Sentenza dell’ 8 ottobre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott, Cancelliera Contu Parti A., attualmente detenuto presso le carceri pretoriali di X.
reclamante
rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Reclamo contro omissioni del procuratore federale (art. 105bis PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto BK_B 151/04
Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po- lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al- la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto; dal 28 luglio 2004 egli è detenuto presso le carceri pretoriali di X.. B. Con istanze del 9/13 settembre 2004 al Ministero pubblico della Confede- razione (in seguito MPC), A. ha chiesto di essere immediatamente trasferito al penitenziario cantonale ticinese di Cadro e di poter usufruire dell’ora d’aria giornaliera presso le carceri pretoriali in cui è attualmente rin- chiuso. Il MPC, con decisioni del 14/16 settembre 2004, ha respinto le sud- dette istanze. C. Dissentendo da queste decisioni, il 20 settembre 2004 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale il suo urgente trasferimento al peniten- ziario cantonale e, in via subordinata, la garanzia di poter beneficiare dell’ora d’aria giornaliera presso le carceri pretoriali di X.______. A soste- gno della sua impugnativa censura sostanzialmente il mancato rispetto del- le condizioni minime di detenzione previste dalla CEDU, facendo altresì presente il suo precario stato psico-fisico. D. Con osservazioni del 29 settembre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente evidenzia preliminarmente le circostanze che giustificherebbero il mantenimento del carcere preventivo nelle sue attuali condizioni, ossia il pericolo di collusione e l’assenza di disponibilità presso altre istituzioni di pena (anche della Sviz- zera interna). Riconfermando integralmente il contenuto delle decisioni im- pugnate, essa afferma in seguito che le attuali condizioni detentive rispet- tano i criteri minimi dedotti dalla CEDU e non configurano alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri detenuti. Riguardo allo stato psicologico dell’imputato, osserva infine che in uno scritto recentemente indirizzato alla propria moglie, questi esprimerebbe, più che dei propositi di natura depres- siva o suicidale, delle intenzioni vendicative nei confronti delle autorità in- quirenti.
E. Nella sua replica del 30 settembre 2004, il reclamante contesta le osserva- zioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in se- de di reclamo. Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC. F. Il 4 ottobre 2003 il MPC ha fatto pervenire al Tribunale penale federale ed al patrocinatore del reclamante un complemento alle osservazioni.
Diritto:
2.1 Il reclamante postula in sostanza il suo trasferimento immediato in una struttura carceraria più adeguata quale il penitenziario cantonale della “Stampa” a Cadro, lamentando che le condizioni di detenzione nelle celle pretoriali di X.______ in cui è rinchiuso dal 28 luglio scorso non rispette- rebbero le disposizioni vigenti in materia di detenzione preventiva e segna- tamente i diritti minimi garantiti in questo ambito dalla CEDU. In particolare, si duole della mancata concessione dell’ora d’aria giornaliera. 2.2 La prima richiesta del reclamante ricalca, in pratica, quella già formulata in un suo precedente reclamo interposto davanti alla Corte dei reclami penali; al proposito può senz’altro essere rinviato alle pertinenti considerazioni esposte nella sentenza del 3 settembre 2004 (v. BK_H 115/04, consid. 2.3). Giova qui rilevare che la Corte dei reclami penali aveva precisato in quell’occasione che un eventuale trasferimento dell’imputato presso un carcere quale il penitenziario cantonale (o altra struttura analoga dove le condizioni detentive possono risultare migliori) dipendeva sia delle circo- stanze atte a influire concretamente sul pericolo di collusione, sia delle di- sponibilità oggettive presso altri penitenziari. Ora, stando agli atti dell’incarto, nessuna delle due condizioni enunciate in precedenza sembra al momento adempiuta. Il MPC ha infatti segnalato di aver preso contatto
con altri carceri nella Svizzera interna, senza tuttavia ottenere alcuna disponibilità in assenza di celle libere. D’altro canto, il trasferimento presso il Penitenziario cantonale della “Stampa” - a prescindere dall’effettiva di- sponibilità di celle di sicurezza - appare per il momento problematico, vista la presenza in questo carcere di uno dei principali imputati della medesima inchiesta (B.), direttamente coinvolto con il reclamante nella vicenda del traffico di un chilo di cocaina che ha portato al loro arresto il 19 luglio scorso. Quanto al rischio di collusione, valgono qui le considerazioni già espresse nella sentenza del 23 settembre 2004 (BK_H 119/04, consid. 5.2), nella quale si evidenziava la presenza in concreto di più elementi che permettevano di concludere all’esistenza di un pericolo di collusione. La si- tuazione non sembra invero molto cambiata a qualche settimana di distan- za, né le argomentazioni avanzate dal reclamante nel presente gravame sono in grado di confutare seriamente le conclusioni della menzionata sen- tenza. Lo scambio di scritti intervenuto nel frattempo con la moglie dimostra semmai la persistenza del pericolo collusivo nonché dell’atteggiamento di totale chiusura - se non di aperta sfida - nei confronti delle autorità adottato dal reclamante. 2.3 In via subordinata, il reclamante chiede la garanzia di poter beneficiare giornalmente di un’ora d’aria presso le celle pretoriali di X., asse- rendo che sinora gli è stato concesso di uscire dalla propria cella solo due volte alla settimana per usufruire della doccia. 2.4 Giurisprudenza e dottrina considerano generalmente che le restrizioni im- poste al detenuto durante l’esecuzione della detenzione preventiva, e se- gnatamente quelle che aggravano il regime detentivo, non possono limitare la libertà personale al di là di quanto è ragionevolmente necessario per lo scopo dell’incarcerazione e per il regolare funzionamento dell’istituto di pe- na (DTF 118 Ia 64 consid. 3k pag. 82; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2406 e segg., pag. 512/513). Per quanto riguarda la libertà di movimento all’interno dello stabi- limento carcerario, nella sua sentenza di riferimento DTF 122 I 222 il Tribu- nale federale ha stabilito che ogni detenuto ha diritto, a partire dalla secon- da settimana di detenzione, ad un’ora d’aria giornaliera, sotto sorveglianza del personale della prigione (DTF 122 I 222 consid. 4a e riferimenti citati; 106 Ia 277 consid. 8, pag. 293/294). La limitazione della possibilità di usu- fruire dell’ora d’aria giornaliera è per contro stata giudicata contraria alle e- sigenze minime dedotte dal diritto federale, anche nell’ipotesi in cui lo stabi- limento carcerario non è attrezzato a tal scopo (DTF 122 I 222 consid. 4b e riferimenti).
In concreto, il “documento di servizio della Polizia del Canton Ticino”, che regola le modalità di detenzione preventiva anche nelle carceri pretoriali di X., prevede al punto 3.5., linea 4, che “gli agenti concedono ai de- tenuti la possibilità di usufruire delle docce secondo necessità, ma almeno una volta alla settimana” e alla linea 5 del medesimo punto che “gli agenti concedono il passeggio dove vi è la possibilità, e secondo le priorità di ser- vizio e le disponibilità del personale”. Nelle sue osservazioni il MPC, fa sta- to di una rigorosa osservanza della regolamentazione testé enunciata, as- serendo che al detenuto è stato sinora concesso di uscire dalla sua cella almeno due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, e questo per usu- fruire della doccia (cf. osservazioni MPC del 29 settembre 2004, pagg. 4 in basso/5 in alto). L’autorità inquirente, per giustificare questa limitazione di movimento del detenuto rispetto ai requisiti minimi sanciti dalla giurispru- denza federale, fa riferimento a carenze di personale e al comportamento “sconveniente” tenuto dall’interessato in più occasioni. La prima motivazio- ne, come si deduce dalla summenzionata giurisprudenza, non è però am- missibile; in altre parole, il diritto del detenuto in regime di carcere preventi- vo di poter beneficiare di un’ora d’aria giornaliera non può essere sistema- ticamente limitato per ragioni inerenti la struttura carceraria o la disponibilità di personale. Una limitazione di questo diritto potrebbe invece essere giu- stificata dall’atteggiamento del detenuto stesso durante l’ora d’aria, ad e- sempio in caso di aggressività verbale o fisica nei confronti del personale del carcere o di altri detenuti. Il detenuto non deve infatti approfittare di questa (seppur limitata) libertà di movimento per creare inconvenienti al personale carcerario o a terzi. Ora, in concreto, le autorità carcerarie hanno effettivamente segnalato alcuni episodi di aggressività verbale del recla- mante nei confronti del personale carcerario (v. complemento alle osserva- zioni del 30 settembre 2004 del MPC e relativi allegati); dagli atti non risulta però che tale atteggiamento sia sistematico o a tal punto grave da imporre una limitazione durevole al diritto di beneficiare dell’ora d’aria giornaliera. Il reclamante è comunque avvertito del fatto che, in futuro, il suo comporta- mento all’interno della struttura carceraria dovrà risultare irreprensibile. 3. Visto quanto precede, il reclamo deve essere accolto in via subordinata, nel senso che al reclamante deve essere garantita la possibilità di usufruire dell’ora d’aria giornaliera anche presso le pretoriali di X., a condi- zione che si conformi per il resto alla regolamentazione prevista per la de- tenzione preventiva e mantenga un atteggiamento irreprensibile durante le sue uscite dalla cella. Il regolamento di servizio applicabile per la detenzio- ne preventiva presso le carceri pretoriali di X.______ dovrà essere adegua- to di conseguenza, entro un termine ragionevole, in particolare per quanto attiene al suo punto 3.5., linea 5, affinché questo rifletta i requisiti minimi in
materia di movimento all’interno di uno stabilimento carcerario previsti dalla giurisprudenza federale, richiamata in precedenza (v. consid. 2.4, supra). 4. Il reclamo è stato accolto in via subordinata, ma respinto in via principale. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); in concreto viene posta a carico del reclamante una tassa di giustizia ridotta di fr. 500.--, calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). Il reclamante ha invece diritto alla corresponsione di ripetibili ridotte (art. 159 cpv. 3 OG); te- nuto conto della soccombenza in via principale e dell’attività svolta dal di- fensore nell’ambito della presente causa, un onorario di fr. 400.--, IVA in- clusa, appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale, RS 173.711.31).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: La Cancelliera:
Redazione della sentenza terminata l’ 8 ottobre 2004 Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.