Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
N. incarto BK_B 043/04
Sentenza del 15 luglio 2004 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott, Cancelliere Vacalli Parti A.______S.A. reclamante
rappresentata dall’avv. Stefano Ferrari,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, opponente
Oggetto Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)
Fatti: A. Nell’ambito di una procedura di indagine di polizia giudiziaria aperta nei confronti di B.______ e C., entrambi cittadini italiani, per titolo di ri- ciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 18 febbraio 2004 il Mini- stero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato l’identificazione e la perquisizione di un conto bancario presso la Banca D. di X.______ del quale risulta titolare A.S.A.. Il MPC ha decretato nel contempo il sequestro dei saldi attivi depositati sul conto in questione sino a concorrenza di EUR 303'600.-, nonché di tutta la docu- mentazione ad esso legato dalla sua apertura sino ad oggi. Per esigenze di segretezza, alla Banca D. è pure stato fatto il divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque il contenuto dell’ordine in questione sino a revoca scritta del Procuratore federale. All’origine del provvedimento vi sarebbe una segnalazione, ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LRD, giunta da un intermediario finanziario all’Ufficio di comunica- zione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) secondo la quale su conti bancari presso una banca con sede in Svizzera sarebbero transitate o de- positate somme di denaro di provenienza criminale.
B. Il 20 febbraio 2004, A.S.A., dopo aver appreso dalla Banca D. dell’avvenuto sequestro, ha preso contatto con il MPC alfine di poter ottenere l’ordine di perquisizione e sequestro relativo alla sua relazio- ne bancaria. In data 27 febbraio 2004, il MPC ha dato seguito a tale richie- sta. In seguito, vi sono stati diversi scambi di scritti tra il MPC e A.S.A. In sostanza, quest’ultima ha cercato di chiarire l’operazione all’origine della misura alfine di ottenere il dissequestro del conto, postulan- do inoltre l’audizione di E., rappresentante della A.______S.A., in- terrogatorio che ha avuto luogo il 15 aprile 2004. In definitiva, con scritto del 26 aprile 2004, A.S.A. ha chiesto formalmente al MPC il disse- questro della sua relazione bancaria presso la Banca D.. Il 30 aprile successivo il MPC ha confermato il mantenimento del sequestro.
C. Con reclamo del 10 maggio 2004 alla Camera d’accusa del Tribunale fede- rale, A.S.A. ha chiesto l’annullamento della decisione del 30 aprile 2004 del MPC e il dissequestro della relazione bancaria N. presso la Banca D.______ di X.______ nella misura di EUR 303'600.-. Nel merito, la reclamante afferma di aver puntualmente informato il MPC sulle modalità
D. Con risposta del 25 maggio 2004, il MPC ha chiesto di respingere il recla- mo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente sottolinea an- zitutto che il sequestro in questione sarebbe motivato dal fatto che la som- ma di EUR 303'600.- bonificata alla reclamante proverrebbe da un altro conto bancario su cui si ritiene sia confluito il provento di attività criminali. In pratica, l’importo summenzionato costituirebbe il parziale ricavato di attività criminali e sarebbe oggetto di riciclaggio. Inoltre, la versione dei fatti pre- sentata dalla reclamante non avrebbe potuto ancora essere verificata, in quanto le persone coinvolte da interrogare risiederebbero all’estero. La comunicazione del 30 aprile 2004 non costituirebbe un atto impugnabile mediante reclamo giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, non essendo che una con- ferma dell’ordinanza del 18 febbraio 2004. Il reclamo sarebbe quindi indi- rizzato contro quest’ultimo atto, il quale, tenuto conto dell’art. 217 PP, non sarebbe stato impugnato tempestivamente. Il MPC aggiunge infine che la reclamante, contrariamente alle esigenze poste dall’art. 214 PP, non a- vrebbe neppure dimostrato l’esistenza di un danno derivante dalla misura contestata.
E. Nella sua replica del 7 giugno 2004 la reclamante ribadisce le richieste formulate nel reclamo, sottolineando l’inutilità del sequestro nonché la vio- lazione del principio della proporzionalità. A suo dire, la documentazione bancaria sequestrata permetterebbe di provare che l’importo oggetto del sequestro non sarebbe il medesimo confluito il 20 marzo 2003, in prove- nienza dalla Banca F.______, sul conto litigioso. Ad ogni modo, le condi- zioni per un’eventuale confisca futura della somma in questione, nella fatti-
Diritto: 1. 1.1 In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale fede- rale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ri- preso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federa- le del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71). 1.2 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto data, essendo la reclamante la ti- tolare della relazione bancaria oggetto della contestata decisione di perqui- sizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). Solleva invece qualche dubbio la tempestività del rimedio. 1.3 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione ai sensi dell’art. 105bis cpv. 2 PP è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, il provvedimento di se- questro è datato 18 febbraio 2004. La reclamante ne è venuta a conoscen- za, fortuitamente, il 20 febbraio 2004. In seguito, una copia dell’ordine di perquisizione e sequestro gli è stata trasmessa per fax dal MPC il 27 feb-
2.1 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as- sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ri-
6 - tenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure de- finitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra que- sto e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità ( G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si do- vrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedi- mento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giuri- sprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). 2.2 La reclamante ritiene che la documentazione fornita da lei e dalla banca sequestrataria nonché gli interrogatori di E.______ e di H.______ da parte della polizia federale dimostrerebbero sufficientemente l’illegittimità del se- questro contestato. L’importo di EUR 303'600.-, sospettato essere il frutto di attività criminali, non si troverebbe più sul conto bloccato. Dal canto suo, il MPC dichiara che gli atti d’inchiesta intervenuti dopo il sequestro non a- vrebbero chiarito nel senso voluto dalla reclamante le circostanze della transazione bancaria avente come oggetto la somma vincolata. In sostan- za, le condizioni per il dissequestro non sarebbero date. Da rilevare, innanzitutto, che la reclamante, nel suo gravame del 10 maggio 2004, ha dichiarato che il sequestro non può più essere confermato, “in particolare tenendo in conto che all’iniziale accredito dell’importo di EUR 303'600.- sulla relazione della reclamante, pressoché contestualmente, è seguito un prelievo in contante di pari importo rimesso poi al destinatario del denaro...” (pag. 7). In seguito, nelle sue osservazioni del 7 giugno, la medesima afferma che l’importo di cui sopra “non costituisce insomma pro- vento di reato essendo stato accreditato in conto dopo che la reclamante ha disposto di analogo importo ed a favore del C.” (pag. 4). Queste affermazioni sono contraddittorie e non favoriscono di certo il chiarimento della fattispecie. Ad ogni modo, anche volendo ammettere che la somma in questione sia stata prelevata dal conto della reclamante prima dell’accredito da parte della Banca F., gli atti dell’incarto, in partico- lare gli estratti bancari forniti dalla reclamante, contrariamente a quanto as-
7 - serito da quest’ultima, non permettono di provare in maniera inconfutabile che le due operazioni riguardano entrambe il medesimo denaro, soprattutto in ragione del fatto che il conto sequestrato è utilizzato indistintamente per tutta la clientela della reclamante. 2.3 Il MPC ritiene che la somma trasferita sul conto sequestrato sia il provento di attività illecite. La reclamante non contesta questa tesi. Anzi, alludendo a possibili collegamenti con l’affare G.______ (v. sue osservazioni del 7 giu- gno 2004, pag. 8), essa si è distanziata chiaramente dalla dirigenza del gruppo G.______ (v. reclamo pag. 6, punto 4). Ulteriori indizi che non e- scludono la natura sospetta del denaro confluito sul conto bloccato si ritro- vano ancora nelle dichiarazioni della reclamante, la quale afferma che “non poteva minimamente sospettare che il denaro accreditatole dalla Banca F.______ su D.______ (...) potesse avere un’origine criminale” (v. sue os- servazioni del 7 giugno, pag. 8). Del resto, sarà l’inchiesta che dovrà stabili- re l’origine lecita o meno del versamento affluito sul conto in questione. Vi- sto quanto precede, è possibile affermare che, in concreto, vi sono senz’altro elementi sufficienti per giustificare il mantenimento del sequestro ordinato dall’autorità inquirente. Per quanto riguarda le considerazioni ricorsuali concernenti un’eventuale confisca di quanto sequestrato, si ribadisce che questa autorità giudicante può pronunciarsi unicamente sull’ammissibilità del sequestro (DTF 119 IV 326 consid. 7c). 2.4 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere conside- rato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di an- nullarla come chiesto dalla reclamante.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 16 luglio 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF).