Sentenza del 19 novembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Bernard Bertossa e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti Amministrazione federale delle contribuzioni, ,
richiedente
contro
A.______,
B.______
opponenti
Oggetto Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto BK_B 162/04
Fatti: A. Il 21 agosto 2003, il capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale riguardante C.______ a X.______ (Canton Tici- no). Quest’ultimo è sospettato di aver sottratto al fisco federale una parte importante dei suoi redditi imponibili, utilizzando a tale scopo documenti falsi, sottraendo fondi da conti detenuti da società di sede e simulando un cambiamento di domicilio fiscale. Con decisione del 10 agosto 2004, notifi- cata il 17 agosto seguente, l’inchiesta è stata estesa a D., a Y., avvocata di C.______, sospettata di aver agito in qualità di com- plice del suo cliente.
B. Dall’inchiesta emerge che C.______ è verosimilmente l’avente diritto eco- nomico di diversi conti aperti presso la banca A.______ a Z.______ e la sua filiale B.______ a Y.______, attualmente in liquidazione, da parte delle società L.S.A., con sede a Panama, M., con sede a Vaduz, o ancora N.S.A., con sede a Panama. D. e suo marito, av- vocato attivo nel medesimo studio, sono ugualmente toccati da questi conti in quanto titolari di una procura o in qualità di presidente di una o l’altra so- cietà.
C. L’analisi della documentazione bancaria relativa ai conti summenzionati ha messo in evidenza un numero importante di trasferimenti di fondi prove- nienti o a destinazione di altri conti aperti presso i medesimi istituti da una società O., con sede a Nassau, e dal titolare, fino ad oggi scono- sciuto, di una relazione G. presso B.______. L’inchiesta fa emerge- re, inoltre, l’esistenza di legami stretti tra L.S.A. o O., da una parte, e una società P.______S.A., con sede a Panama, d’altra parte.
D. Con richiesta del 3 agosto 2004, l’AFC ha invitato A.______ a fornirgli tutto la documentazione concernente i conti di cui O.______ e P.______ sareb- bero i titolari secondo la sua contabilità. Una richiesta identica è stata inol- trata lo stesso giorno a B., con l’invito, inoltre, a fornire la stessa documentazione riguardante la relazione G..
E. Prevalendosi del segreto bancario, A.______ e B.______ hanno rifiutato di rispondere alle summenzionate domande d’informazione. Non essendo C.______ toccato in nessuna maniera dalle relazioni in questione, esse ri- tengono di non poter fornire informazioni all’AFC senza violare il segreto al quale sono tenute nei confronti degli aventi diritto. Parallelamente all’inoltro di due reclami indirizzati al direttore dell’AFC contro le misure a loro notifi- cate, A.______ e B.______, il 13 e 18 agosto 2004, hanno fatto pervenire all’AFC i documenti sigillati.
F. Rinunciando a statuire sui reclami ricevuti, l’AFC, il 1° ottobre 2004, ha pre- sentato alla Corte dei reclami penali una richiesta di levata dei sigilli apposti sulla documentazione ricevuta da A.______ e B.. Invitati a pronunciarsi su tale richiesta, gli opponenti non si sono determina- ti formalmente al proposito. Essendo venute a conoscenza dei fatti che hanno motivato le richieste a loro pervenute da parte dell’AFC solamente dopo aver visionato le argomentazioni presentate da quest’ultima alla Corte dei reclami penali, A. e B.______ non hanno mantenuto in maniera chiara la loro opposizione, dando l’impressione di rimettersi quindi all’apprezzamento e al giudizio di questa corte.
Diritto:
rizzata o meno ad avere accesso ai documenti litigiosi. Secondo l’art. 50 cpv. 3 DPA, la corte, in effetti, si pronuncia esclusivamente sull’ammissibilità della perquisizione. In caso negativo, le carte sono resti- tuite al loro detentore. In caso affermativo, i sigilli sono levati dall’amministrazione, in presenza dei detentori, in vista del loro esame. Se da quest’ultimo nascono delle contestazioni, ai detentori rimane aperta la via del reclamo (art. 26 DPA).
schi inammissibili per delle terze persone non implicate. Come rilevato dal Tribunale federale, in effetti, l’AFC e i suoi funzionari sono tenuti ad un se- greto d’ufficio la cui portata non è minore del segreto bancario stesso (DTF 119 IV 175 consid. 3, pag. 178; GAAC 64.52 consid. 4a). 2.4 Resta dunque da analizzare la questione a sapere se la misura in esame soddisfa le esigenze di pertinenza, di precisione e di proporzionalità. 2.4.1 Nei casi in cui, come nella fattispecie, un contribuente è sospettato segna- tamente di aver sottratto dei valori alla tassazione alla quale sottostavano, facendo per esempio ricorso a delle costruzioni finanziarie nelle quali sono intervenute delle società di sede, è evidentemente pertinente ricercare ogni elemento che permetta di scoprire l’esistenza di valori sottratti. 2.4.2 Dai fatti addotti nella richiesta di levata dei sigilli e debitamente attestati mediante gli atti allegati a tale richiesta, emerge che diverse società utiliz- zate da C., da sua sorella, dall’avvocata D. o dal marito di quest’ultima hanno mantenuto dei rapporti concernenti conti bancari con le persone fisiche o giuridiche, identificate o meno, a proposito delle quali le opponenti sono state interpellate e alle quali fanno riferimento i documenti litigiosi. La richiesta d’informazioni, rispettivamente la perquisizione portano a titolari determinati, menzionati con la loro ragione sociale o, in un caso, con il numero della relazione bancaria. Le esigenze di connessione e di precisione sono dunque pure rispettate. 2.4.3 Per quanto concerne l’ottenimento delle prove relative a dei conti aperti in Svizzera da parte di società estere con sede all’estero o, in un caso, da parte di un titolare la cui identità è tuttora sconosciuta, la richiesta d’informazioni alle banche detentrici delle relazioni in questione è infine perfettamente conforme al principio della proporzionalità, dato che non si vede con quale altro mezzo l’AFC potrebbe procurarsi informazioni perti- nenti e precise giustificate dall’oggetto della sua inchiesta. 2.5 Le condizioni per dichiarare la richiesta ammissibile ed autorizzare l’AFC a prendere conoscenza dei documenti sigillati che le opponenti le hanno consegnato sono dunque adempiute. Le opponenti saranno invitate ad as- sistere alla levata dei sigilli. Esse potranno far valere le loro censure in tale occasione. Se l’AFC decide di sequestrare dei documenti nonostante un’opposizione chiara confermata dalle banche detentrici, a quest’ultime si aprirebbe la via del reclamo giusta l’art. 26 DPA.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 22 novembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
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