Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
BK_G 024/04
Sentenza del 28 aprile 2004 Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, presidente, Ponti e Ott, cancelliere Guidon Parti Ministero pubblico del Canton Ticino, Via Pretorio 16, 6900 Lugano, istante
contro
Bezirksgericht Zürich, 2. Abteilung, Strafsachen- kanzlei, Badenerstrasse 90, 8026 Zurigo, opponente
Oggetto Contestazione sul foro (art. 347 CP) Istanza di attribuzione di competenza
Fatti: A. Con esposti rispettivi del 5 marzo, 13/14 maggio e 28/30 maggio 2003 l’avv. A., e i signori B. e C.______ hanno sporto querela pe- nale nei confronti del giornalista D., cittadino italiano residente a X. (I), per titolo di diffamazione, calunnia e ingiuria commessi me- diante pubblicazione su mezzi di comunicazione sociale (art. 27 CP). La querela sporta dall’avv. A.______ si riferisce all’articolo apparso il 20 feb- braio 2003 sul periodico bimensile “” intitolato “”; le querele sporte da B.______ e C. ______ riguardano invece i contenuti del libro inti- tolato “”, scritto dal querelato per conto della medesima “”. I denuncianti accusano in sostanza D.______ di aver riportato nei suoi scritti delle affermazioni inveritiere e lesive della loro dignità e del loro onore. Le querele sono state inoltrate al Ministero pubblico del Canton Ticino.
B. Il 6 maggio 2003 e il 10 settembre 2003 il Ministero pubblico ticinese ha chiesto alla Bezirksanwaltschaft di Zurigo di assumere i procedimenti penali in questione, ritenuto che i reati addebitati al giornalista sono stati compiuti mediante pubblicazione in mezzi di comunicazione sociali che hanno la propria sede nel Canton Zurigo, essendo la società editrice del periodico “” la Y. di Zurigo. L’autorità ticinese rileva inoltre che la cir- costanza che l’autore delle opere in questione non risiede - come in con- creto - in Svizzera, non è sufficiente per ritenere l’assenza di foro ai sensi dell’art. 347 cpv. 2 CP.
C. Il Bezirksgericht di Zurigo, al quale gli incarti relativi alle denunce nei con- fronti di D.______ sono stati trasmessi per competenza, con ordinanze presidenziali del 20 gennaio 2004 ha però rifiutato l’assunzione di detti pro- cedimenti penali, asserendo che il luogo in cui sono stati stampati e pubbli- cati l’incriminato articolo nonché il libro risulta essere Bellinzona, ove “” ha peraltro la sua sede operativa e redazionale. Quanto alla se- de zurighese della Y., il Bezirksgericht osserva che la società è domiciliata presso un avvocato, non disponendo di alcun locale operativo proprio nel Canton Zurigo.
E. Nella sua risposta del 15 aprile 2004, il Bezirksgericht di Zurigo ha ribadito la sua opposizione ad assumere i procedimenti penali relativi a D.______, confermando sostanzialmente le motivazioni di fatto e di diritto indicate nell’ordinanza presidenziale del 20 gennaio 2004.
Diritto:
In seguito alla costituzione e all’entrata in vigore del Tribunale penale fede- rale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ri- preso le cause pendenti presso la Camera d’accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. g e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federa- le del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).
Ricevuta una denuncia, le autorità cantonali devono esaminare sommaria- mente e speditamente se il foro legale si trova sul loro territorio, raccoglien- do i principali elementi necessari per chiarire tale punto. Le norme di diritto federale concernenti la designazione del foro si applicano pure, senza ec- cezioni, alle infrazioni contro l’onore punibili esclusivamente a querela di parte (DTF 122 IV 250 consid. 3b). Qualora esista contestazione tra le au- torità di più cantoni sul foro competente, la Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale designa il cantone in cui deve avere luogo il proce- dimento e il giudizio (art. 351 CP in relazione con l’art. 28 cpv. 1 lett. g LTPF).
3.1. Giusta l’art. 347 cpv. 1 CP, in caso di reato in Svizzera giusta l’art. 27 CP (reati commessi mediante mass media) sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunicazione sociale. Se
Secondo il cpv. 2 del medesimo articolo, se non è dato alcun foro giusta il capoverso 1, sono invece competenti le autorità del luogo in cui l’opera è stata diffusa. 3.2. In concreto è pacifico che i reati oggetto delle querele penali sono stati commessi mediante pubblicazione su mass-media ai sensi dell’art. 27 CP. Ora, secondo il nuovo testo dell’art. 347 CP entrato in vigore il 1° aprile 1998 (RU 1998 852/856), in simili evenienze sono innanzi tutto competenti le autorità del luogo in cui ha sede l’impresa del mezzo di comunicazione sociale; per le imprese iscritte a registro di commercio, fa stato questa i- scrizione (E RHARD SCHWERI/FELIX BÄNZIGER, Interkantonale Gerichts- standsbestimmung in Strafsachen, 2 ediz., Berna 2004, n. 180 e segg., pagg. 58-59 e n. 192, pag. 61). Essendo la società editrice de “” la ditta zurighese Y., iscritta al registro di commercio di quel cantone, il foro zurighese non fa, in principio, dubbi (v. allegato all’istanza del 26 mar- zo 2004).
D’altra parte, risulta inapplicabile la seconda frase dell’art. 347 cpv. 1 CP : se il nome dell’autore degli articoli in questione è in effetti noto, egli non ri- siede però in Svizzera, ma in Italia, a X._______ per la precisione. Quanto alle competenze delle autorità del luogo di stampa o di diffusione dei mezzi di comunicazione sociale – richiamate dall’autorità zurighesi nelle loro deci- sioni del 20 gennaio 2004 - sono state abolite con la modifica dell’art. 347 CP del 1° aprile 1998 (v. FF 1996 IV 494 §217). 3.3. Nonostante le conclusioni del paragrafo precedente, ci si può chiedere se, per una questione di prossimità e di economia procedurale, non varrebbe comunque la pena mantenere l’istruzione e il giudizio dei presenti procedi- menti penali in Ticino. La sede della società editrice è, è vero, a Zurigo, ma tutto il resto (amministrazione, stampa, e pubblicazione del bimensile “______”,) si fa a Bellinzona; i tre querelanti sono ticinesi, mentre il querela- to abita nella vicina Italia. Essendo tutti gli interessati di lingua italiana, il trasferimento dei procedimenti a Zurigo li obbligherebbe a costose tradu- zioni di allegati e documentazione annessa e a lunghe trasferte in caso di udienze; anche per il tribunale di Zurigo si porrebbero dei problemi pratici in caso di udienze, quali, ad esempio, l’obbligo di traduzione simultanea
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 29 aprile 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
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