Sentenza del 13 dicembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, attualmente detenuto
reclamante
rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_H 204/04
Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta di po- lizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazione al- la legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), organizzazione criminale (art. 260ter CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 21 luglio 2004 il giudice istruttore federale, ritenuta la sussistenza dei pericoli di collusione e di fuga, ha convalidato il suo arresto. Inizialmente detenuto presso le carce- ri pretoriali di X., agli inizi di ottobre 2004 egli è stato trasferito al penitenziario di Y..
B. Con lettera del 4 novembre 2004 al Ministero pubblico della Confederazio- ne (in seguito MPC), A.______ ha chiesto, tramite il suo patrocinatore, di poter essere messo in libertà provvisoria. Egli ritiene infatti che malgrado i quattro mesi passati in detenzione, non gli sono sinora mai stati contestati fatti suscettibili di indiziare o confermare l’appartenenza ad un’organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP; contesta inoltre la sussistenza dei pericoli di collusione e fuga.
C. Il MPC, con decisione dell’8 novembre 2004, ha respinto la suddetta istan- za. L’autorità inquirente ritiene da una parte che, vista la gravità dei reati contestati, l’atteggiamento dell’imputato e gli atti d’inchiesta ancora da ese- guire, il pericolo di collusione risulta manifesto; d’altra parte, i legami fami- liari stretti esistenti con l’estero e la capacità dell’organizzazione criminale di assicurare la latitanza dei propri membri sostanzierebbero l’esistenza di un pericolo di fuga.
D. Dissentendo da questa decisione, il 12 novembre 2004 A.______ è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando sia il pericolo di collusione, vista l’assenza di indizi concreti in quel senso, sia quello di fuga, dato che il centro dei suoi interes- si sarebbe la Svizzera, dove il medesimo ha famiglia, due appartamenti ed un esercizio pubblico in gerenza. Egli chiede, in via principale, di essere immediatamente e incondizionatamente posto in libertà provvisoria e, su- bordinatamente, in applicazione del principio della proporzionalità, di ac- compagnare tale libertà da misure sostitutive quali il versamento di una
cauzione, il deposito dei documenti di identità e l’obbligo di presentarsi re- golarmente presso l’autorità.
E. Con osservazioni del 6 dicembre 2004, il MPC postula la reiezione del re- clamo nella misura della sua ammissibilità. L’autorità inquirente osserva che, contrariamente all’opinione del reclamante, il reato di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter è sempre stato contestato a A.______ e che a tale proposito sono stati raccolti numerosi indizi; in seguito a nuovi e recenti avvenimenti nel corso dell’inchiesta, questa è stata inoltre estesa nei suoi confronti anche ai reati di usura (art. 157 CP) e riciclaggio di dena- ro (art. 305bis CP). Riconfermando integralmente il contenuto della sua de- cisione dell’8 novembre 2004, il MPC conferma poi la sussistenza dei peri- coli di collusione e di fuga.
F. Nella sua replica del 9 dicembre 2004, il reclamante contesta le osserva- zioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in se- de di reclamo. Non è stata richiesta una duplica al MPC.
G. Con sentenza del 23 settembre 2004, la Corte dei reclami penali ha respin- to un reclamo presentato da A.______ contro una decisione del MPC che rifiutava la sua scarcerazione (BK_H 119/04).
Diritto:
52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata l’8 novembre 2004 al patrocinatore del reclamante, il quale ne ha preso conoscenza il 9 novembre. Il reclamo, in- terposto il 12 novembre 2004, è dunque tempestivo. La legittimazione ri- corsuale dell’imputato è pacifica.
sodi a sé stanti, ma che si inquadrano in un contesto associativo (v. act. 9.1 e 9.2). La situazione in merito all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustifi- canti la detenzione (o la sua proroga) va apprezzata in modo diverso a se- conda se l’inchiesta riguardi un solo indagato a cui vengono imputati fatti relativamente semplici e circoscritti nel tempo oppure se - come nella fatti- specie - l’indagato è sospettato di far parte di un’organizzazione criminale che ha agito a livello transnazionale per parecchi anni e sul cui conto gra- vano accuse di vario tipo. Quanto precedentemente esposto porta comun- que a ritenere come sufficientemente assodata la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato anche per quanto riguarda l’accusa di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260ter CP.
Il reclamante sostiene infine di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della de- tenzione preventiva quali la prestazione di una cauzione e il deposito dei documenti. Il MPC contesta tali affermazioni e dichiara che gli ultimi svilup- pi dell’inchiesta porterebbero ad aggravare la posizione del reclamante per cui l’eventualità di una lunga pena da espiare accompagnata dalla possibili- tà di vivere la propria latitanza altrove grazie alla struttura logistica dell’organizzazione criminale di cui il reclamante farebbe parte costituireb- bero degli elementi importanti atti a dimostrare il reale pericolo di fuga. La Corte dei reclami penali ritiene fondato il pericolo di fuga invocato dall’autorità inquirente. I reati contestati al reclamante sono gravi, fatto ammesso peraltro anche dal reclamante stesso. Se questi dovessero esse- re confermati, la pena potrebbe essere molto pesante, nonostante l’incen- suratezza invocata. È vero che il reclamante, sposato e con tre figli in età prescolastica, vive da una decina d’anni in Svizzera, dove gestisce un ritro- vo pubblico. Ciononostante, egli ha dichiarato nel corso dei primi interroga- tori di recarsi ogni anno a Z.______ (Italia), suo paese d’origine e dove ha vissuto fino all’età di diciannove anni, per le ferie. In questa località, egli ha ancora dei parenti (i genitori, due fratelli e una sorella) e un appartamento. Questi elementi dimostrano che il reclamante ha comunque conservato dei legami importanti con il suo paese d’origine. Questo insieme di circostanze, accompagnate dal fatto che l’organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte (la N’drangheta calabrese) è effettivamente in grado, come affermato dall’autorità inquirente, di garantire periodi di latitanza rela- tivamente lunghi ai propri affiliati, permette di affermare che, al fine di evita- re una fuga a questo punto non solo possibile ma verosimile, è necessario confermare la detenzione preventiva dell’imputato. Nemmeno l’adozione di misure sostitutive meno coercitive come quelle postulate in via subordinata nel gravame permetterebbe di eliminare il rischio di fuga appena descritto.
Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto in via principale co- me in quella subordinata. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soc- combente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Re- golamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, il reclamante dovrà versare il saldo di fr. 1'000.--
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 15 dicembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.