Sentenza dell’11 ottobre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Ott, Cancelliere Vacalli Parti Ministero pubblico della Confederazione,
istante
contro
A., attualmente detenuto presso le carceri pretoriali di X.
opponente
rappresentato dall’avv. Clarissa Indemini Oggetto Domanda di proroga dell’arresto (art. 51 cpv. 3 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto BK_H 155/04
Fatti: A. Il 10 settembre 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato nei confronti di A.______ un’inchiesta di polizia giudiziaria per i titoli di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 19 n. 1 e 2 LStup e di partecipazione ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter, successivamente estesa ai reati di aggressione e coazione ai sensi degli art. 134 e 181 CP. L’indagato è stato arrestato il 13 settembre 2004 presso il penitenziario cantonale ticinese della “Stampa”, dove stava scontando una pena di due anni e tre mesi di reclusione in seguito alla sen- tenza emessa il 19 febbraio 2004 dalla Corte delle assise correzionali del Canton Ticino per il reato di infrazione parzialmente aggravata alla LStup.. Il Giudice istruttore federale ha convalidato l’arresto di A.______ per perico- lo di collusione in data 15 settembre 2004.
B. Con istanza del 23 settembre 2004, il MPC ha chiesto alla Corte dei recla- mi penali del Tribunale penale federale una proroga dell’arresto dell’indagato per una durata di 60 giorni, conformemente all’art. 51 cpv. 3 PP.
C. Invitato a determinarsi sulla domanda di proroga dell’arresto, il 4 ottobre 2004 A.______ ha comunicato di non opporsi, per il momento, al manteni- mento della carcerazione preventiva, chiedendo però di limitarla per il più breve tempo possibile.
Diritto:
La proroga può tuttavia essere accordata solamente se le condizioni cumu- lative dell’art. 44 n. 2 PP sono ancora adempiute. Devono quindi sussiste- re, da una parte, dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, dall’altra, delle determinate circostanze che fanno presumere che egli vo- glia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni oppure compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la possibi- lità teorica che l’imputato approfitti della sua libertà per avere dei contatti suscettibili di danneggiare l’inchiesta non giustifica il mantenimento della detenzione. È invece necessario che vi siano degli indizi concreti che con- fermino questo rischio (DTF 117 Ia 257 consid. 4c, pag. 261).
La Corte dei reclami penali ritiene fondato anche il secondo requisito posto dall’art. 44 n. 2 PP, ossia la presenza di un pericolo di collusione e/o di in- quinamento delle prove. Come rettamente sottolineato dall’istante, le pecu- liari caratteristiche del procedimento in corso, che riguarda numerose per- sone arrestate in Svizzera e all’estero sospettate di appartenere ad un’organizzazione criminale di stampo mafioso, comporta già di per sé un palese rischio di collusione, non essendo affatto da escludere che l’inchiesta possa venir estesa in futuro ad altre persone, tuttora a piede li- bero, oppure che delle preziose informazioni in merito al procedimento in corso possano pervenire a persone latitanti, sopratutto in Italia. La chiusura e la volontà di non collaborare, attestate ad esempio dal rifiuto di fornire i nomi dei fornitori della droga oppure dei mandanti del pestaggio, sostan- ziano il pericolo in questione, senza dimenticare che nel quadro del regime di espiazione della pena presso il penitenziario della “Stampa” l’interessato aveva preso contatto con un altro imputato del procedimento federale
(B.______), anch’esso indagato per reati associativi e infrazione alla LStup. A tutto ciò si aggiunge la necessità di svolgere ancora tutta una serie di atti d’indagine in Svizzera e all’estero, richiamati dal MPC alla pag. 4 della do- manda di arresto del 14 settembre 2004.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Redazione della sentenza terminata l’11 ottobre 2004 Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.