Sentenza del 14 dicembre 2004 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Tito Ponti e Andreas J. Keller, Cancelliere Giampiero Vacalli Parti A.______, attualmente detenuto reclamante
rappresentato dall’avv. Yasar Ravi,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
opponente
Oggetto Domanda di scarcerazione (art. 52 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BK_H 212/04
Fatti: A. A.______ è stato arrestato il 23 novembre 2004 nell’ambito di un’inchiesta di polizia giudiziaria aperta nei suoi confronti (e di altri) per titolo di infrazio- ne alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), partecipa- zione a organizzazione criminale (art. 260ter CP) e riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e posto immediatamente in detenzione preventiva. Il 25 novembre 2004, il Giudice istruttore federale, ritenuti i gravi indizi di colpe- volezza gravanti a carico dell’indagato e la sussistenza dei pericoli di collu- sione e di fuga, ha convalidato il suo arresto.
B. Il 29 novembre 2004, A.______ è insorto contro l’ordinanza di conferma dell’arresto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribu- nale penale federale. Egli censura l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti l’arresto come pure dei pericoli di collusione e di fuga; si duole inoltre di un insufficiente accesso agli atti del suo incarto. L’imputato chie- de, in via principale, di essere immediatamente e incondizionatamente po- sto in libertà provvisoria e, subordinatamente, in applicazione del principio della proporzionalità, di accompagnare tale libertà da misure sostitutive ad apprezzamento della Corte adita.
C. Con osservazioni del 6 dicembre 2004, il MPC e il Giudice istruttore federa- le postulano la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità. Le autorità inquirenti osservano che, contrariamente all’opinione del recla- mante, tutti i reati in questione sono stati regolarmente contestati all’interessato e che in merito sono stati raccolti numerosi indizi. Riconfer- mando integralmente il contenuto della sua decisione del 25 novembre 2004, il Giudice istruttore conferma poi la sussistenza dei pericoli di collu- sione e di fuga, opponendosi ad una scarcerazione dell’imputato.
D. Nella sua replica del 9 dicembre 2004, il reclamante contesta le osserva- zioni di cui sopra e ribadisce, in sostanza, le argomentazioni esposte in se- de di reclamo. Egli contesta inoltre la tempestività delle osservazioni inol- trate da MPC e Giudice istruttore. Non sono state richieste dupliche.
Diritto: 1. 1.1 Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, pag. 190 e giurisprudenza citata). 1.2 Giusta l’art. 52 cpv. 1 PP, l’imputato può in ogni tempo domandare di esse- re messo in libertà. Se il giudice istruttore o il procuratore respingono la domanda, l’imputato ha diritto di reclamo alla Corte dei reclami penali (art. 52 cpv. 2 PP); la procedura è retta dagli art. 214 a 219 PP. Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 25 novembre 2004 al patrocinatore del reclamante, il quale ne ha preso conoscenza al più presto il 26 novem- bre. Il reclamo, interposto il 29 novembre 2004, è dunque tempestivo. La legittimazione ricorsuale dell’imputato è pacifica. 1.3 Sono invece inconsistenti le censure in merito alla presunta tardività delle osservazioni del MPC e del Giudice istruttore federale esposte nella replica del 9 dicembre 2004. Giusta l’art. 32 cpv. 3 OG le operazioni processuali, fra le quali rientrano anche le ordinanze per lo scambio degli allegati dispo- sti dall’autorità adita, devono essere compiute entro il termine; per il rispetto di tale termine basta però che l’atto sia stato consegnato alla posta entro la mezzanotte dell’ultimo giorno del termine (art. 32 cpv. 3 seconda frase OG). Ciò significa che le osservazioni al reclamo del MPC e del Giudice i- struttore federale, datate 6 dicembre 2004 e inviate in tale data, sono tem- pestive, anche se sono pervenute alla Corte dei reclami penali e al rappre- sentante della controparte solo il giorno successivo, ossia il 7 dicembre.
l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui- scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare ecce- zioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534 ; v. anche Luca Ma- razzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorvegli- anza”. 2.2 Le osservazioni del MPC e del Giudice istruttore federale, che appaiono sufficientemente motivate, consentono di ritenere che in concreto il riferi- mento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la particolare natura del procedimento, che ri- guarda numerosi co-imputati sospettati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transnaziona- le, e apparentemente retta da un severo ordine gerarchico, comporta og- gettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni ri- servate riguardanti uno degli imputati potrebbero facilmente essere messe a conoscenza di altri. Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essenziali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle principali accuse a suo carico. Nel corso degli interrogatori ai quali è stato sottoposto, l’imputato è stato messo al corrente di ulteriori prove e fatti rilevanti dell’inchiesta, ed in particolare di prove (intercettazioni telefoniche) che fa- rebbero stato di un suo ampio coinvolgimento nel traffico di stupefacente (cfr. i verbali di interrogatorio dell’imputato del 23 e 24.11.2004). L’articolato e lungo reclamo introdotto dimostra d’altronde che il reclamante è perfet-
tamente consapevole delle accuse a lui rivolte e che il suo diritto di difesa non è stato leso in modo inammissibile dalla limitazione dell’accesso agli atti. 2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio preliminare dell’inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionali- tà; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP.
traffico di stupefacenti nell’ambito dell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Catanzaro sull’attività della cosiddetta “cosca di Y.” (v. rapporto informativo FedPol, act. 4.2). Nel corso delle perquisizioni effettuate dalla Polizia con l’ausilio di cani specializzati nell’autovettura e nell’ufficio di A. a Z.______ sono inoltre state rilevate delle tracce di cocaina, ciò che avvalora il sospetto che egli abbia trasportato e custodito tale sostanza anche per conto di terzi e non solo per i suoi asseriti consumi personali (v. interrogatorio del 24.11.2004, act 12.5). Va a questo proposito segnalato che l’atteggiamento del reclamante in se- de di interrogatorio, sinora improntato a grande reticenza, se effettivamente non può deporre a suo sfavore avendo da tempo dottrina e giurisprudenza riconosciuto il diritto al silenzio di un imputato (DTF 121 II 257 consid. 4a; HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ediz., Basilea 2002, § 68 n° 13, pag. 303), non giova certo ad un avanzamento celere dell’inchiesta ed al chiarimento della sua posizione processuale. 3.3 Più sfumato è il giudizio relativo all’altra imputazione contestata al recla- mante, ossia a quella di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. L’autorità inquirente fa invero stato di numerosi indizi in tal senso, raccolti soprattutto in base a dichiarazioni di altri co-imputati. Da una parte, il coin- volgimento nell’attività di riciclaggio di denaro di altri co-imputati della pre- sente inchiesta - conosciuti e frequentati dal qui reclamante - quali B.______ appare assodato; d’altra parte, alcune operazioni relative al fi- nanziamento di un commercio di macchine da costruzione da lui intrapreso appaiono effettivamente poco chiare. Tuttavia, perlomeno allo stadio attua- le delle indagini, tali indizi rimangono ancora piuttosto labili riferiti alla per- sona del reclamante, e in ogni caso mancano della gravità richiesta dell’art. 44 PP. La mancanza di gravi e pertinenti indizi di colpevolezza relativamen- te a questa imputazione non modifica però l’essenza del giudizio comples- sivo, che vede il reclamante, come esaminato nei precedenti considerandi, fortemente sospettato di partecipazione e/o sostegno ad organizzazione criminale nonché di infrazione aggravata alla LStup. Questi elementi basta- no largamente per soddisfare l’adempimento del primo requisito dell’art. 44 PP, in attesa di ulteriori accertamenti istruttori relativi alle altre imputazioni. La situazione in merito all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustifi- canti la detenzione (o la sua proroga) va d’altronde apprezzata in modo di- verso a seconda se l’inchiesta riguardi un solo indagato a cui vengono im- putati fatti relativamente semplici e circoscritti nel tempo oppure se, - come nella fattispecie - l’indagato fa parte di un’organizzazione criminale che ha agito a livello transnazionale per parecchi anni e sul cui conto gravano ac- cuse di vario tipo.
Il reclamante contesta la presenza di un pericolo di collusione, ritenendo che non vi siano motivi per temere che - una volta posto al beneficio della libertà - egli possa impedire o ostacolare l’operato delle autorità inquirenti. Nel caso concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove non è tuttavia fuori luogo, come evidenziato an- che nel giudizio impugnato dal Giudice istruttore federale. Non è affatto da escludere che se rimesso in libertà, il reclamante possa dare istruzioni o tentare di comunicare informazioni utili per altri soggetti implicati nell’inchiesta in Svizzera o in Italia (v. consid. 2.2, supra). A questo proposi- to va pure considerato il fatto che l’inchiesta, anche per la sua intrinseca complessità, è ben lungi dall’essere terminata, e che numerosi atti istruttori (in particolare rogatorie) sono tuttora in corso sia in Svizzera sia all’estero.
Il reclamante sostiene infine di non avere nessun motivo di fuggire, il centro dei suoi interessi affettivi ed economici essendo in Svizzera. Ad ogni modo, il pericolo di fuga non sarebbe né concreto né supportato da fatti precisi e potrebbe essere scongiurato con provvedimenti meno restrittivi della de- tenzione preventiva quali la prestazione di una cauzione e il deposito dei documenti. Il MPC e il Giudice istruttore contestano tali affermazioni, asse- rendo che gli sviluppi dell’inchiesta porterebbero ad aggravare la posizione del reclamante per cui l’eventualità di una lunga pena da espiare accompa- gnata dalla possibilità di vivere la propria latitanza altrove grazie alla strut- tura logistica dell’organizzazione criminale di cui il reclamante farebbe parte costituirebbero degli elementi importanti atti a dimostrare il reale pericolo di fuga. La Corte dei reclami penali ritiene fondato il pericolo di fuga invocato dalle autorità inquirenti. I reati contestati al reclamante sono gravi, fatto ammes- so peraltro anche dall’interessato stesso. Se questi dovessero essere con- fermati, la pena potrebbe essere molto pesante, tenuto conto anche dei suoi precedenti penali per traffico di stupefacenti. È vero che il reclamante vive da tempo in Svizzera con la famiglia, dove esercita un’attività indipen- dente. Ciononostante, egli ha dichiarato nel corso degli interrogatori di re- carsi ogni anno a Y.______ (Italia), suo paese d’origine e dove è nato e cresciuto, per rendere visita ai genitori. Questi elementi dimostrano che il reclamante ha comunque conservato dei legami importanti con il suo paese d’origine. Inoltre, per sua stessa ammissione, ultimamente i rapporti con la moglie sono piuttosto logori. Questo insieme di circostanze, accompagnate dal fatto che l’organizzazione criminale di cui il reclamante è accusato di far parte (la N’drangheta calabrese) è effettivamente in grado - come affermato
dalle autorità inquirenti - di garantire periodi di latitanza relativamente lun- ghi ai propri affiliati, permette di affermare che, al fine di evitare una fuga a questo punto non solo possibile ma verosimile, è necessario confermare la detenzione preventiva dell’imputato. Nemmeno l’adozione di misure sostitu- tive meno coercitive quali il versamento di una cauzione o il deposito dei documenti di identità (postulate in via subordinata nel gravame), permette- rebbe di eliminare il rischio di fuga appena descritto.
nali, un’indennità di fr. 1'500.--, IVA inclusa, pare appropriata; questa in- dennità segue l’esito del procedimento principale.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 17 dicembre 2004 In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici : Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214-216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedu- ra penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.