Sentenza del 18 agosto 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Hochstrasser, presidente, Giudice penale federale Ponti e Ott, cancelliere Vacalli Parti A., (rappresentato dall’avv. B.) C., (rappresentato in precedenza dall’avv. B. e ora dall’avv. Nadir Guglielmoni)
B.______ e D., studio legale E.,
reclamanti
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Esclusione del duplice patrocinio nel procedimento penale Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero degli incarti BK_B 109/04 + BK_B 110/04
Fatti: A. C.______ e A.______ sono stati arrestati il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei loro confronti per titolo di infra- zione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organiz- zazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alle legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posti immediatamente in detenzione preventiva. Entrambi hanno designato, per il tramite delle rispettive famiglie, quale loro difensore di fiducia l’avvocato B., dello studio legale E.. In assenza dell’avv. B., l’avv. D., esercitante nel medesimo studio lega- le, ha assunto il patrocinio degli imputati, assistendoli segnatamente in oc- casione dell’udienza di convalida dell’arresto del 21 luglio 2004 davanti al giudice istruttore federale.
B. Con decisione del 28 luglio 2004, il Ministero pubblico della Confederazio- ne (MPC) ha ingiunto agli avvocati D.______ e B.______ di comunicare, entro 5 giorni e comunque nei più brevi termini, quale imputato intendono patrocinare, ritenuto che nel frattempo le indagini preliminari di polizia giu- diziaria inerenti ai due procedimenti seguiranno il loro corso con la nomina, qualora necessario, di difensori d’ufficio. A sostegno della sua decisione il MPC osserva che, esistendo in concreto dei seri rischi di collusione tra i due indagati, il patrocinio assunto dal medesimo avvocato o studio legale potrebbe originare un conflitto di interesse.
C. Dissentendo da tale decisione, C., A. e i due patrocinatori avv. B.______ e avv. D.______ sono insorti con tempestivo reclamo dinan- zi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento. Essi ritengono che la decisione del MPC comporti, da un la- to, un’inammissibile limitazione del principio della libera scelta del difensore da parte di un imputato e, dall’altro, una violazione della libertà professiona- le degli avvocati, costituzionalmente protetta all’art. 27 Cost..
D. Con decreti del 30 luglio 2004, il presidente della Corte dei reclami penali ha respinto le domande di effetto sospensivo contenute nei gravami. Preso atto della mancata concessione dell’effetto sospensivo, in sede di in- terrogatorio del 2 agosto 2004 l’avv. B.______ ha optato per la difesa di
A.; di conseguenza, il patrocinio di C. è stato assunto dall’avv. Nadir Guglielmoni (v. fax del 9 agosto 2004 in atti).
E. Nelle proprie osservazioni del 9 agosto 2004, il MPC propone di respingere i reclami, osservando che nel caso concreto sussiste una interdipendenza di posizioni processuali per la quale uno dei due imputati potrebbe avere convenienza a sostenere una tesi difensiva sfavorevole per l’altro imputato tale da rendere inefficiente la comune difesa da parte di un unico patrocina- tore. Da parte loro, con considerazioni del 12 agosto 2004, i reclamanti si riconfermano sostanzialmente nelle argomentazioni e nelle conclusioni e- sposte coi reclami, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. Al MPC non è stato chiesto di duplicare.
Diritto:
Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro decisioni analoghe e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.
Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, va precisato che i due imputati A.______ e C.______ possono invocare unicamente il diritto di libera scelta del difensore, sancito, oltre che (indirettamente) dall’art. 35 PP, dall’art. 6 n. 3 lett. c CEDU, mentre gli avvocati B.______ e D.______ possono censura- re una violazione del diritto fondamentale al libero esercizio della profes- sione, dedotto dall’art. 27 Cost. (DTF 124 I 310 consid. 3a; 123 I 12 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, con- sid. 4). Nella misura in cui i reclami espongono separatamente queste cen- sure (v. pto 7, pag. 7), la legittimazione ricorsuale dei due imputati e dei lo- ro patrocinatori legali adempie i requisiti di cui all’art. 214 cpv. 2 PP. I rime- di sono peraltro tempestivi, essendo stati introdotti nel termine di 5 giorni di cui all’art. 217 PP.
questo motivo. I reclamanti non negano d’altronde che un simile conflitto di interessi potrà presentarsi in futuro, a dipendenza dell’evoluzione della pro- cedura (v. reclami, pag. 8 e 9), limitandosi a sostenere che in tal caso spet- terà al difensore e non al magistrato incaricato risolvere il problema del doppio patrocinio. Né essi sostanziano in qualche modo l’esistenza di cir- costanze particolari che potrebbero giustificare eccezionalmente il doppio patrocinio in questo caso, salvo invocare una generica esigenza di impo- stare un’efficace strategia di difesa in comune. 3.2. I principi sul conflitto di interesse testé esposti, di natura perlopiù giurispru- denziale, trovano conferma anche nella Legge federale sulla libera circola- zione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), che al suo art. 12 lett. c impone all’avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Quanto all’art. 12 cpv. 1 del Codice professionale dell’ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 4 dicembre 1971 (che però non ha più portata pro- pria in seguito all’entrata in vigore della LLCA), recita che “l’avvocato non assiste due parti i cui interessi siano contrastanti, non presta la sua opera o il suo consiglio ad ambedue le parti litiganti nella medesima causa, non as- siste col patrocinio una parte nella causa in cui avrà assistito prima la parte contraria e non assume mandati di qualsivoglia natura da una controparte”. Il cpv. 2 della medesima norma aggiunge inoltre che il primo capoverso va- le anche per gli avvocati ed i praticanti appartenenti al medesimo studio.
In merito all’asserita violazione del principio di libera scelta dell’avvocato, va infine osservato che nulla impedisce ad uno dei due imputati di designa- re un altro patrocinatore di fiducia (ciò che è effettivamente avvenuto con la nomina da parte di C.______ dell’avv. Guglielmoni). Quanto all’eventuale nomina di difensori d’ufficio da parte del MPC - qualora gli attuali difensori non si adeguino alla decisione dell’autorità inquirente oppure gli imputati non siano in grado di designare altri patrocinatori di fiducia -, essa ha per scopo quello di limitare i disagi legati alla restrizione imposta e garantire la continuità della difesa degli imputati nel procedimento in corso (v. sentenza 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 18 agosto 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.