Sentenza del 17 dicembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, reclamante
rappresentato dall’avv Niccolò Salvioni,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Oggetto Reclamo contro decisione del procuratore generale supplente
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_B 224/04
Considerato in fatto e ritenuto in diritto:
che il 22 settembre 2004, al termine di una lunga inchiesta, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha deciso di sospendere il procedimento delle inda- gini preliminari aperto nei confronti del commissario della polizia federale B.______, dal momento che gli indizi inizialmente raccolti non sono stati confer- mati;
che con lettera del 22 settembre 2004, ossia lo stesso giorno della decisione di sospensione delle indagini, il MPC ha informato A.______ del rifiuto di conside- rarlo parte civile al procedimento, e del fatto che la decisione non gli sarebbe sta- ta notificata;
che con sentenza del 3 novembre 2004 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha dichiarato irricevibile un reclamo interposto da A.______ con- tro la decisione 22 settembre 2004 del MPC, ritenendo che il reclamante non po- teva in alcuno modo considerarsi parte lesa nel procedimento iniziato (e poi so- speso) contro B.______ (v. BK_B 160/04, consid. 2.1. e 2.2);
che A.______ e B.______ sono in litigio e numerose procedure li oppongono, tra le quali un procedimento presso la Pretura penale del Canton Ticino (in segui- to: Pretura penale) nel quale A.______ è accusato di ripetuta diffamazione ai danni di B.______;
che al termine di questo processo A.______ è stato riconosciuto colpevole di diffamazione ai danni di B.______ e condannato a pagare una multa di fr. 1’000.- -;
che in vista di questo processo, e su richiesta del giudice delegato C., il 25 ottobre 2004 il MPC ha trasmesso alla Pretura penale alcuni documenti del dossier federale riguardante B., precisando al contempo che A.______ - non essendo parte al procedimento federale - non ha diritto a consultare gli altri atti dell’incarto;
che contro questa “decisione”, A.______ è insorto il 2 dicembre 2004 con un re- clamo dinanzi alla Corte dei reclami penali, chiedendo che al MPC venga imparti- to l’ordine di trasmettere alla Pretura penale tutto l’incarto riguardante B.______, e questo per tutelare i suoi diritti di difesa nell’ambito del procedimento penale cantonale;
che nel dubbio circa il rimedio applicabile l’accusato ha inoltrato tre gravami pra- ticamente identici alla Corte dei reclami penali, al procuratore generale della Con-
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federazione e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Canton Ticino (v. act. 1.6, pag. 7 e act. 1.7, pag. 7);
che con sentenza del 6 dicembre 2004, la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo pervenutogli in misura della sua ammissibilità (v. BK_B 216/04);
che con lettera del 9 dicembre 2004, il procuratore generale supplente della Confederazione ha trasmesso il reclamo di A.______ alla Corte dei reclami pena- li per competenza;
che con reclamo datato 14 dicembre 2004, A.______ è nuovamente insorto di- nanzi alla Corte dei reclami penali, censurando il mancato esame del suo prece- dente reclamo da parte del procuratore generale della Confederazione e la con- seguente trasmissione dell’incarto alla Corte adita;
che giusta i combinati disposti di cui agli art. 105bis cpv. 2 e 214 cpv. 1 PP, è ammesso il reclamo contro le operazioni e le omissioni del procuratore generale;
che secondo l’art. 214 cpv. 2 PP, il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qua- lunque persona la cui operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno;
che in concreto è perlomeno dubbio che la lettera del 9 dicembre 2004 del pro- curatore generale supplente rappresenti un atto impugnabile ai sensi delle sopra citate disposizioni, trattandosi di una semplice lettera che accompagna una tra- smissione di un incarto da autorità ad autorità;
che ad ogni modo la Corte dei reclami penali, come riportato in precedenza, ha già evaso il reclamo 2 dicembre 2004, inoltrato in tre copie identiche alla Corte dei reclami penali, al procuratore generale della Confederazione e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello del Canton Ticino;
che per economia di giudizio si rinvia alle pertinenti argomentazioni espresse nella sentenza del 6 dicembre 2004 (v. BK_B 216/04);
che stante le considerazioni che precedono e in applicazione del principio “ne bis in idem”, il presente reclamo - al limite del temerario - risulta quindi del tutto inammissibile;
che conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente;
che queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'000.--.
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La Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 17 dicembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto.