Sentenza dell’11 novembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Barbara Ott, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, attualmente detenuto,
reclamante
rappresentato dall’avv. Ernesto Ferro,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 cpv. 1 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_H 168/04
Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di X.______ nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipazione a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Posto immediatamente in detenzio- ne preventiva, con decisione del 25 agosto 2004, il giudice istruttore fede- rale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ne ha conva- lidato l’arresto. In seguito, l’inchiesta è stata estesa anche ai titoli di falsità in documenti (art. 251 CP), aggressione (art. 134 CP) e coazione (art. 181 CP).
B. Con lettera del 1° ottobre 2004 al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), A.______ ha chiesto di poter essere messo in libertà provvisoria, ritenendo non dati nella fattispecie i presupposti dell’art. 44 PP. Egli ha pure postulato una sospensione delle indagini relativamente alle imputazioni di infrazione qualificata alla legge federale sugli stupefacenti e di partecipazione ad organizzazione criminale.
C. Il MPC, con decisione del 6 ottobre 2004, ha respinto la domanda di scar- cerazione. L’autorità inquirente ritiene infatti che, vista la gravità dei reati contestati, l’atteggiamento dell’imputato, gli stretti legami familiari esistenti con l’estero e gli atti d’inchiesta ancora da eseguire, sia il pericolo di collu- sione che quello di fuga risultano manifesti.
D. Dissentendo da questa decisione, il 13 ottobre 2004 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonché del pericolo di collusione e di quello di fuga. Egli contesta inoltre la competenza del MPC nel procedimento penale in oggetto.
E. Con osservazioni del 21 ottobre 2004, il MPC postula la reiezione del re- clamo nella misura della sua ammissibilità. Riconfermando integralmente il contenuto della sua decisione del 6 ottobre 2004, l’autorità inquirente af- ferma che vi sono in concreto gravi indizi di colpevolezza relativamente a
tutti i reati imputati al reclamante; numerosi elementi dell’inchiesta eviden- ziano inoltre l’esistenza e l’attualità sia del pericolo di collusione che di quello di fuga. Ricorda pure che diversi atti d’indagine sono tuttora in corso al fine di permettere l’avanzamento dell’inchiesta e di accertare la verità processuale. Per tutte queste ragioni, il MPC chiede di respingere la do- manda di scarcerazione dell’indagato.
F. Nella sua replica del 2 novembre 2004, il reclamante contesta le osserva- zioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in se- de di reclamo. Non sono state chieste ulteriori osservazioni al MPC.
Diritto: 1. 1.1 Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata). 1.2 Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli articoli 214 a 219 PP (art. 105bis PP e 28 cpv. 1 lett. a LTPF). Il ricor- so deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione che rifiuta la messa in libertà, datata 6 ottobre 2004, è pervenuta al patrocinatore del reclamante l’8 ottobre; il reclamo, interpo- sto il 13 ottobre 2004, è dunque tempestivo. La legittimazione a ricorrere dell’indagato è pacifica.
disposizione permette, all’evidenza, una certa flessibilità nell’utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di princi- pio, al fine di garantire un’unitarietà della procedura dall’inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, se- condo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell’8 gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto, il patrocinatore del reclamante ha dimostrato con l’inoltro di alle- gati ben articolati e pertinenti di essere sufficientemente cognito della lin- gua italiana per assicurare la difesa del suo cliente; non vi sono pertanto ragioni per derogare alla regola prevista dall’art. 37 cpv. 3 prima frase OG.
Il reclamante contesta preliminarmente la competenza del MPC nella pre- sente procedura, reputando che non vi sarebbe la prova che i reati di cui è accusato siano stati compiuti prevalentemente all’estero oppure in più can- toni. Questa censura non può essere condivisa. Secondo l’art. 340bis cpv. 1 lett. a e b CP, la competenza della giurisdizione federale è data per per- seguire le infrazioni previste e punite dagli art. 260ter e 305bis CP allor- quando gli atti punibili sono stati commessi prevalentemente all’estero op- pure in più cantoni, senza che vi sia un riferimento prevalente in uno di es- si. Dallo stato attuale dell’inchiesta, determinante per risolvere eventuali problemi di competenza (v. DTF 130 IV 68 consid. 2.1), risulta che i reati di cui l’indagato è sospettato (traffico di stupefacenti, riciclaggio di denaro, fal- sità in documenti, coazione e aggressione), unitamente ad altri autori, si i- scrivono in contesto di sostegno e/o partecipazione ad un’organizzazione criminale che opera a livello internazionale (Italia, Svizzera, investimenti in Spagna); anche l’attività espletata sul territorio svizzero non è facilmente si- tuabile in un determinato cantone (Zurigo, Ticino, Argovia), per cui la com- petenza federale ai sensi dei disposti legali sopra citati deve essere ricono- sciuta. Dal momento che la presente causa non è manifestamente un “caso semplice” ai sensi dell’art. 18bis cpv. 1 PP, il MPC non può nemmeno de- legare la propria competenza ad un cantone.
Nel merito, il reclamante lamenta l’assenza di gravi indizi di colpevolezza atti a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. Egli sostiene che il MPC non è stato in grado di sostanziare con documentazione pro- bante nessuna delle ipotesi di reato ascrittegli, per cui, visto anche il lasso di tempo intercorso dall’apertura dell’inchiesta, non vi sarebbero più le con-
dizioni per mantenerlo in carcere. Di avviso diametralmente opposto è in- vece il MPC, secondo cui gli atti sinora raccolti dimostrerebbero invece il coinvolgimento attivo del reclamante in tutte le attività delittuose dell’organizzazione sotto inchiesta. 4.1 Il reclamante ribadisce la sua estraneità all’accusa di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP, sostenendo di aver agito nell’ambito della so- cietà B.______ e C.______ (ora fallite) seguendo le istruzioni dei loro diri- genti, ed in particolare di D.. Pur ammettendo che le operazioni svolte per conto di queste società erano per certi versi peculiari e talvolta rischiose, egli esclude categoricamente la sua partecipazione ad un forma sistematica di riciclaggio di denaro per conto di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Ora, le pur (per ora) frammentarie indicazioni emerse dall’inchiesta permet- tono di confutare le tesi del reclamante; se in effetti l’indagato non figurava quale membro dirigente delle predette società, risulta invece che egli svol- gesse un ruolo molto attivo - e in larga parte autonomo - all’interno delle stesse e che fosse in pratica il loro rappresentante verso l’esterno, segna- tamente verso gli istituti bancari con i quali dette società collaboravano: in più occasioni i testimoni ascoltati (perlopiù consulenti bancari che gestivano i conti su cui perveniva il denaro dei clienti di B. e C.) hanno riferito di aver trattato le questioni finanziare legate a tale o tal altro contrat- to direttamente con A. e che le istruzioni relative alla gestione dei capitali depositati giungevano prevalentemente - se non esclusivamente - da quest’ultimo (v. interrogatorio E., act. 3.42, pag. 5, F., act 3.43, pag. 6, G., act. 3.40, pag. 12-13). Significativa è poi la deposi- zione del teste G., laddove egli afferma che il reclamante aveva senz’altro una visione chiara della struttura societaria B.______ / C.______ ed era informato di tutti i flussi di denaro effettuati per conto di queste so- cietà (v. act. 3.40, pag. 22 in alto e 23 in basso). Tali deposizioni, oltre che sostanziare il ruolo centrale di A.______ nella gestione degli affari correnti delle menzionate società, contraddicono in modo evidente l’asserzione ri- corsuale secondo la quale egli avrebbe sempre agito, da semplice impiega- to subordinato, eseguendo gli ordini impartiti da D., all’insaputa del- la reale portata delle transazioni effettuate dalle società per le quali lavora- va. Per quanto attiene specificatamente al sospetto relativo al reato di rici- claggio, significative sono invece le esternazioni del co-indagato H., che ha collaborato in seno alla B.______ SA unitamente al reclamante nel- la gestione dei clienti e dei relativi capitali investiti; queste fanno infatti stato di operazioni finanziarie tutt’altro che chiare e lasciano trasparire che valori di spettanza dei clienti delle società B.______ e C.______ per alcuni milioni di franchi sono poi finiti, attraverso tutta una serie di complesse transazioni
(perlopiù in denaro contante), su relazioni bancarie riconducibili a I.______ o a sue società (cfr. stralci degli interrogatori 6 e 10 ottobre 2004 di H., act. 3.31 e 3.32, nonché lo schema riassuntivo del MPC relativo ad alcune transazioni bancarie allegato allo stralcio dell’interrogatorio 14.9.2004 di H., act. 3.47). In simili evenienze, tenuto conto dello stadio preliminare dell’inchiesta nonché della sua complessità (le autorità inquirenti stanno tuttora eseguendo degli accertamenti sulla lunga sequen- za di transazioni finanziarie compiute per conto della B.______ e dalla C.), si può ragionevolmente ritenere per data l’esistenza in concreto di sufficienti indizi di reato riguardanti il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. 4.2 Il reclamante contesta pure decisamente l’imputazione di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale. A torto. Dagli atti sinora esperiti emerge infatti con sufficiente evidenza che A. ha intrattenuto strette relazioni - che travalicano palesemente quelle di una semplice e disinteres- sata amicizia - con alcuni dei principali esponenti dell’organizzazione sotto inchiesta, tra i quali L.______ e M., durante la sua attività presso la B. e la C.. Subito dopo l’arresto di questi ultimi, il reclamante si è sollecitamente attivato per assicurare loro dei difensori di fiducia e ver- sare dei congrui anticipi; M. ha peraltro a lungo beneficiato di servizi da parte del reclamante anche in precedenza, sottoforma, ad esempio, di pagamento di quote leasing di un autoveicolo (per il tramite della B.______ SA) oppure di viaggi in aereo all’estero (v. estratti di interrogatorio M.______ del 2 e 17.9.2004, act. 3.34, 3.35). Malgrado le evidenti reticen- ze dell’indagato, vi sono inoltre agli atti chiare indicazioni di intensi contatti telefonici e personali, in Calabria e altrove, con altri esponenti di spicco dell’organizzazione quali N.______ (da lui già conosciuto in un carcere tici- nese alcuni anni or sono) e O., pure indagati nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della co- siddetta “cosca di Y.” (v. verbali di interrogatorio del reclamante del 23 agosto, 17 e 20 settembre, act. 3.3, 3.25 e 3.36, con gli allegati dei con- trolli telefonici, come pure gli act. 3.19 e 3.20 riguardanti l’inchiesta in Ita- lia). Va a questo proposito segnalato che l’atteggiamento del reclamante in sede di interrogatorio, sinora improntato a grande reticenza, se effettiva- mente non può deporre a suo sfavore avendo da tempo dottrina e giuri- sprudenza riconosciuto il diritto al silenzio di un imputato (DTF 121 II 257 consid. 4a; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, § 68 n° 13, pag. 303), non giova certo ad un avanzamento celere dell’inchiesta ed al chiarimento della sua posizione processuale. Quanto precedentemente esposto porta comunque a ritenere come suffi- cientemente assodata la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato anche per quanto riguarda l’accusa di partecipazione e/o so- stegno ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP. 4.3 Più sfumato è il giudizio relativo alle altre imputazioni contestate al recla- mante, ossia quella di infrazione qualificata alla LStup giusta il suo art. 19 n. 1 e 2 e quella di aggressione e coazione secondo gli art. 134 e 181 CP. L’autorità inquirente fa invero stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base a dichiarazioni di testimoni o di altri co-imputati. Da una parte, il coinvolgimento nel traffico di stupefacenti di altri co-imputati della presente inchiesta - conosciuti e frequentati dal qui reclamante - quali M.______ e L.______ appare assodato (v. ad esempio, la sentenza di que- sto Tribunale BK_H 119/04 del 23 settembre 2004); d’altra parte, vi è più di un motivo per credere che A.______ sia il mandante della “spedizione puni- tiva” ai danni di tale P., aggredito e picchiato a scopo di intimidazio- ne sul lungolago di Z. il 15 maggio 2003. Tuttavia, perlomeno allo stadio attuale delle indagini, tali indizi rimangono ancora piuttosto labili rife- riti alla persona del reclamante, e in ogni caso mancano della gravità previ- sta dalla formulazione dell’art. 44 PP. La mancanza di gravi e pertinenti in- dizi di colpevolezza relativamente a queste imputazioni non modifica però l’essenza del giudizio complessivo, che vede il reclamante, come esamina- to nei precedenti considerandi, fortemente sospettato di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale nonché di attività finalizzate al rici- claggio di denaro (per tacere dei reati fallimentari legati al collasso delle società B.______ e C., oggetto di un’inchiesta cantonale a V.); questi elementi bastano largamente per soddisfare l’adempimento del primo requisito dell’art. 44 PP, in attesa di ulteriori accer- tamenti istruttori relativi alle altre imputazioni. La situazione in merito all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione (o la sua proroga) va d’altronde apprezzata in modo diverso a seconda se l’inchiesta riguardi un solo indagato a cui vengono imputati fatti relativa- mente semplici e circoscritti nel tempo oppure se, - come nella fattispecie - l’indagato fa parte di un’organizzazione criminale che ha agito a livello tran- snazionale per parecchi anni e sul cui conto gravano accuse di vario tipo.
La censura non ha tuttavia pregio. I reati contestati al reclamante sono in- dubbiamente gravi, e se questi dovessero essere confermati, la pena po- trebbe essere molto pesante, tenuto anche conto dei suoi precedenti pena- li. Di nazionalità italiana, egli è separato da tempo dalla prima moglie, e vi- veva prima del suo arresto con la sua attuale compagna di origine stranie- ra; nel corso degli interrogatori a cui è stato sottoposto, ha inoltre dichiarato che i suoi parenti più stretti abitano tutti in Italia (Campania e Calabria), ove si reca spesso per visite e vacanze (v. verbale di interrogatorio del 23 ago- sto 2004, act. 3.2). Il centro dei suoi interessi economici si situa attualmen- te all’estero, nel campo dell’intermediazione finanziaria e della ristorazione in Spagna e in quello immobiliare in Sardegna; per questa ragione effettua spesso viaggi all’estero. A comprova dell’importanza di queste attività, vi è la circostanza che egli è stato arrestato il 23 agosto 2004 all’aeroporto di X.______ al ritorno da uno dei suoi numerosi viaggi in Spagna. Questo in- sieme di circostanze, unitamente alla prospettiva di dover scontare un lun- ga pena detentiva in seguito al procedimento in corso, permette di afferma- re che in concreto il pericolo di fuga verso un paese estero paventato dalle autorità inquirenti è non solo possibile ma addirittura probabile. Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive permetterebbe di eliminare il rischio di fuga appena descritto. Il mantenimento in detenzione del recla- mante risulta quindi giustificato già per il solo pericolo di fuga.
Né può essere negata la sussistenza, a questo stadio del procedimento, di un residuo pericolo di collusione e/o di compromissione delle prove, non essendo escluso che il reclamante, se rilasciato, possa fare indebite pres- sione sui testimoni chiamati a deporre sul suo operato nell’ambito delle so- cietà B.______ e C.______ (ad esempio, i consulenti bancari che gestivano i conti su cui perveniva il denaro dei clienti delle citate società). Su questo punto, l’inchiesta, anche per la sua intrinseca complessità, è infatti ben lun- gi dall’essere terminata. Come rilevato dal MPC, inoltre, due dei principali protagonisti del dissesto finanziario di queste società, co-indagati nella pre- sente causa per i medesimi titoli ascritti al reclamante, ossia D.______ e I.______, sono tuttora in libertà all’estero. Nei confronti di questi ricercati il rischio di collusione è evidente e può essere scongiurato solo con la conti- nua detenzione del reclamante.
Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto. Confor- memente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese e le indennità in relazione al procedimento giudiziario sono stabilite dagli art.
146-161 OG, per quanto la legge non disponga altrimenti. Le spese pro- cessuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG) e ammontano, nella fattispecie, a fr. 1’500.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 11 novembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.