Sentenza del 15 settembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott, Cancelliere Vacalli Parti A.______,
reclamante
rappresentato dall’avv. Carlo Postizzi
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Sequestro penale (art. 65 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto BK_B 098/04
Fatti: A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A., cittadino italiano residente a X., e ignoti per titolo di truffa ai sensi dell’art. 146 CP e, subordinatamente, rici- claggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 28 luglio 2003 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC) ha ordinato, tra l’altro, la perquisizione e il sequestro del conto bancario N.______ presso la banca B.______ di Chiasso intestato a A.______. Il MPC ha decretato nel con- tempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questione, nonché il sequestro della documentazione relativa all’apertura dello stesso, del giu- stificativo di un bonifico effettuato sul conto con valuta 2 luglio 2003 e degli estratti conto a partire dal maggio 2003. Per esigenze di inchiesta, alla banca è stato fatto divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque il contenuto dell’ordine in questione sino a revoca scritta del Pro- curatore federale. All’origine del provvedimento vi sarebbe una segnalazione, ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 LRD, giunta all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) secondo la quale il titolare della predetta relazione banca- ria sarebbe implicato in attività illecite, finalizzate alla cessione e monetiz- zazione di titoli di garanzia di cui si presume la falsità. In data 12 dicembre 2003 il Procuratore pubblico ha revocato l’ordine di non comunicazione.
B. Dopo ulteriori accertamenti, il 2 luglio 2004 il MPC ha emanato un nuovo ordine per sequestrare tutta la documentazione bancaria della relazione N.______ intestata a A.______ che non era stata precedentemente richie- sta con l’ordine del 28 luglio 2003. Il MPC ha pure ordinato l’identificazione e la perquisizione di tutti i conti di cui A., C. e D.______ ri- sultano essere titolari, aventi diritto economico o beneficiari di una procura presso la banca B.______, ad esclusione dei conti già identificati e seque- strati.
C. Con reclamo del 19 luglio 2004 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale, A.______ è insorto contro l’ordine di perquisizione e sequestro del 2 luglio 2004, chiedendone la revoca con effetto immedia- to. Egli asserisce che i titoli di garanzia emessi dalla banca E.______ da lui
ceduti a C.______ e D.______ sono autentici e che il pagamento del corri- spettivo è avvenuto per il tramite dei normali canali bancari; l’ipotesi di rea- to di truffa e, in subordine, di riciclaggio di denaro sarebbe pertanto esclu- sa.
D. Nelle sue osservazioni del 18 agosto 2004 il MPC ha chiesto di respingere il reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente rileva anzitutto la tardività del rimedio esperito; nel merito, sottolinea come allo stadio attuale delle indagini le ipotesi di reato formulate a carico di A.______ non possono ancora essere scartate, per cui si giustifica il man- tenimento del provvedimento cautelare impugnato.
E. Nel temine impartito per la replica, il reclamante non ha fatto pervenire alla Corte dei reclami penali alcun atto. La fase dello scambio degli allegati de- ve quindi ritenersi conclusa.
Diritto:
per avvertirlo senza indugi (DTF 130 IV 43 consid. 1.3-1.5, con dottrina e giurisprudenza ivi citata). 1.2 In concreto, è pacifico che l’insorgente non ha impugnato in tempo utile il primo ordine datato 28 luglio 2003, relativo alla perquisizione e al sequestro della relazione N.______ a lui intestata presso la banca B.______ di Chiasso, per il quale il MPC ha revocato il divieto di non comunicazione al titolare il 12 dicembre 2003. Quanto al secondo ordine di perquisizione e sequestro, riguardante l’ulteriore perquisizione e sequestro di tutta la do- cumentazione del conto N.______, esso porta la data del 2 luglio 2004 e nulla lascia supporre che non sia stato immediatamente intimato per lettera raccomandata alla banca sequestrataria (v. pag. 3 in alto del decreto); con lettera del 5 luglio 2004, quest’ultima ha informato il proprio cliente in Italia del provvedimento adottato dal MPC. Ora, nel suo gravame il reclamante sostiene di aver ricevuto la comunicazione della banca solamente il 12 lu- glio 2004, ossia ben sette giorni dopo la spedizione della stessa, ciò che pare, pur tenuto conto delle circostanze oggettive (spedizione all’estero), un lasso di tempo eccessivo. A prescindere dalla discutibile tempestività della notifica all’interessato, il MPC asserisce peraltro che l’atto contestato altro non sarebbe che la conferma dell’ordine precedente del 28 luglio 2003, ragione per cui il reclamo sarebbe in ogni caso manifestamente tar- divo. Tali questioni possono tuttavia rimanere indecise, posto che la richie- sta di revoca con effetto immediato del provvedimento di sequestro è co- munque da respingere nel merito per le considerazioni seguenti.
cedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del se- questro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). 2.1 Il reclamante ritiene che il provvedimento adottato dal MPC sia ingiustifica- to ed eccessivo, rilevando che la cessione di due titoli di garanzia emessi dalla banca E.______ a tali C.______ e D.______ è avvenuta regolarmen- te, dopo che egli si era sincerato dell’autenticità dei titoli, e che anche il pa- gamento del corrispettivo sul conto sequestrato è stato effettuato per il tra- mite dei normali canali bancari; pur ammettendo che si tratta di un’operazione finanziaria non comune, egli asserisce che questa è perfet- tamente legale dato che i titoli ceduti sono autentici e non falsi. Di tutt’altro avviso è invece il MPC, per il quale il blocco prudenziale degli averi sul con- to del reclamante è stato adottato in presenza di sufficienti indizi di reato e risulta, tenuto conto dello stadio preliminare dell’inchiesta, del tutto propor- zionato. Ora, dalla documentazione agli atti, si evince che la segnalazione fatta a suo tempo dal MROS faceva stato di una sospetta attività illecita del recla- mante finalizzata alla cessione e alla monetizzazione di garanzie di cui si presume la falsità, oltre che di singole operazioni che fondano il sospetto del reato di riciclaggio. Il MPC, agendo sulla base delle comunicazioni degli intermediari finanziari, ha avviato un’inchiesta preliminare volta ad accerta- re le responsabilità penali di A.______ e di suoi eventuali complici in queste operazioni; fin qui, l’identificazione e la perquisizione dei conti bancari che si riferiscono direttamente o indirettamente alle persone implicate nell’inchiesta non ha nulla di anormale; anzi, è solo attraverso il minuzioso controllo dei movimenti in entrata e in uscita su questi conti che sarà possi- bile stabilire i fatti e raccogliere indizi su eventuali reati di truffa o di rici- claggio di denaro. L’obiezione del reclamante, che pretende che una speci- fica operazione effettuata sul suo conto è del tutto legittima (cessione a due persone di titoli di garanzia emessi dalla banca E.), è mera afferma- zione di parte priva del benché minimo riscontro probatorio. Sarà proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’autenticità dei titoli ceduti e quindi l’origine lecita o meno dei versamenti affluiti sul conto di pertinenza del re- clamante. Contrariamente all’opinione del reclamante (v. pto 2, all’inizio, e pto 3 del reclamo), infine, il provvedimento coercitivo non concerne solo la documentazione relativa al conto N., dal momento che con il prece- dente ordine di perquisizione e sequestro del 28 luglio 2003 (non impugna- to), il MPC aveva decretato anche il blocco dei saldi attivi di detto conto.
2.2 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere conside- rato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di an- nullarlo in questo momento, come chiesto dal reclamante.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 15 settembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Redazione della sentenza terminata il 15 settembre 2004 Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.