Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
N. incarto BK_B 017/04
Sentenza del 27 maggio 2004 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott Cancelliere Vacalli Parti A.______, reclamante
rappresentato da Marc Oederlin, avvocato
contro
Ministero pubblico della Confederazione, opponente
Oggetto Reclamo contro l’ordine di perquisizione e sequestro del 13 novembre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione (art. 65 PP)
Fatti: A. Il 4 novembre 2003, la Direzione generale delle dogane di Berna ha inviato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) una denuncia che faceva stato dell’importazione illegale in Svizzera di orologi di grande valore da parte di un cittadino estero residente in Svizzera, dell’avvenuto sequestro di un orologio di marca PIAGET, nonché del rinvenimento presso il domicilio di questa persona di un documento (su supporto informatico) in lingua spagnola in cui viene descritta un’attività di riciclaggio attraverso il commercio di orologi di lusso. Ritenuto che la fattispecie presentata dall’autorità doganale era da sottoporre alla giurisdizione federale giusta l’art. 340bis CP, il 13 novembre 2003 il MPC ha avviato un’indagine preli- minare di polizia giudiziaria per riciclaggio di denaro contro ignoti.
B. Nell’ambito dell’inchiesta, il 13 novembre 2003 il MPC ha emesso un ordine di perquisizione e sequestro dell’orologio marca “PIAGET AURA S/N 504814” (già sequestrato dalle autorità doganali), nonché di tutta la docu- mentazione attinente alle procedure amministrative connesse all’importazione illegale di orologi di lusso da parte delle persone menzio- nate nella denuncia. Con scritti del 5 e 26 febbraio 2004 è stata data comunicazione al patroci- natore legale del presunto proprietario dell’orologio sequestrato dell’esistenza delle indagini avviate dal MPC e dell’avvenuto sequestro del medesimo oggetto.
C. Il 1° marzo 2004 A.______ è insorto davanti alla Camera d’accusa del Tri- bunale federale, chiedendo l’annullamento dell’impugnato ordine di perqui- sizione e sequestro. Egli sostiene di avere legittimamente acquistato, a nome della società B.______, l’orologio in questione negli Stati Uniti (che gli sarebbe stato in seguito sottratto in Messico da un conoscente), e di non avere alcuna responsabilità per l’eventuale importazione illegale dello stes- so in Svizzera; osserva poi che nei suoi confronti non sono mai state for- mulate accuse penali. Il reclamante lamenta inoltre un mancato accesso agli atti dell’incarto e l’utilizzo della lingua italiana quale lingua del procedi- mento.
E. Il nuovo patrocinatore del reclamante (subentrato in seguito alla disdetta del mandato del 2 aprile 2004 da parte del precedente patrocinatore) ha presentato una replica datata 10 maggio 2004, in cui ribadisce la totale e- straneità del suo cliente alle accuse di riciclaggio di denaro contemplate dall’indagine aperta dal MPC. Chiede pertanto l’annullamento dell’ordine di sequestro e la restituzione immediata dell’oggetto sequestrato al suo pro- prietario. Nella duplica del 24 maggio 2004, il MPC ha confermato interamente le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto: 1. 1.1 In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale fede- rale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ri- preso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federa- le del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71). 1.2 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto data, avendo il reclamante reso perlomeno verosimile il suo diritto di proprietà sull’oggetto sequestrato (art. 214 cpv. 2 PP). L’ordine di perquisizione e sequestro è stato notificato al patrocinatore del reclamante il 26 febbraio 2004; il reclamo risulta pertanto tempestivo (art. 217 PP).
L’ordine impugnato è stato redatto in lingua italiana; il precedente legale del reclamante ha però chiesto che per il procedimento venga utilizzata la lin- gua tedesca, nella quale è cognito. L’art. 37 cpv. 3 OG prevede che « la sentenza è redatta in una lingua uffi- ciale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8 gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto non risulta peraltro che il legale del reclamante sia stato impedito nel suo diritto di difesa dall’uso della lingua italiana nel procedimento; il suo gravame, pertinente e ben articolato, dimostra semmai il contrario. Non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3 prima frase OG.
Il reclamante lamenta pure un mancato accesso agli atti dell’incarto. Il dirit- to di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costi- tuisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di esse- re sentiti. Quanto all’esercizio di questo diritto, desumibile dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall’art. 4 vCost.), il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare ch’esso è in linea di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui- scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note e di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondi- meno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi in- teressi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusio- ne; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad e- sclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pagg. 533-534; v. anche L. MARAZZI, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Luga- no 2001, pagg. 21-25). A questo riguardo, la giurisprudenza ha già sancito
4.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as- sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri- tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure de- finitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra que- sto e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità ( G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un re- clamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussi- ste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il
7 - zionalità. L’oggetto sequestrato deve dunque essere restituito al reclaman- te. A quest’ultimo, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno ri- conosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 PP in relazione all’art. 159 cpv. 1 OG). Secondo l’art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ri- corrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ri- petibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l’udienza finale il patrocina- tore non fa pervenire la sua nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. In virtù di questa normativa, e conto tenuto del di- spendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata a titolo di ripetibili un’indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 2000.-, da porre a cari- co del MPC.
8 - Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 7 giugno 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale federale, applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).