Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
N. incarto BK_B 028/04
Sentenza del 6 luglio 2004 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Bertossa, Cancelliere Vacalli Parti A.______ reclamante
rappresentato dall’avv. Claude Hauri
contro
Ministero pubblico della Confederazione, opponente
Oggetto Sequestro (art. 65 PP)
Fatti: A. Le autorità zurighesi, più precisamente la “Bezirkanwaltschaft III für den Kanton Zürich” (in seguito Bezirkanwaltschaft III), conducono un procedi- mento penale contro gli ex-organi delle società B.______ (in seguito B.) e C. (in seguito C.), in particolare contro il cittadi- no italiano D., domiciliato a X.______ ma attualmente in fuga in Ita- lia. Riassumendo, gli imputati sono sospettati di aver sottratto fondi affidati loro da una vasta clientela per essere gestiti; i reati contemplati sono quelli di truffa e di appropriazione indebita aggravate. Svuotate della loro sostan- za, le società B.______ e C.______ sono state dichiarate in fallimento.
B. L’8 settembre 2003, la società E.. (in seguito E.) ha informa- to l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio (MROS) di aver ricevu- to da C., in favore del suo cliente A., domiciliato a X., una somma di fr. 70'000.- versati il 25 luglio precedente. Informato di que- sto fatto, la Bezirkanwaltschaft III ha ordinato il sequestro del conto di A. presso E., e richiesto tutta la documentazione relativa a tale conto. Questa ordinanza del 16 settembre 2003 non è stata notificata a A..
C. Il 26 novembre 2003, la Bezirkanwaltschaft III ha informato il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) di questi fatti, ritenendo che i mede- simi avrebbero potuto iscriversi nel quadro di un perseguimento per rici- claggio di denaro che l’autorità federale stava portando avanti autonoma- mente. D’accordo con l’autorità zurighese, il MPC ha deciso, il 1° dicembre 2003, di estendere la sua inchiesta riguardante D.______, includendo i fatti segnalati al MROS.
D. A partire dal luglio 2003, A.______ ha cercato di disporre della somma ver- sata da C.______ sul suo conto presso E., imbattendosi però nel ri- fiuto sia di quest’ultima che della Bezirkanwaltschaft III, la quale lo ha invi- tato a rivolgersi al MPC per ulteriori informazioni. Con scritto del 1° aprile 2004, il patrocinatore di A. ha chiesto al MPC di essere messo al corrente dei motivi all’origine del sequestro del suo conto presso E.______. Con risposta del 9 aprile seguente, redatta in italiano, il MPC ha trasmesso all’avvocato copia dell’ordinanza di sequestro emanata il 16 settembre
E. Con scritto del 16 aprile 2004, A.______ ha interposto un reclamo alla Cor- te dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo che il suo conto sia sbloccato, che sia ordinato al MPC di rendere le sue decisioni e di redigere i suoi verbali in lingua tedesca e che sia deciso che ogni audizione del suo cliente deve aver luogo nel suo cantone di domicilio. Il MPC chiede che il reclamo sia respinto, nella misura della sua ammissibilità.
Diritto:
4 - nibili ai sensi dell’art. 305bis CP, essendo inoltre questa disposizione appli- cabile ugualmente all’autore del crimine in origine (DTF 126 IV 261 consid. 3a e giurisprudenza citata). Dallo stato attuale dell’inchiesta, determinante per risolvere eventuali problemi di competenza (sentenza 8G.5/2004 del 23 marzo 2004 [consid. 2.1]), risulta che i valori patrimoniali sospettati di esse- re stati riciclati da D., unitamente ad altri autori, si iscrivono in un contesto internazionale che oltrepassa largamente il quadro della piazza fi- nanziaria elvetica. In base a quanto precede, la competenza federale è quindi data. Dal momento che la presente causa non è manifestamente un “caso semplice” ai sensi dell’art. 18bis cpv. 1 PP, il MPC non può nemme- no delegare la propria competenza al cantone. 1.2 Il reclamante contesta la legittimità del sequestro, affermando di essere to- talmente estraneo alle infrazioni in questione. I valori bloccati costruirebbe- ro il rimborso previsto contrattualmente del suo investimento presso B., per cui gli spetterebbero di diritto. Nella fattispecie, il problema non è quello di sapere se il reclamante disponeva o meno di un credito nei confronti di B., bensì di determinare l’origine dei fondi utilizzati per onorare tale credito. Se il rimborso effettuato in favore del reclamante è sta- to fatto mediante i fondi investiti da altri clienti di B., il trasferimento effettuato sul conto bloccato può costituire un atto di riciclaggio punibile che riguarda tutte le persone che conoscevano l’origine criminale dei valori tra- sferiti. Questi sono peraltro soggetti a confisca in applicazione dell’art. 59 CP (art. 65 cpv. 1 PP) in vista di una loro eventuale devoluzione in favore delle vittime della società in questione. È d’uopo infatti precisare che nel caso in cui sono stati commessi, come nella fattispecie, dei reati contro i patrimoni di numerose vittime, nessuna di queste può pretendere di essere favorita rispetto alle altre, fatto salvo il caso in cui il beneficiario dei valori sequestrati può dimostrare che i medesimi provengono direttamente dal suo patrimonio (DTF 122 IV 375; 112 IV 74). Nella fattispecie, il reclamante ha ricevuto la somma litigiosa ad un epoca in cui i valori confidati a B.______ dai propri clienti erano stati largamente sottratti e in cui la società non disponeva più verosimilmente di fondi propri, al punto che il suo falli- mento è stato pronunciato poco tempo dopo. Nella misura in cui il seque- stro concerne i valori versati sul conto del reclamante presso E., ta- le misura è quindi giustificata. Questa è pure confermata per quanto con- cerne la documentazione e le informazioni relative al conto in questione, essendo queste pertinenti per ricostruire i flussi di fondi provenienti dalle at- tività criminali imputate agli organi di B. (art. 69 PP). 1.3 In virtù del principio della proporzionalità, un sequestro non può essere im- posto ad un terzo per un tempo indefinito senza che la sua giustificazione sia dimostrata in maniera irrefutabile. Quando la misura si fonda unicamen-
5 - te su degli indizi, questi devono essere sempre più convincenti tanto più il tempo trascorre, visto che la persona toccata dalla misura vede aggravarsi il proprio danno proporzionalmente (DTF 122 IV 91 consid. 4 pag. 96). Nel- la fattispecie, gli indizi sull’origine criminale dei valori trasferiti sul conto del reclamante non sono esigui, tenuto conto di quanto esposto in precedenza (consid. 1.2). Data la complessità dell’inchiesta, il tempo trascorso dall’ordinanza di sequestro non è eccessivo e il reclamante non invoca nessun fatto dal quale risulterebbe che il sequestro dei suoi averi gli abbia causato un danno importante. Se, da una parte, il tempo trascorso non im- pone dunque il dissequestro del conto, dall’altra, è auspicabile che le parti interessate, MPC e reclamante, si impegnino a far avanzare le ricerche sui fatti determinanti per decidere del mantenimento o meno della misura con- testata.
Il reclamante chiede, in secondo luogo, che sia ordinato al MPC di redigere le proprie decisioni e ordinanze in lingua tedesca. L’ammissibilità di una ta- le richiesta è perlomeno dubbia tenuto conto delle disposizioni già citate (art. 105bis e 214 PP). Ciononostante, tale questione potrà rimanere inde- cisa visto che, ad ogni modo, la censura è infondata. 2.1 Nell’ambito della procedura penale, la scelta della lingua utilizzata per l’istruzione e i dibattimenti è, di regola, dettata dal rispetto del principio della territorialità: la lingua applicabile è quella ufficiale al foro del perseguimento (DTF 121 I 196 consid. 2 pag. 198 e segg.). Questo criterio non può tutta- via essere applicato nell’ambito della procedura penale federale, considera- to che le autorità della Confederazione hanno la competenza per agire su tutto il territorio nazionale e in tutte le regioni linguistiche del paese, e che devono essere capaci di istruire e di giudicare nelle tre lingue ufficiali, ossia il tedesco, l’italiano e il francese ( V. SCHWANDER, Die Sprachlichen Rücksi- chten in der Strafrechtspflege des Bundes, in RPS 82 (1966) pag. 14 e segg.). La legge non si esprime sui criteri che devono essere presi in con- siderazione per la scelta della lingua nella quale deve svolgersi l’inchiesta preliminare, in seguito l’istruzione preparatoria. L’art. 97 PP prevede tutta- via che i dibattimenti davanti al giudice del merito devono aver luogo, di re- gola, nella lingua dell’imputato, se questo parla francese, tedesco o italia- no. Per quanto riguarda l’art. 37 cpv. 3 OG, la cui applicazione analogica può essere ammessa davanti al Tribunale penale federale, esso si limita a prevedere che le sentenze della giurisdizione di ricorso sono di regola re- datte nella lingua della decisione attaccata. Contrariamente a quanto sem- bra sostenere il reclamante, gli art. 5 e 6 CEDU non impongono assoluta- mente la scelta di una lingua determinata per la conduzione della procedu-
2.2 Risulta da quanto precede che il MPC è in diritto di condurre la sua inchie- sta in lingua italiana e che le sue decisioni possono essere validamente emanate in questa lingua. In questo ambito, il reclamo è dunque infondato. Questa constatazione non significa tuttavia che il reclamante sarebbe pri- vato di ogni diritto al rispetto della sua lingua materna. Per quanto riguarda le decisioni a lui destinate, egli è autorizzato ad ottenerne una traduzione in lingua tedesca. Da rilevare che questa esigenza è rispettata per quanto concerne il sequestro contestato, essendosi il MPC espressamente riferito alla decisione identica presa anteriormente dalla Bezirkanwaltschaft III, re- datta in tedesco e comunicata al reclamante in questa lingua. Il reclamante avrà ugualmente diritto, al momento della sua audizione, di farsi assistere da un interprete (art. 98 PP).
8 - calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribuna- le penale federale (RS 173.711.32) e ammontano a fr. 800.-.
9 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 8 luglio 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).