di fuggi- re, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrit- tivi della detenzione preventiva.
Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di fuga non è tut- tavia fuori luogo, come evidenziato anche nel precedente giudizio riguar- dante il qui reclamante reso da questa Corte e alle cui argomentazioni si può senz’altro rinviare per economia procedurale. I reati contestati al rec- lamante sono indubbiamente gravi, e se questi dovessero essere confer- mati, la pena potrebbe essere molto pesante, tenuto anche conto dei suoi precedenti penali. Di nazionalità italiana, egli è separato da tempo dalla prima moglie; nel corso degli interrogatori a cui è stato sottoposto, ha i- noltre dichiarato che i suoi parenti più stretti abitano tutti in Italia (Campania e Calabria), ove si reca spesso per visite e vacanze (v. BK-H 168/04, con- sid. 5). Immediatamente prima dell’arresto il centro dei suoi interessi eco- nomici si situava all’estero, nel campo dell’intermediazione finanziaria e della ristorazione in Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per
questa ragione effettua spesso viaggi all’estero. A comprova dell’importanza di queste attività, vi è la circostanza che egli è stato arresta- to il 23 agosto 2004 all’aeroporto di Z.______ al ritorno da uno dei suoi numerosi viaggi in Spagna. Questo insieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare un lunga pena detentiva in seguito al proce- dimento in corso, permette di affermare che in concreto il pericolo di fuga verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti rimane d’attualità, pur in presenza di indubbi legami con la Svizzera (ove risiedono la sua compagna – e futura moglie – con il loro comune bambino di pochi mesi). Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe di eliminare il rischio di fuga appena descritto.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 8 febbraio 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.