Sentenza del 25 ottobre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Hochstrasser, Presidente, Ponti e Keller, Cancelliere Vacalli Parti A.______, attualmente detenuto,
reclamante
rappresentato dall’avv. Adrian Blättler,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_H 157/04
Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 a Uster nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per tito- lo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup) e di partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e posto im- mediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004, il giudice istrutto- re federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Con lettera del 20 settembre 2004 al Ministero pubblico della Confedera- zione (in seguito: MPC), A.______ ha chiesto di poter essere messo in li- bertà provvisoria, ritenendo non dati nella fattispecie i presupposti dell’art. 44 PP (pericolo di collusione/pericolo di fuga).
C. Il MPC, con decisione del 23 settembre 2004, ha respinto la suddetta istan- za. L’autorità inquirente ritiene infatti che, vista la gravità dei reati contesta- ti, l’atteggiamento dell’imputato, gli stretti legami familiari esistenti con l’estero e gli atti d’inchiesta ancora da eseguire, sia il pericolo di collusione che quello di fuga risultano manifesti.
D. Dissentendo da questa decisione, il 29 settembre 2004 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando l’esistenza sia del pericolo di collusione, vista l’assenza di indizi concreti in quel senso, che di quello di fuga, posto che il centro dei suoi interessi sarebbe la Svizzera, dove è domiciliato con la mo- glie. Egli chiede inoltre un più ampio accesso agli atti dell’incarto e insta af- finché gli sia concessa l’assistenza giudiziaria gratuita.
E. Con osservazioni dell’8 ottobre 2004, il MPC postula la reiezione del recla- mo nella misura della sua ammissibilità. Riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione del 23 settembre 2004, l’autorità inquirente afferma che nuovi e recenti avvenimenti nel corso dell’inchiesta evidenzia- no l’esistenza e l’attualità sia del pericolo di collusione che di quello di fuga. Ricorda pure che diversi atti d’indagine sono tuttora in corso al fine di per-
mettere l’avanzamento dell’inchiesta e di accertare la verità processuale e che per tale motivo si giustifica una certa limitazione dell’accesso agli atti.
F. Nella sua replica del 18 ottobre 2004, il reclamante contesta le osservazioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
Diritto:
Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata). Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214 a 219 PP (art. 105bis PP e 28 cpv. 1 lett. a LTPF). Il ricor- so deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione contestata è stata inviata il 23 settembre 2004 al pa- trocinatore del reclamante, il quale ne ha preso conoscenza al più presto il giorno seguente, 24 settembre. Il reclamo, interposto in data 29 settembre 2004, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere è pacifica.
La decisione impugnata è stata redatta in lingua italiana. L’art. 37 cpv. 3 della legge federale sull’organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) prevede che « la sentenza è redatta in una lingua ufficia- le, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un’altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di princi- pio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, se-
condo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8 gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto, il patrocinatore del reclamante ha dichiarato di essere sufficien- temente cognito della lingua italiana per assicurare la difesa del suo cliente (v. decisione di nomina del difensore d’ufficio del 19 agosto 2004, act. 1.3); non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3 prima frase OG.
Il reclamante contesta l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giusti- ficare il mantenimento della detenzione preventiva. Pur ammettendo un suo coinvolgimento nel traffico di un chilogrammo di cocaina sfociato, il 19 lu- glio 2004, nel suo arresto in flagranza di reato unitamente a B.______ e C., egli afferma che non esisterebbero invece indizi per quanto con- cerne l’accusa di appartenenza ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. Dal canto suo, il MPC, contrariamente a quanto asserito dal reclamante, sostiene che il traffico di stupefacente di cui sopra, con le persone coinvolte, non sarebbe un caso isolato, ma uno dei diversi episodi che dimostrerebbero l’esistenza di un’organizzazione criminale radicata, dedita anche al traffico di sostanze stupefacenti, di cui il reclamante fareb- be parte. Per l’autorità inquirente, alcune affermazioni contenute nei verbali d’interrogatorio di B. confermerebbero inoltre tale tesi.
4.1 La Corte dei reclami penali prende innanzitutto atto del fatto che il recla- mante ha ammesso il suo coinvolgimento nella compra-vendita del chilo- grammo di cocaina all’origine del suo arresto e di quello di B.______ e C.______, arresto avvenuto peraltro proprio nel momento in cui gli imputati si apprestavano a finalizzare l’operazione incriminata. Ora, la situazione appena descritta, unitamente al quantitativo di droga importante di cui il re- clamante ha potuto disporre in breve tempo - ed è molto improbabile, a tal proposito, la tesi che questo episodio di spaccio sia un caso isolato - costi- tuiscono indubbiamente dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all’esistenza di un traffico organizzato di stupefacenti radicato e sviluppato nel tempo al quale il reclamante ha partecipato in maniera attiva. Certo, il MPC non è stato in grado finora di formulare delle precise e compiute ac- cuse di appartenenza ad organizzazione criminale nei confronti del reclam- ante, ma questo è dovuto anche all’elevato grado di omertà dimostrato dai
differenti indagati nell’inchiesta, che hanno sì ammesso di conoscersi l’un l’altro, ma unicamente per dei motivi occasionali. 4.2 Il reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di collusione, affermando che il fatto di negare ogni responsabilità, di non fornire informazioni o di contestare gli indizi non costituirebbe manovra collusiva. A suo dire, il MPC non indicherebbe indizi concreti atti a sostanziare tale pericolo. Dal canto suo, il MPC sostiene invece che il pericolo di collusione sarebbe dimostrato dall’omertà sinora dimostrata dal reclamante, anche a fronte di prove schiaccianti, senza dimenticare che il giudice istruttore ha già confermato la necessità della detenzione preventiva. A tutto ciò si aggiungerebbe la ne- cessità di svolgere ancora tutta una serie di atti d’indagine in Svizzera e all’estero. 4.3 Ora, più che dal pericolo di collusione, il provvedimento impugnato è moti- vato dal timore che l’interessato possa sottrarsi all’inchiesta in corso, fug- gendo all’estero (art. 44 n. 1 PP). In concreto tale pericolo è palese già per il solo fatto che il reclamante, di nazionalità venezuelana, ha vissuto fino al 2000 (data del suo arrivo in Svizzera) in Venezuela e nella Repubblica Dominicana, paese quest’ultimo ove risiedono tutti i suoi parenti più pros- simi. Egli ha dichiarato di non avere legami famigliari nel nostro paese, né un’occupazione fissa, dal momento che si mantiene con i contributi della moglie (di cui, peraltro, non è stato in grado di indicare né il datore di lavo- ro, né il salario; v. verbale di interrogatorio del 20 luglio 2004, act. 3.5, pag. 3). Da un rapporto della Polizia cantonale di Zurigo risulta inoltre che l’indagato, al beneficio di un permesso per stranieri di tipo “B”, ha vissuto il- legalmente dall’inizio del 2003 presso un’amica a X.______ e non a Y.______ con la moglie (v. act. 3.3, pag. 2). La precaria situazione del rec- lamante in Svizzera, unita all’eventualità di dover scontare una lunga pena detentiva per i gravi fatti di cui è accusato, appaiono di per sé atte a sostanziare un pericolo di fuga verso un paese terzo, ed in particolare la Repubblica Dominicana. In simili circostanze, anche il fatto che egli sia sposato e risieda in Svizzera deve essere fortemente relativizzato. Quanto predetto basta per giustificare il mantenimento della detenzione preventiva a carico del reclamante, senza che occorra esaminare in questa sede an- che la sussistenza di un pericolo di collusione (v. comunque consid. 5.2, in seguito).
5.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esamina- re le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui- scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare ecce- zioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534 ; v. anche Luca Ma- razzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorve- glianza”. 5.2 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consen- tono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la parti- colare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospet- tati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerar- chico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facil- mente essere messe a conoscenza di altri. Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essen- ziali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle principali accuse a suo carico. Nel corso dei successivi interrogatori ai quali
è stato sottoposto, l’imputato è stato messo al corrente di ulteriori prove e fatti rilevanti dell’inchiesta, ed in particolare dello stralcio di alcune dichiara- zioni del co-imputato B.______ che lo farebbero stato di un suo più ampio coinvolgimento del traffico di stupefacente (cfr. i verbali di interrogatorio dell’imputato e di B.______, allegati alle osservazioni dell’8 ottobre 2004 del MPC, act. 3.8 e 3.9). 5.3 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio preliminare dell’inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionali- tà; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP. Ciò non toglie che al difensore del reclamante dovrebbe perlomeno essere concesso la visione degli atti che si riferiscono direttamente alla compravendita del chilogrammo di cocaina, reato am- messo.
dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l’assunzione dell’onorario dell’avvocato d’ufficio. 6.2 Con decisione del 19 agosto 2004 (v. act 1.3), il MPC ha nominato l’avv. Blättler (inizialmente scelto come patrocinatore di fiducia) quale difensore d’ufficio del reclamante, ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 PP, riservandosi tuttavia di decidere in sede separata sulla concessione del gratuito patrocinio. Nella presente procedura - per le ragioni richiamate al capoverso precedente - l’assistenza giudiziaria gratuita non può essere concessa. Tuttavia, come la Corte dei reclami penali ha già avuto modo di precisare, la Confederazione ha l’obbligo di indennizzare l’avvocato nominato d’ufficio, nel caso in cui il suo patrocinato non sia in grado di farlo. L’art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31) prevede che l’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa; la tariffa oraria, che si applica anche agli avvocati d’ufficio (art. 3 cpv. 2), varia da un minimo di fr. 200.-- a un massimo di fr. 300.--. Dato che il difensore del reclamante non ha fatto pervenire al tribunale alcuna nota delle spese, l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento (art. 3 cpv. 3). Tenuto conto della natura del procedimento e della presumibile attività espletata dall’avvocato nella procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali, un’indennità di fr. 1'500.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa indennità segue l’esito del procedimento principale.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 25 ottobre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.