Decreto del 28 settembre 2010 Il Presidente della I Corte dei reclami pe- nali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Cancelliera Elena Maffei Parti
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Oggetto Fissazione di un termine d'ordine per chiedere di proce- dere ad atti d'indagini (art. 102 PP) ed effetto sospensi- vo (art. 218 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numeri degli incarti: BP.2010.46+47+48+49+50 (Procedura principale: BB.2010.82+83+84+85+86)
Il Presidente della I Corte dei reclami penali, visto:
i reclami del 15/20 settembre 2010 interposti dalla Banca A. rispettiva- mente da B., C., D. e E. contro la decisione del 7/10 settembre 2010, mediante la quale il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha fissato ai reclamanti un termine d'ordine scadente il 30 ottobre 2010 per eventualmente chiedere, con istanza motivata, di procedere a determinati atti d'indagini ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 PP;
le domande di effetto sospensivo contenute nei predetti reclami;
le osservazioni alle domande di effetto sospensivo presentate dal MPC;
Considerato:
che il reclamo non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui la Corte dei reclami penali o il suo presidente lo or- dini (art. 218 PP);
che il conferimento dell’effetto sospensivo dipende, di regola, dalle par- ticolarità del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 269 consid. 1);
che lo scopo primario di questo provvedimento è la salvaguardia di uno stato di fatto che garantisca l’efficacia di una decisione ulteriore, qua- lunque sia il suo esito;
che il reclamante deve rendere verosimile un pregiudizio immediato e irrevocabile legato all’assenza di effetto sospensivo (KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, un aperçu de la pratique, Berna 2004, pag. 59, pto 5.2.6);
che nella fattispecie i reclamanti fanno valere che il fatto di essere co- stretti ad esaminare un incarto molto voluminoso entro un termine trop- po breve, e ciò in una situazione in cui manca tra l'altro un chiaro orien- tamento sulle accuse loro addebitate, costituirebbe un danno difficil- mente riparabile ai diritti della difesa;
che essi postulano pertanto la concessione dell'effetto sospensivo;
3 -
che nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2010, il MPC afferma che i reclamanti non rendono verosimile un pregiudizio immediato e irrevo- cabile e che le domande di effetto sospensivo devono essere respinte;
che nella sostanza, per le ragioni espresse dai reclamanti, la mancata concessione dell'effetto sospensivo comprometterebbe l'oggetto stesso della lite;
che, onde mantenere intatto lo stato di diritto, le domande di concessio- ne dell’effetto sospensivo formulate dalla Banca A., rispettivamente da B., C. e D. vanno accolte;
che per quanto riguarda E., si osserva ch'egli ha chiesto, in via prelimi- nare, la concessione dell'effetto sospensivo a mezzo di esplicita men- zione nell'intestazione del suo reclamo;
che tale richiesta non è stata ribadita nel petitum e non è possibile rav- visare nel predetto reclamo una sufficiente motivazione che possa so- stanziare le intenzioni annunciate nell'intestazione del gravame;
che pur essendo la domanda di E. formulata in modo lacunoso, la stes- sa va ugualmente accolta onde garantire un trattamento uniforme dei cinque reclami giunti a codesta Corte, tenuto conto pure del fatto che anche se la concessione dell'effetto sospensivo fosse negata al recla- mante sopra menzionato la procedura sarebbe comunque sospesa sino all'emanazione della decisione di merito;
che le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
4 -
Decreta:
Le domande di effetto sospensivo sono accolte.
Le spese del presente decreto seguono quelle della decisione di merito.
Bellinzona, il 28 settembre 2010
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.