Sentenza del 2 novembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Keller, Cancelliere Vacalli Parti A.______ SA,
reclamante
rappresentata dall’avv. Gian Paolo Grassi,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, opponente
Oggetto Ordine di perquisizione e sequestro (art. 65 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_B 133/04
Fatti: A. Nell’ambito di un’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta nei con- fronti di B.______ e compartecipi per titolo di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, il 25 agosto 2004 il Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito MPC) ha ordinato la perquisizione dei locali e dei veicoli appartenenti alla A.______ SA di Z., società della quale B. risulta essere l’amministratore unico. Durante la perquisizione, eseguita dalla polizia federale il 31 agosto 2004, sono stati presi in custodia tutta una serie di oggetti e valori patrimoniali rivenuti nei locali della predetta so- cietà (v. verbale di perquisizione del 31.8.2004, act. 1.2). Il medesimo gior- no B.______ veniva arrestato e posto in detenzione preventiva.
B. Con reclamo del 6 settembre 2004 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la A.______ SA è insorta contro l’ordine di per- quisizione e sequestro del 25 agosto 2004, chiedendo la restituzione im- mediata, rispettivamente il dissequestro, degli importi elencati ai punti 10-23 e 29-30 del verbale di perquisizione. Essa asserisce preliminarmente che questo denaro non può essere sequestrato, essendo di proprietà e- sclusiva di terzi, segnatamente di clienti della società. Il contante rinvenuto durante la perquisizione non avrebbe inoltre nulla a che vedere con le atti- vità criminose che il MPC imputa a B.______; la sua “presa in custodia” da parte delle autorità inquirenti non sarebbe quindi giustificata.
C. Nella sua risposta del 24 settembre 2004 il MPC ha chiesto in via principale di dichiarare il reclamo irricevibile e, in via subordinata, di respingerlo. L’autorità inquirente rileva anzitutto l’esistenza di un conflitto di interessi ri- guardante il patrocinatore della reclamante, che anni addietro avrebbe as- sistito legalmente uno degli altri coimputati nella presente procedura di in- dagine giudiziaria (C.______); contesta inoltre la legittimazione attiva della società reclamante ad agire in nome di (presunti) terzi danneggiati. Nel me- rito, sottolinea come allo stadio attuale delle indagini non è ancora stato possibile definire con esattezza la titolarità degli oggetti e dei valori patri- moniali sequestrati. Per il MPC, vi sono peraltro sufficienti elementi per po- ter affermare che i beni posti sotto sequestro sono direttamente o indiret- tamente riconducibili alle attività criminose del titolare della società, per cui si giustifica il mantenimento del provvedimento cautelare impugnato.
D. Nella sua replica del 4 ottobre 2004 la A.______ SA ribadisce le richieste formulate nel reclamo, sottolineando l’infondatezza e la sproporzionalità del sequestro del danaro contante nonché il notevole danno che la misura cau- telare la ha sinora causato (blocco delle attività, licenziamento di persona- le). Il patrocinatore della reclamante ha peraltro escluso la presenza di un conflitto di interesse tale da giustificare una sua rinuncia al mandato confe- ritogli. Il MPC, da parte sua, con duplica del 18 ottobre 2004, ha sostanzialmente riconfermato le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto:
ziaria ma applicabile per analogia anche nel contesto nazionale), la banca è abilitata ad insorgere contro un ordine di perquisizione e sequestro solo se ne è direttamente toccata, bastando a tal fine la dichiarata intenzione di tutelare il segreto bancario dei propri clienti e le proprie relazioni con essi; essa è invece priva di legittimazione se agisce con l’unico intendimento di soccorrere la persona accusata nel procedimento (DTF 118 Ib 442 consid. 2b in particolare; DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5; v. per un riassunto sull’argomento, L. MARAZZI, Sull’ordine di perquisizione e sequestro banca- rio – La legittimazione attiva della banca a interporre reclamo contro un or- dine di perquisizione e sequestro, in: Il Ticino e il diritto, Lugano 1997, pag. 510 e segg., con la dottrina e la giurisprudenza ivi citata). 1.2.2 Nella fattispecie non occorre tuttavia dilungarsi sull’argomento, posto che la censura secondo la quale il denaro rinvenuto durante la perquisizione ap- parterebbe esclusivamente a clienti della A.______ SA è una affermazione di parte tuttora soggetta a verifica da parte delle autorità inquirenti; va pe- raltro osservato che le dichiarazioni rilasciate dal titolare della società da- vanti al Procuratore federale dimostrerebbero semmai il contrario, ossia che si tratti di denaro appartenente in larga misura alla reclamante mede- sima (v. consid. 2.2, infra). Ne segue che la reclamante è in ogni caso legit- timata ad impugnare l’avversato ordine di perquisizione e sequestro (art. 214 cpv. 2 PP). 1.3 Il MPC ravvede nel fatto che in passato il legale della reclamante abbia as- sistito uno degli altri coimputati nella presente inchiesta (C.) un pe- ricolo di collusione di interessi tale da consigliare la rinuncia al suo manda- to di difesa della A. SA. Per costante giurisprudenza, posto l’obbligo di indipendenza professionale e di confidenzialità nei confronti del cliente, di principio è escluso che un avvocato possa patrocinare due (o più) co-imputati nell’ambito di un mede- simo procedimento penale, in ragione del latente rischio di conflitto di inte- ressi che questo doppio patrocinio oggettivamente comporta. L’esistenza di un conflitto di interesse deve essere valutata in maniera astratta; basta, a tale proposito, la possibilità teorica che un simile conflitto si avveri in corso di procedura. Anche il consenso dei clienti al doppio patrocinio non è deci- sivo (sentenza del Tribunale federale 1P.587/1997 del 5 febbraio 1998, consid. 3c e 4c/aa, pubblicata in Pra [„Die Praxis“] 87 n. 98, con la dottrina ivi citata; v. anche Plädoyer, n. 6/96, pag. 60; Kriminalistik, Nr. 6/2003, pag. 390, “Verteidigung zweier Angeschuldigter durch den gleichen Anwalt”). I principi sul conflitto di interesse testé esposti, di natura perlopiù giurispru- denziale, trovano conferma anche nella Legge federale sulla libera circola- zione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), che al suo art.
12 lett. c impone all’avvocato di evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati. Nel caso concreto non si ravvedono però gli estremi di un conflitto di inte- ressi ai sensi della menzionata giurisprudenza e dottrina. Dalla documenta- zione in atti (v. act. 5.11) si evince che l’avv. Grassi ha assistito C.______ nel novembre del 2000 per delle questioni notarili (autentica di firma nell’ambito societario). Né risulta che il patrocinatore della reclamante stia rappresentando degli interessi contrapposti nell’ambito del presente proce- dimento penale, per cui l’obiezione sollevata dal MPC deve essere respin- ta.
senza di sufficienti indizi di reato e risulta, tenuto anche conto dello stadio preliminare e della complessità dell’inchiesta, del tutto proporzionato; per l’autorità inquirente non vi è, al momento, prova che questo denaro appar- tenga a terze persone e/o non sia riconducibile alle attività criminose impu- tate al titolare della A.______ SA. 2.2 La perquisizione effettuata presso gli uffici della A.______ SA si iscrive nel quadro di un inchiesta preliminare avviata dal MPC volta ad accertare le responsabilità penali di B.______ (e di altri co-indagati) nell’ambito di un grosso traffico internazionale di sigarette di contrabbando; quest’ultimo a- vrebbe in particolare provveduto - per il tramite di alcune sue società tra le quali la qui reclamante - a riciclare in Svizzera parte dei proventi di questo traffico. Ora, come ben si evince dalla decisione di conferma dell’arresto del 2 settembre 2004 (v. act. 5.9), B.______ ha ammesso di conoscere be- ne i meccanismi del contrabbando internazionale di sigarette (in particolare quello, fiorente, tra il Montenegro e l’Italia meridionale), nonché alcuni dei presunti autori di questo traffico, tra cui dei soggetti legati ad organizzazioni di tipo mafioso attivamente ricercati - se non addirittura già condannati - in Italia per le loro attività criminali. Ora, la natura dei reati contestati al titolare della società reclamante e il sospetto che parte dei proventi del contrab- bando di sigarette siano stati indirizzati su società svizzere giustificano pie- namente il sequestro cautelativo da parte delle autorità inquirenti del dena- ro contante rinvenuto presso la sede della A.______ SA; l’identificazione e la perquisizione di beni o oggetti (compreso il denaro contante) che si riferi- scono direttamente o indirettamente alle persone implicate nell’inchiesta non ha nulla di anormale; anzi, è solo attraverso il minuzioso controllo della provenienza di tale denaro che sarà possibile stabilire i fatti e raccogliere indizi su eventuali reati di riciclaggio di denaro. Le obiezioni del reclamante, che pretende che a partire dall’anno 2000 non ha più avuto contatti con persone legate al contrabbando di sigarette e che di conseguenza tutti gli averi elencati ai n. 10-23 e 29-30 del protocollo di perquisizione non avreb- bero niente a che vedere con l’inchiesta in corso giacché si tratterebbe in realtà di denaro affidato alla A.______ SA da parte di clienti, è mera affer- mazione di parte sinora priva del benché minimo riscontro probatorio. Anzi, quanto dichiarato dal titolare della società nel corso del proprio interrogato- rio del 22 settembre 2004, sembra contraddire (almeno in parte) la princi- pale argomentazione ricorsuale, ossia la presunta titolarità di terzi degli a- veri sequestrati: egli ha infatti affermato a proposito di numerose posizioni, che si tratta di denaro appartenente alla A.______ SA (ad es. le posizioni 10,11,12,13, 14, 15 o 17; v. act. 5.13). Ora, sarà proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire la titolarità del denaro sequestrato e quindi l’origine leci- ta o meno dello stesso.
2.3 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può quindi essere considerato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragio- ne di annullarlo in questo momento, come chiesto dalla reclamante. Nella misura in cui l’avanzamento dell’inchiesta dovesse effettivamente stabilire la titolarità di terze persone (non implicate nell’inchiesta) sugli averi seque- strati, il MPC è comunque invitato a procedere al loro progressivo disse- questro.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.