Sentenza del 4 novembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Andreas Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______ e B.______, ,
reclamanti
entrambe rappresentate dall’avv. Gian Paolo Grassi,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, ,
opponente
Oggetto Reclamo contro ordine di perquisizione
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_B 134/04
Fatti: A. Nell’ambito di un’inchiesta preliminare di polizia giudiziaria aperta nei con- fronti di C.______ e compartecipi per titolo di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), il 25 agosto 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in segui- to MPC) ha ordinato la perquisizione del suo domicilio privato a X.. Durante la perquisizione, eseguita dalla polizia federale il 31 agosto 2004, sono stati presi in custodia una serie di oggetti e valori patrimoniali rinvenuti nella predetta abitazione, compresi due autoveicoli (v. verbale di perquisi- zione del 31.8.2004, act. 1.3). Il medesimo giorno C. veniva arresta- to e posto in detenzione preventiva.
B. Con reclamo del 6 settembre 2004 dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, A.______ e B.______ - rispettivamente, moglie e figlia dell’indagato - sono insorte contro l’ordine di perquisizione del 25 agosto 2004, chiedendo la restituzione immediata, ovvero il dissequestro, degli oggetti elencati ai punti 2, da 15 a 33, 37-38, 41, 46, 48 e 62 del ver- bale di perquisizione. Esse asseriscono in sostanza che questi beni sono di loro esclusiva proprietà oppure appartengono a terzi, e che ad ogni modo non hanno nulla a che vedere con le attività criminose che il MPC imputa a C.______; la loro “presa in custodia” da parte delle autorità inquirenti sa- rebbe quindi totalmente ingiustificata.
C. Nella sua risposta del 24 settembre 2004, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame nella misura in cui non sia divenuto senza oggetto. L’autorità inquirente, in parziale accoglimento delle richieste delle reclamanti, ha pro- messo la restituzione degli oggetti elencati alle posizioni n. 21 a 32, 37 a 38, 41, 46 e 48 del verbale di perquisizione; per i rimanenti beni (posizioni 2, da 15 a 20, 33 e 62) rileva invece che sono ancora in corso degli accer- tamenti sulla loro titolarità e provenienza, motivo per cui non è ancora pos- sibile procedere al loro dissequestro. Per il MPC, vi sarebbero peraltro suf- ficienti elementi per poter affermare che questi beni sono direttamente o in- direttamente riconducibili alle attività criminose di C.______, tali da giustifi- care il (parziale) mantenimento del litigioso provvedimento cautelare.
D. Nella loro replica del 4 ottobre 2004 A.______ e B.______ ribadiscono le richieste formulate nel reclamo, sottolineando l’infondatezza e la mancata proporzionalità del provvedimento impugnato. Esse rilevano come la loro posizione sia suffragata anche dalle dichiarazioni rilasciate dal diretto inte- ressato davanti al Procuratore federale. Il MPC, da parte sua, con duplica del 18 ottobre 2004, riconferma sostan- zialmente le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella risposta.
Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale pe- nale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. 1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo- gia). In concreto, l’ordine di perquisizione impugnato è datato 25 agosto 2004, ed è stato eseguito il 31 agosto successivo presso l’abitazione di A., B. e C.______ a X.______. È quindi da ritenere che le qui reclamanti hanno preso formale conoscenza del provvedimento, al più tardi, in tale data; il termine per interporre reclamo ai sensi dell’art. 217 PP scadeva domenica 5 settembre 2004, protratto al primo giorno feriale se- guente giusta l’art. 32 cpv. 2 OG. Introdotto lunedì 6 settembre 2004, il ri- medio è pertanto tempestivo. 1.3 Il reclamo è formalmente diretto contro l’ordine di perquisizione del 25 ago- sto 2004; in realtà, più che la perquisizione stessa, le reclamanti intendono contestare la presa in custodia e il successivo sequestro dei beni operata dalle autorità inquirenti. Ad ogni modo, le loro conclusioni tendono alla re- stituzione, rispettivamente al dissequestro, degli oggetti; le censure ricor- suali saranno di conseguenza esaminate alla luce delle disposizioni che reggono il sequestro (art. 65 PP).
partengano alle qui reclamanti o a terzi, per cui il mantenimento del seque- stro cautelare si imporrebbe. 2.2. La perquisizione effettuata presso il domicilio privato a X.______ si iscrive nel quadro di un’inchiesta preliminare avviata dal MPC volta ad accertare le responsabilità penali di C.______ (e di altri co-indagati) nell’ambito di un vasto traffico internazionale di sigarette di contrabbando; quest’ultimo a- vrebbe in particolare provveduto - per il tramite di alcune società da lui con- trollate - a riciclare in Svizzera parte dei proventi di questo traffico. Riguardo alla presenza di sufficienti indizi di reato - presupposto indispen- sabile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell’art. 65 PP (v. HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a. ediz., Basilea 2002, § 69 N 1) -, dalla decisione di convalida dell’arresto del 2 settembre 2004 (act. 5.6), si evince come l’indagato abbia sostanzialmente ammesso di essere al corrente dei meccanismi del contrabbando internazionale di si- garette (in particolare quello, fiorente, tra il Montenegro e l’Italia meridiona- le), e di conoscere - per avere avuto con loro relazioni durature commerciali
alcuni dei presunti autori di questo traffico, tra cui dei soggetti legati ad organizzazioni di tipo mafioso attivamente ricercati - se non addirittura già condannati - in Italia per le loro attività criminali (sull’argomento, v. la sen- tenza del Tribunale federale 1A.201/2003 del 19 novembre 2003, consid. 3 con i riferimenti ad altre sentenze ivi citati). Ora, la natura dei reati conte- stati a C.______ e il sospetto che gran parte dei proventi del contrabbando di sigarette, controllato da organizzazioni di stampo mafioso dell’Italia meri- dionale quali la camorra napoletana o la “Sacra Corona Unita” pugliese, vengano indirizzati in Svizzera e qui riciclati per il tramite di società di co- modo o uffici di cambio giustificano, in principio, il sequestro cautelativo da parte delle autorità inquirenti di tutti i valori patrimoniali o altri oggetti di va- lore commerciale rinvenuti presso l’abitazione dell’indagato a X.______. L’identificazione e la perquisizione di beni - compreso il denaro contante, i libretti di risparmio o i lingotti d’oro - che si riferiscono direttamente o indi- rettamente ad una persona implicata in un’inchiesta di questo genere non ha nulla di anormale; anzi, è solo attraverso il minuzioso controllo della provenienza di tali beni che sarà possibile stabilire i fatti e raccogliere indizi su eventuali reati di riciclaggio di denaro. Tenuto conto dello stadio prelimi- nare dell’inchiesta nonché della sua complessità, si può ragionevolmente ri- tenere per dato il primo requisito alla base del sequestro cautelare, ossia l’esistenza in concreto di sufficienti indizi di reato riguardanti i titoli di parte- cipazione o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP e di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP.
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2.3 Assodata la presenza di sufficienti indizi di reato, occorre poi verificare se tra questi e l’oggetto sequestrato agli incombenti dell’autorità inquirente e- sista una sufficiente connessione. Le ricorrenti lo contestano, sostenendo che i beni di cui reclamano la restituzione sarebbero di loro esclusiva perti- nenza. Per esse, C.______ non avrebbe alcun potere di disposizione fat- tuale su tali beni, per cui il sequestro ai fini di una loro eventuale confisca giusta l’art. 59 n. 3 CP sarebbe già da escludere in partenza. Passiamo quindi all’esame delle singole posizioni.
Nel reclamo si sostiene che questi lingotti sono di proprietà della figlia dell’indagato B., che li avrebbe ricevuti in donazioni dal nonno E., deceduto il 3 gennaio 2003. L’indagato ha invece dichiarato che questi lingotti, acquistati negli anni ’90, appartengono alla moglie A.______ (v. interrogatorio del 22 settembre 2004, act. 5.6, pag. 3). Già da queste di- chiarazioni si evince come, al momento, la titolarità di questi beni non è an- cora ben determinata; fino all’apporto della prova certa della proprietà di questi beni da parte della moglie o della figlia, non si può pertanto del tutto escludere che l’indagato (pure lui erede) ne abbia facoltà di disporre ai sensi dell’art. 59 n. 3 CP. Come rilevato dalle stesse reclamanti, la pratica successoria di E.______ è tuttora aperta e l’inventario successorio in fase
di allestimento (v. la proroga concessa agli eredi fino al 30 novembre 2004 da parte dell’Ufficio imposte successioni e donazioni, act. 7.2); se la pro- prietà di tali beni da parte di una o l’altra delle reclamanti dovesse trovare conferma ufficiale nel prosieguo della pratica ereditaria, vi sarebbero allora le condizioni per revocare il sequestro. Sino a quel momento il litigioso provvedimento deve però essere mantenuto.
posizioni n. 16,17 e 18 (3 libretti di risparmio) Trattasi, secondo le dichiarazioni sostanzialmente concordanti di reclamanti e indagato, di tre libretti di risparmio di pertinenza della massa ereditaria fu E.______ e F.______. Valgono pertanto qui le stesse considerazioni e- spresse al punto precedente, che impongono di mantenere il provvedimen- to di sequestro fino all’accertamento definitivo della trasmissione per via ereditaria di questi beni alle reclamanti.
posizione n. 19 (libretto di risparmio, N.) Le reclamanti pretendono che questo libretto di risparmio sia di proprietà di G., di R.______ (I), il quale l’avrebbe affidato al loro genitore, rispet- tivamente marito, affinché effettuasse delle operazioni finanziarie (incasso e cambio in Euro); a sostegno della loro argomentazione producono una dichiarazione in tal senso dell’interessato. Interrogato al proposito, C.______ ha dichiarato che G.______ è un suo cliente, avendo un contrat- to fiduciario con la D.______ SA, ma ha negato che questi abbia un libretto di risparmio presso di lui o presso la D.______ SA (v. interrogatorio del 22 settembre 2004, act. 5.6, pag. 8). Essendo queste dichiarazioni contrastan- ti, non è possibile al momento stabilire con esattezza la titolarità di questo libretto di risparmio; nel dubbio, non è fuori luogo ritenere che l’indagato ne abbia avuto facoltà di disposizione ai sensi dell’art. 59 n. 3 CP. In attesa di ulteriori accertamenti, il mantenimento del sequestro cautelare è senz’altro ammissibile.
posizione n. 20 (chiave di cassetta di sicurezza presso Banca H.______ di X.) Le insorgenti asseverano che la cassetta di sicurezza M. presso la Banca H.______ di X.______ conterrebbe oggetti di proprietà esclusiva (alcuni pezzetti d’oro) di B.______, sui quali l’indagato non avrebbe alcun potere di disposizione. Come rilevato dal MPC in sede di duplica, tale obie- zione è però sinora rimasta una mera affermazione di parte priva di riscon- tro probatorio; a tale proposito l’autorità inquirente sta effettuando delle in- dagini presso la banca. E’ quindi a giusto titolo che il MPC ha affermato che un’eventuale decisione in merito al dissequestro di questo oggetto potrà
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avvenire solo una volta stabilita senza ombra di dubbio la titolarità dello stesso.
Tra gli oggetti presi in custodia dall’autorità inquirente in occasione della perquisizione del domicilio dell’indagato figurano anche due automobili. O- ra, benché non risulti chiaramente dal testo letterale dell’art. 59 n. 3 CP, che si riferisce genericamente a „valori patrimoniali“, il legislatore ha voluto includere tra i valori suscettibili di confisca (e quindi, preventivamente, di sequestro) ai sensi di questa norma tutti gli oggetti dotati di un valore com- merciale determinato o facilmente determinabile (v. N. SCHMID, n. 17-19 in relazione al n. 128, nonché n. 133 e 193 ad art. 59 CP, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tomo I, Zurigo 1998). Gli autoveicoli, per quanto dotati di un valore com- merciale, fanno quindi parte dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca nella misura in cui l’organizzazione criminale (o uno dei suoi membri) ne possa disporre. In concreto l’automobile AUDI RS 4 grigia sequestrata all’occasione della perquisizione domiciliare del 31 agosto scorso risulta intestata alla D.______ SA, come si evince dal protocollo di sequestro veicolo allegato al protocollo di perquisizione (v. act. 5.2). A prescindere dal fatto che le re- clamanti non avrebbero in questo caso la legittimazione attiva ad interporre reclamo per conto della proprietaria del veicolo (la D.______ SA), per le ra- gioni precedentemente esposte in occasione dell’esame della posizione n. 2 (denaro contante appartenente alla menzionata società di cambio) se ne conclude che l’indagato - e quindi l’organizzazione criminale a cui è sospet- tato appartenere - aveva su tale veicolo un potere di disposizione fattuale ai
sensi dell’art. 59 n. 3 CP (v. sentenza del Tribunale penale federale BK-B 081/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.2, con la dottrina e la giurispru- denza citata). La misura di sequestro relativa a questo veicolo risulta quindi giustificata.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 9 novembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
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