Sentenza del 23 settembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott, Cancelliere Vacalli Parti A., attualmente detenuto presso le carceri pretoriali di X.,
reclamante
rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto BK_H 119/04
Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po- lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al- la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alle legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Con lettera del 16 agosto 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito MPC), A.______ ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria, ritenendo l’istanza di proroga dell’arresto non inoltrata tempe- stivamente dall’autorità inquirente e contestando l’asserito pericolo di fuga.
C. Il MPC, con decisione del 20 agosto 2004, ha respinto la suddetta istanza. L’autorità inquirente ritiene da una parte che, vista la gravità dei reati con- testati (in particolare l’appartenenza ad un’organizzazione criminale), l’atteggiamento dell’imputato e gli atti d’inchiesta ancora da eseguire, il pe- ricolo di collusione risulta manifesto; d’altra parte, i legami familiari stretti esistenti con l’estero e la capacità dell’organizzazione criminale di assicura- re la latitanza dei propri membri sostanzierebbero l’esistenza di un pericolo di fuga.
D. Dissentendo da questa decisione, il 25 agosto 2004 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale, censurando sia il pericolo di collusione, vista l’assenza di indizi con- creti in quel senso, sia quello di fuga, visto che il centro dei suoi interessi sarebbe la Svizzera, dove il medesimo ha famiglia, due appartamenti ed un esercizio pubblico in gerenza. Egli chiede, in via principale, di essere im- mediatamente e incondizionatamente posto in libertà provvisoria e, subor- dinatamente, in applicazione del principio della proporzionalità, di accom- pagnare tale libertà da misure sostitutive quali il versamento di una cauzio- ne, il deposito dei documenti di identità e l’obbligo di presentarsi regolar- mente presso l’autorità.
E. Con osservazioni del 2 settembre 2004, il MPC postula la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente evidenzia preliminarmente che in presenza di concomitanti pericoli di collusione e di fuga non occorre chiedere la proroga della detenzione, dato che il mante- nimento della misura è giustificato già dal solo pericolo di fuga. Riconfer- mando integralmente il contenuto della sua decisione del 20 agosto 2004, essa afferma in seguito che nuovi e recenti avvenimenti nel corso dell’inchiesta evidenziano l’esistenza e l’attualità del pericolo di collusione. Ricorda infine che diversi atti d’indagine sono tuttora in corso al fine di permettere l’avanzamento dell’inchiesta e di accertare la verità processua- le.
F. Nella sua replica del 6 settembre 2004, il reclamante contesta le osserva- zioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in se- de di reclamo. Con duplica del 13 settembre 2004 il MPC si riconferma nelle sue conclu- sioni.
G. Con sentenza del 3 settembre 2004 la Corte dei reclami penali ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, un reclamo presentato da A.______ contro presunte omissioni nell’operato del Procuratore federale (BK_B 115/04).
Diritto:
217 PP). La decisione contestata è stata inviata il 20 agosto 2004 al patro- cinatore del reclamante, il quale ne ha preso conoscenza il 23 agosto. Il re- clamo, interposto in data 25 agosto, è dunque tempestivo.
Secondo l’art. 44 PP, la detenzione preventiva si giustifica allorquando esi- stono gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato, se esiste presun- zione della sua imminente fuga e/o determinate circostanze fanno presu- mere ch’egli voglia far scomparire le tracce del reato od indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi al- tro modo il risultato dell’istruttoria. Si tratta dunque, in primo luogo, di ana- lizzare se tali condizioni cumulative sono adempiute nella fattispecie e, in secondo luogo, di verificare se la detenzione preventiva fin qui subita è proporzionata alla pena che potrà essere pronunciata e se il principio di ce- lerità è stato rispettato.
Il reclamante contesta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giusti- ficare il mantenimento della detenzione preventiva. Pur ammettendo un suo coinvolgimento nel traffico di un chilogrammo di cocaina sfociato, il 19 lu- glio 2004, nel suo arresto insieme a B.______ ed altre persone, egli affer- ma che non esisterebbero invece indizi per quanto concerne l’accusa di appartenenza ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Il MPC non avrebbe nemmeno sostanziato indizi di colpevolezza relativi ad altre eventuali infrazioni. Dal canto suo, il MPC, contrariamente a quanto asserito dal reclamante, sostiene che il traffico di stupefacente di cui sopra, con le persone coinvolte, non sarebbe un caso isolato, ma uno dei diversi episodi che dimostrerebbero l’esistenza di un’organizzazione criminale ra- dicata, dedita anche al traffico di sostanze stupefacenti, di cui il reclamante e B.______ farebbero parte. Alcune affermazioni contenute nei verbali d’interrogatorio di B.______ nonché la corrispondenza privata del recla- mante con la propria famiglia intercorsa dopo l’arresto confermerebbero ta- le tesi. Questo Tribunale prende innanzitutto atto del fatto che il reclamante ha ammesso il suo coinvolgimento nella compra-vendita del chilogrammo di cocaina all’origine del suo arresto e di quello di B.______, arresto avvenuto peraltro proprio nel momento in cui gli imputati si apprestavano a finalizzare l’operazione incriminata. Tuttavia, tale ammissione di responsabilità non è di per sé sufficiente per pronunciare la scarcerazione del reclamante. Le in- tercettazioni telefoniche effettuate dalle autorità inquirenti in data 20 feb- braio 2004 fanno emergere indizi molto importanti a carico del reclamante
nel senso di un suo duraturo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupe- facenti; tutto ciò, quindi, ben prima dell’interrogatorio di B., interve- nuto dopo il rifiuto di scarcerazione decretato dal MPC (v. verbale d’interrogatorio di B. del 30 agosto 2004, allegato 10). Nella conver- sazione telefonica riportata, nonostante il tentativo di confondere eventuali ascoltatori, è possibile cogliere e comprendere il vero contenuto del discor- so, cioè la richiesta da parte del reclamante, cinque mesi prima del suo ar- resto, di sostanze stupefacenti ad una persona poi rivelatasi essere B.______. La situazione appena descritta, unitamente al quantitativo di droga estremamente importante di cui il reclamante ha potuto disporre – ed è molto improbabile, a tal proposito, la tesi del consumo personale da parte del reclamante - costituiscono indubbiamente dei gravi indizi di colpevolez- za relativamente all’esistenza di un traffico organizzato di stupefacenti radi- cato e sviluppato nel tempo al quale il reclamante ha partecipato in maniera attiva.
summenzionati sarà verificata nei considerandi che seguono, ne discende che l’autorità inquirente non ha violato l’art. 51 cpv. 2 PP.
5.1 Il reclamante contesta l’accusa di appartenenza ad un’organizzazione cri- minale, affermando che il fatto di negare ogni responsabilità, di non fornire informazioni o di contestare gli indizi non costituirebbe manovra collusiva. A suo dire, il MPC non indicherebbe indizi concreti atti a giustificare tale ac- cusa. Gli atti d’indagine ancora da esperire non necessiterebbero la sua detenzione preventiva ed egli sarebbe disposto, in caso di scarcerazione, ad impegnarsi incondizionatamente a non contattare chicchessia coinvolto nel procedimento penale in corso, pena la reincarcerazione. Dal canto suo, il MPC sostiene che il pericolo di collusione sarebbe dimostrato da alcune dichiarazioni rilasciate dal reclamante ben prima della decisione qui conte- stata. La chiusura e la volontà di non collaborare giustificherebbero il peri- colo in questione, senza dimenticare che il giudice istruttore ha già confer- mato la necessità della detenzione preventiva. A tutto ciò si aggiungerebbe la necessità di svolgere ancora tutta una serie di atti d’indagine in Svizzera e all’estero. Infine, diversi fatti posteriori al 20 agosto 2004 non farebbero che confermare la posizione dell’autorità inquirente. 5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la possibilità teorica che l’imputato approfitti della sua libertà per avere dei contatti suscettibili di danneggiare l’inchiesta non giustifica il mantenimento della detenzione. È invece necessario che vi siano degli indizi concreti che confermino questo rischio (DTF 117 Ia 257 consid. 4c, pag. 261). Nella fattispecie, vi sono più elementi che permettono di concludere all’esistenza di un pericolo di collu- sione concreto. Innanzitutto, una commissione rogatoria è attualmente in corso con l’Italia (v. Richiesta d’assistenza giudiziaria del 5 agosto 2004 i- noltrata alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro) e altre dovranno essere effettuate sia in Italia che in altri can- toni. Quella in corso attualmente in Italia concerne principalmente C., anche lui arrestato il 19 luglio 2004, indagato per infrazione qua- lificata alla legge sugli stupefacenti, alla legge sulle armi e per appartenen- za ad un’organizzazione criminale, con il quale il reclamante ha dichiarato intrattenere un rapporto di amicizia (cf. verbale d’interrogatorio del 20 luglio 2004, pag. 7). È quindi opportuno che il reclamante non abbia contatti né con le persone coinvolte nel traffico del chilogrammo di cocaina alla base degli arresti scattati il 19 luglio 2004 né con quelle che gravitano attorno a C.. Per quanto concerne le commissioni rogatorie future, queste dovrebbero permettere di raccogliere informazioni relative alle diverse per-
sone arrestate e di individuare altre persone coinvolte nel traffico di stupe- facenti; il pericolo di collusione, soprattutto in quest’ultimo caso, è evidente. Ma tale pericolo è confermato anche dallo scritto redatto dal reclamante, subito dopo l’arresto, indirizzato alla moglie. La frase “Fatti aiutare. Parla con il mio amico che tu sai”, se non può essere ritenuto un indizio sufficien- te per decretare in maniera chiara l’appartenenza del reclamante ad un’organizzazione criminale, evidenzia comunque la volontà di mantenere celata l’identità della persona alla quale la moglie avrebbe potuto far capo. Il sospetto più che fondato è che tale persona, libera, sia coinvolta nelle at- tività illecite imputate al reclamante e alle altre persone arrestate. Infine, te- nuto conto del poco tempo trascorso dalla sua sentenza del 3 settembre scorso (v. BK_H 115/04), questa Corte non può che confermare le conside- razioni espresse al considerando 2.4.2 della medesima, soprattutto in rela- zione alla decisione di convalida dell’arresto emanata dal giudice istruttore federale. In questo contesto, è evidente che neppure l’adozione di misure sostitutive meno coercitive postulate dal reclamante, che lo lascerebbero in libertà, può ovviare al pericolo di collusione comunque presente.
genitori, due fratelli e una sorella) e un appartamento (v. interrogatorio del 20 luglio 2004, pagg. 2 e 3). Questi elementi dimostrano che il reclamante ha comunque conservato dei legami importanti con il suo paese d’origine. Questo insieme di circostanze, accompagnate dal fatto che l’organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte (la N’drangheta calabrese) è effettivamente in grado, come affermato dall’autorità inquirente, di garantire periodi di latitanza relativamente lunghi ai propri affiliati, permette di affermare che, al fine di evitare una fuga a questo punto non solo possibile ma verosimile, è necessario confermare la detenzione preventiva dell’imputato. Nemmeno l’adozione di misure sostitu- tive meno coercitive permetterebbe di eliminare il rischio di fuga appena descritto.
Per quanto riguarda, infine, l’asserito ritardo nell’istruzione da parte dell’imputato, vi è da rilevare quanto segue. Gli atti prodotti dal MPC dimostrano che l’imputato è stato interrogato a più riprese, così come d’altronde le altre persone implicate nell’inchiesta. Di- verse perquisizioni sono state effettuate, le quali hanno permesso di se- questrare svariato materiale; questo deve essere analizzato approfondita- mente. Inoltre, come già menzionato in precedenza, una commissione ro- gatoria è attualmente in corso in Italia e altre sono in preparazione. Tutti questi atti istruttori richiedono indubbiamente del tempo. Tenuto conto della complessità dell’inchiesta, con le sue ramificazioni internazionali, e del pe- riodo di detenzione preventiva già scontato dal reclamante (due mesi cir- ca), la Corte dei reclami penali ritiene che il principio di celerità è stato fino adesso rispettato. La detenzione preventiva fin qui subita è d’altronde pro- porzionata alla pena che potrebbe essere pronunciata, se i fatti imputati al reclamante dovessero essere confermati. Il mantenimento del medesimo in detenzione preventiva si giustifica tenuto conto delle circostanze e della na- tura dell’inchiesta di cui è oggetto. Al proposito può senz’altro essere rinvia- to alle pertinenti considerazioni già esposte nella sentenza del 3 settembre 2004 (v. consid. 2.2).
Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribuna- le penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.-.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 23 settembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Redazione della sentenza terminata il 23 settembre 2004 Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.