Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BP.2008.3 (BB.2008.4)
Decreto del 29 gennaio 2008 Il Presidente della I Corte dei reclami penali Composizione Giudice penale federale Emanuel Hochstrasser, Pre- sidente, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte
Istanza che ha reso la decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP); effetto sospensivo (art. 218 PP)
Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
il reclamo 18 gennaio 2008 interposto da A., per il tramite del suo rap- presentante, contro la decisione di disgiunzione della procedura pro- nunciata il 14 gennaio 2008 dall’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF);
la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;
le osservazioni alla domanda di effetto sospensivo presentate dall’UGIF e dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC);
Considerato:
che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo or- dini (art. 218 PP);
che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle par- ticolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qua- lunque sia il suo esito;
che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);
che, secondo il reclamante, in caso di mancato accoglimento della do- manda d’effetto sospensivo il Giudice istruttore federale procederebbe verosimilmente alla chiusura dell’inchiesta preparatoria nei suoi con- fronti ed il MPC all’emanazione del relativo atto d’accusa, rendendo pressoché irrevocabile la disgiunzione del procedimento oggetto del re- clamo;
3 -
che nelle sue osservazioni del 22 gennaio 2008, il MPC si rimette al prudente giudizio di questo Tribunale;
che nelle sue osservazioni del 23 gennaio 2008, l’UGIF si oppone alla concessione dell’effetto sospensivo “in quanto la decisione non provoca un danno irrimediabile qualora l’istanza fosse accolta”;
che, nella sostanza per le ragioni espresse dal reclamante, la mancata concessione dell’effetto sospensivo comprometterebbe l’oggetto stesso della lite;
che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, la domanda di concessio- ne dell’effetto sospensivo è accolta;
che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito;
4 -
Decreta:
La domanda di effetto sospensivo è accolta.
Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 29 gennaio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.