Sentenza del 21 gennaio 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, presidente, Andreas J. Keller e Barbara Ott Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______,
reclamante
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Polizia giudiziaria federale,
opponenti
Oggetto Vigilanza sulle indagini preliminari di polizia giudizia- ria (art. 28 cpv. 2 LTPF)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_A 210/04
Fatti: A. Nell’ambito di un’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria avviata il 7 gen- naio 2003 nei confronti di ignoti per i titoli di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), il 30/31 agosto 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in se- guito MPC) ha proceduto all’arresto di numerose persone sospettate di far parte di un’organizzazione dedita al contrabbando internazionale di sigaret- te; queste persone avrebbero pure provveduto a riciclare in Svizzera parte dei proventi di questo traffico. L’ordine di arresto era stato emanato il 25 agosto 2004.
B. A., avvocato ticinese con studio legale a X. e Y., è stato designato quale difensore di fiducia da parte di due degli arrestati, B., cittadino svizzero residente in Ticino, e C., cittadino spa- gnolo domiciliato nel Canton Giura. Il legale aveva peraltro già assistito i medesimi nell’ambito di una procedura di assistenza internazionale con l’Italia concernente la medesima fattispecie. Con ordinanza del 2 settembre 2004, il MPC ha però informato gli interessati di non accettare i mandati di difesa dell’avv. A., in ragione del pericolo di collusione esistente; ai due imputati sono quindi stati nominati dei difensori d’ufficio residenti nel Canton Berna. L’8 settembre 2004, l’avv. A.______ ha comunicato al MPC di ritenere nulla e pertanto inefficace l’ordinanza del 2 settembre, senza tuttavia impugnarla formalmente.
C. Il 10 novembre 2004 l’avv. A.______ ha indirizzato alla Federazione svizze- ra degli avvocati (FSA), con copia al consigliere federale responsabile del Dipartimento federale di giustizia e polizia Christoph Blocher, una lettera nella quale ha esposto una serie di rimostranze all’indirizzo del MPC, della Polizia giudiziaria federale e del Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in merito alla conduzione dell’inchiesta preli- minare che vede coinvolti, tra gli altri, anche B.______ e C.______ (v. act. 1.2). L’11 novembre 2004, l’Ordine degli avvocati del Canton Ticino ha a sua volta indirizzato una lettera del medesimo tenore al Procuratore gene- rale della Confederazione Valentin Roschacher, pure con copia al consi- gliere federale Blocher (v. act. 1.3).
D. Ritenendo che la segnalazione del 10 novembre 2004 dell’avv. A.______ debba essere trattata alla stregua di un reclamo all’autorità di vigilanza sull’operato del MPC ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LTPF, il 24 novembre 2004 il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha trasmesso per competenza l’incarto alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. act. 1).
E. Chiamato ad esprimersi sul reclamo, il MPC, con osservazioni del 14 di- cembre 2004, ne postula la reiezione in misura della sua ammissibilità, re- spingendo integralmente le critiche esposte dal reclamante. Le motivazioni saranno riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto che seguono.
Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 28 cpv. 2 della legge sul Tribunale penale federale (LTPF; RS 173.71), in vigore dal 1° aprile 2004, la Corte dei reclami penali esercita la vigilanza sulle indagini della polizia giudiziaria federale e sull’istruzione preparatoria nelle cause penali sottoposte alla giurisdizione federale. Que- sta disposizione ha ripreso e sostituito l’art. 11 PP (abrogato con il 1° aprile 2004), che era stato a sua volta modificato il 1° gennaio 2002 per permette- re alla vecchia Camera d’accusa del Tribunale federale di estendere la sua facoltà di vigilanza materiale anche all’operato del Ministero pubblico della Confederazione e non più, come in precedenza, alla sola attività dei giudici istruttori federali (v. BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Commentaire succinct du “Projet d’efficacité”, Berna 2001, n. 164-165 ad art. 11 PP, pag. 135). Secondo l’art. 14 PP, la vigilanza amministrativa sul MPC rimane invece di compe- tenza del Consiglio federale. 1.2 Per invalsa giurisprudenza e dottrina, il reclamo in materia di vigilanza non costituisce un rimedio giuridico in senso stretto, dato che non viene impu- gnata una decisione concreta e che il reclamante non dispone in tal caso di nessun diritto a che l’autorità adita tratti il caso a lei sottoposto (DTF 123 II 402 consid. 1b/bb; 130 IV 140 consid. 3; HAUSER/SCHWERI, Schweizeri- sches Strafprozessrecht, 5° ediz., Basilea 2002, § 94 n. 6).
rimedi di diritto riportata a pag. 5 in basso della stessa (reclamo entro il termine di cinque giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale). In seguito, l’avv. A.______ è tornato a sollecitare la possibilità di riprendere contatto, quale patrocinatore, dei due imputati tuttora in carcere; la sua richiesta è però stata nuovamente respinta dal MPC. Il reclamo in- terposto dal legale contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dalla Corte dei reclami penali in data 10 novembre 2004 (v. BK_B 195/04); una domanda di revisione di questa sentenza è invece stata respinta il 6 dicembre 2004 (v. BK_B 209/04). In simili evenienze, non si può invero rimproverare alcunché all’autorità in- quirente, le cui decisioni in merito alla rappresentanza legale, o non sono state impugnate (la prima volta), oppure (in seguito) sono state confermate da un’istanza giudiziaria superiore dotata di facoltà di libero apprezzamento giuridico (la Corte dei reclami penali per l’appunto). 2.3 Il reclamante si duole infine del fatto che per il procedimento sia stata scel- ta la lingua tedesca e designata la sede del MPC di Berna, attribuendo il caso ad un procuratore germanofono. 2.3.1 Anche questa ultima doglianza è tuttavia inammissibile in concreto. Il re- clamante non è infatti parte alla procedura che vede coinvolti, tra gli altri, gli imputati B.______ e C.______, atteso che il patrocinio da lui originariamen- te assunto nei loro confronti è stato rifiutato dal MPC con ordinanza 2 set- tembre 2004, provvedimento che - come detto - non è stato impugnato in tempo utile né da legale medesimo, né dai suoi ex-patrocinati (v. consid. 2.2, supra). A differenza degli imputati, egli, che agisce in questa sede a suo proprio nome, non è quindi legittimato a contestare la scelta della lin- gua del procedimento operata dal MPC. 2.3.2 Abbondanzialmente, giova rilevare che la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di esaminare la questione nell’ambito di un reclamo interposto da un altro co-imputato nel medesimo procedimento (un cittadino francese residente in Svizzera che domandava che la procedura fosse condotta in francese dato che né lui né il suo legale disponevano di sufficienti cono- scenze del tedesco). In quel caso, questa Corte aveva concluso che la de- cisione di istruire il procedimento in tedesco poteva essere tutelata, dal momento che non vi era alcun elemento concreto in grado di sostanziare un priorità del francese e che anche l’eventuale scelta della lingua italiana – che, per inciso, appariva la più logica – non avrebbe portato alcun vantag- gio al reclamante, non cognito di questa lingua (sentenza del 16 novembre 2004, BK_B 153/04, consid. 2.2). Alla luce delle considerazioni espresse in questa sentenza - alla quale si rimanda per una più ampia esposizione dei
fatti e del diritto -, la scelta di attribuire l’indagine preliminare in oggetto ad un procuratore germanofono e di condurre tutta la procedura (compreso lo scambio di corrispondenza con gli accusati che parlano altre lingue nazio- nali) in tedesco appariva sostenibile e non arbitraria, pur non essendo e- scluse a priori altre soluzioni. D’altronde, visto lo stadio del procedimento - che dura oramai da mesi -, la già notevole mole di documentazione prodot- ta e versata agli atti nonché la conoscenza dell’incarto acquisita dal procu- ratore responsabile dell’indagine, non sarebbe a questo punto conveniente, per evidenti ragioni di economia procedurale, modificare la lingua principale del procedimento o attribuire il caso ad un altro procuratore. 2.4 Questa Corte non è competente per giudicare, quale autorità di vigilanza, l’operato di uno dei suoi giudici; secondo l’art. 3 cpv. 1 LTPF, la vigilanza sull’operato del Tribunale penale federale (e quindi anche dei suoi singoli membri) spetta infatti all’Assemblea federale. Ne consegue che le critiche esposte nel reclamo all’indirizzo del Presidente della Corte dei reclami pe- nali sono inammissibili in questa sede.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Bellinzona, 24 gennaio 2005
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.