Sentenza del 1° dicembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______ e B.______,
reclamanti
entrambe rappresentate dall’avv. Nadir Guglielmoni,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Sequestro di conto bancario (art. 65 PP)
Fatti: A. C.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazio- ne a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge fede- Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_B 159/04
rale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione pre- ventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Con decisione del 27 settembre 2004, il Ministero pubblico della Confede- razione (MPC) ha ordinato il sequestro del conto N.______ presso D.______ di X., intestato al figlio minorenne dell’indagato A. (cinque anni), e della relativa carta M., intestata alla moglie B.. L’autorità inquirente ha nel contempo disposto il sequestro di tut- ta la documentazione relativa al conto e alla carta summenzionati a partire dal 1° gennaio 2000 sino ad oggi.
C. Dissentendo da questa decisione, il 4 ottobre 2004 A.______ e B.______ (quest’ultima quale rappresentante legale del figlio minorenne) sono insorti con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendone l’annullamento. Essi sostengono che dal momento che il sequestro non verte su valori patrimoniali appartenenti all’indagato o sui quali ha potere di disposizione, farebbe difetto il presupposto indispen- sabile per ammettere il sequestro ai fini conservatori, ossia la connessione tra l’oggetto sequestrato e gli indizi di reato formulati a carico dell’indagato.
D. Con osservazioni del 25 ottobre 2004, il MPC postula la reiezione del re- clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente ribadisce che il provvedimento è giustificato a fini probatori e di confisca, rilevando che dall’esame preliminare della documentazione bancaria sequestrata è risultato che C.______, peraltro co-titolare del conto assieme al figlio e alla moglie, ha effettuato numerose transazioni sul conto (anche di rilevante importo) di dubbia pertinenza con lo scopo usale di un conto di risparmio destinato ad un minore.
E. Nella replica del 22 novembre 2004 i reclamanti hanno sostanzialmente ri- badito le argomentazioni esposte in sede di reclamo, asserendo inoltre che il MPC avrebbe omesso di prendere posizione su numerose censure da lo- ro avanzate. Non è stata richiesta una duplica al MPC.
Diritto:
Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata). 1.1 I reclamanti, rispettivamente titolari del conto e della carta sequestrati, sono senz’altro legittimati a contestare il sequestro, giacché direttamente toccati dal provvedimento ordinato dal MPC (art. 214 cpv. 2 PP). Il rimedio, inoltra- to entro il termine di cinque giorni di cui all’art. 217 PP, è quindi ricevibile in ordine.
Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as- sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59 n. 1 CP . Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenu- to che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definiti- ve e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli isti- tuti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per preva- lenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che così occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità requi- rente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185 consid. 2a; PIQUEREZ, Pro- cédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, § 69, n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n. 2553, pagg. 548-549). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di con- fisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF
125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102). Trattandosi di un valore patrimoniale appartenente ad una perso- na sospettata di partecipazione o sostegno ad un’organizzazione criminale, esso può essere sequestrato allorquando il detentore non può provare im- mediatamente, senza ulteriori atti ed in maniera chiara, che del bene in questione l’organizzazione criminale non ha, né direttamente né indiretta- mente, la facoltà di disporne (art. 59 n. 3 CP; v. sentenza del Tribunale pe- nale federale BK-B 082/04 del 25 agosto 2004, consid. 4.2).
zioni che poco si conciliano con l’usuale e normale amministrazione di un conto risparmio aperto in favore di un figlio minorenne in tenera età (v. act 6.5 e 6.6). L’obiezione ricorsuale secondo la quale non vi sarebbe connes- sione tra le attività delittuose imputate a C.______ e il conto sequestrato, e che pertanto questo dovrebbe essere immediatamente dissequestrato, non regge; anzi, sarà proprio l’inchiesta in corso che dovrà stabilire l’origine le- cita o meno dei versamenti affluiti sul conto di pertinenza del figlio dell’imputato, tramite un esame minuzioso di tutti i movimenti in entrata (e in uscita) nel periodo considerato. Né i ricorrenti possono ragionevolmente pretendere l’annullamento del provvedimento per il fatto che questo sarebbe intervenuto tardivamente, a oltre due mesi dall’apertura dell’inchiesta. Nell’ambito della fase delle inda- gini preliminari il procuratore pubblico, al quale compete l’esclusiva direzio- ne delle indagini (art. 104 PP), è infatti libero di prendere in ogni momento qualsiasi disposizione ritenuta utile o necessaria per il proseguimento delle indagini, compresi i provvedimenti cautelari di sequestro a scopo probatorio o confiscatorio ai sensi dell’art. 65 PP; contrariamente alle disposizioni pre- viste per l’arresto o la detenzione (ad esempio l’art. 47 cpv. 1 o l’art. 51 cpv. 2 PP) la legge non indica termini perentori entro i quali questi provvedimen- ti – dettati perlopiù dall’evolversi dell’indagine – devono essere adottati. 3.3 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva, e tenuto conto dei sufficienti indizi di reato emersi dall’inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere conside- rato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di an- nullarlo in questo momento, come chiesto dai reclamanti.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 2 dicembre 2004
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.