Sentenza del 28 febbraio 2005 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, attualmente detenuto
reclamante
rappresentato dall’avv. Yasar Ravi,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BH.2005.3
Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazio- ne alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipa- zione ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpe- volezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collu- sione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Il 29 novembre 2004, A.______ è insorto contro l’ordinanza di conferma dell’arresto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale. Con giudizio del 14 dicembre 2004 la Corte dei re- clami penali ha respinto il gravame. Questa decisione è stata successiva- mente impugnata dall’indagato con un ricorso al Tribunale federale, anch’esso respinto con sentenza del 7 febbraio 2005 (v. sentenza 1S.3/2005).
C. Con lettera del 31 dicembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazio- ne (in seguito: MPC), A.______ ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria. Il MPC, con decisione del 4 gennaio 2005, ha respinto la do- manda di scarcerazione.
D. Dissentendo da questa decisione, il 10 gennaio 2005 A.______ ha presen- tato, per il tramite del suo difensore, un nuovo reclamo davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Egli censura in sostanza l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la sua detenzione co- me pure dei pericoli di collusione e di fuga, chiedendo, in via principale, di essere immediatamente e incondizionatamente posto in libertà provvisoria e, subordinatamente - in applicazione del principio della proporzionalità - di accompagnare tale libertà da misure sostitutive ad apprezzamento della Corte adita.
E. Con osservazioni del 21 gennaio 2005, il MPC postula la reiezione del re- clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente chiede pre-
liminarmente di accertare la temerarietà del reclamo in esame, adducendo che esso ripropone a poche settimane di distanza censure del tutto simili a quelle respinte dalla Corte dei reclami penali con sentenza del 14 dicembre 2004. Il MPC conferma ad ogni modo la sussistenza di gravi indizi di colpe- volezza a carico dell’indagato, come pure dei pericoli di collusione e di fu- ga, opponendosi alla sua scarcerazione.
F. Nella sua replica del 25 gennaio 2005, il reclamante contesta le osserva- zioni di cui sopra e ribadisce, in pratica, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
Diritto: 1. 1.1 Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata). 1.2 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse- re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la sua domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 4 gennaio 2005 al patrocinatore dell’imputato, il quale ne ha preso conoscenza al più presto il 5 gennaio. Il reclamo, interposto il 10 gennaio 2005, è dunque tempestivo. La legittima- zione ricorsuale dell’imputato è pacifica. 1.3 Sono invece prive di qualsiasi fondamento le censure in merito alla presun- ta tardività delle osservazioni del MPC esposte nella replica del 25 gennaio 2005 (v. act. 4, pag. 2). Giusta l’art. 32 cpv. 3 OG le operazioni processuali, fra le quali rientrano anche le ordinanze per lo scambio degli allegati dispo- sti dall’autorità adita, devono essere compiute entro il termine; il reclamante
misconosce però che per il rispetto di tale scadenza basta che l’atto sia sta- to consegnato alla posta entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del termine (art. 32 cpv. 3 seconda frase OG; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 1.3). Ciò significa che le osserva- zioni al reclamo del MPC, datate 21 gennaio 2005 e inviate in tale data, so- no tempestive, anche se sono pervenute alla Corte dei reclami penali e al rappresentante della controparte solo successivamente.
ti considerazioni già espresse nelle citate sentenze di primo e secondo grado. In merito all’attività investigativa presente e futura, occorre inoltre ri- cordare che sono tuttora in corso accertamenti e verifiche – in parte per via rogatoriale all’estero – tendenti a concretizzare i gravi indizi nei confronti del reclamante sia per quanto attiene i due capi di imputazione citati in pre- cedenza, sia per quanto attiene il riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. Ne scende che, in assenza di significative modifiche dello stato di fatto o di nuovi elementi dell’inchiesta, le considerazioni dell’insorgente in merito all’inesistenza di gravi indizi di colpevolezza a suo carico devono essere respinte in quanto manifestamente infondate.
Il reclamante contesta la presenza di un pericolo di collusione, ritenendo che non vi siano motivi per temere che una volta posto al beneficio della li- bertà egli possa impedire o ostacolare l’operato delle autorità inquirenti. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è tuttavia fuori luogo, come evidenziato an- che nel giudizio reso dal Tribunale federale su ricorso del qui reclamante. Non è affatto da escludere che se rimesso in libertà, il reclamante possa dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta in Svizzera o in Italia, tuttora oggetto di atti rogatoriali in corso (v. sentenza 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 3.1.3).
Il reclamante sostiene infine di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della de- tenzione preventiva quali la prestazione di una cauzione e il deposito dei documenti. Certo, tenuto conto degli importanti legami che il reclamante intrattiene con la Svizzera, il pericolo di fuga non appare essere particolarmente manife- sto. Non va tuttavia dimenticato, in una valutazione che tiene conto di un insieme di criteri, che i reati contestati al reclamante sono indubbiamente gravi, e che se questi dovessero essere confermati, la pena potrebbe esse- re molto pesante, considerati anche i suoi precedenti penali per traffico di stupefacenti. Ciò potrebbe indurre l’imputato a darsi alla fuga all’estero e a vivere in latitanza anche se moglie e figli vivono in Svizzera. Un rischio di fuga non può essere escluso, per cui è opportuno confermare la detenzio-
ne preventiva dell’imputato. Nemmeno l’adozione di misure sostitutive me- no coercitive quali il versamento di una cauzione o il deposito dei documen- ti di identità (postulate in via subordinata nel gravame), permetterebbe di e- liminare il rischio appena descritto.
fr. 1'500.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa indennità segue l’esito del procedimento principale.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 2 marzo 2005 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.