Sentenza del 13 settembre 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dagli avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli,
reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
controparte
Oggetto Reclamo contro un sequestro ed una richiesta d’informazioni (art. 46 e 40 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2006.37
Fatti:
A. Il 25 febbraio 2003, l’allora capo del Dipartimento federale delle finanze On. Kaspar Villiger ha autorizzato l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) ad aprire un’inchiesta fiscale speciale nei confronti di di- verse persone fisiche e giuridiche, tra le quali la B. SA, sospettata d’aver commesso gravi infrazioni fiscali ai sensi dell’articolo 190 della legge fede- rale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Il 13 marzo 2006 l’autorità fiscale ha deciso di estendere l’inchiesta a A. per sottrazione continuata di importanti somme d’imposta, delitti fiscali nonché assistenza alle sottrazioni d’imposta commesse dalla B. SA, di cui egli risul- ta essere azionista.
B. Nell’ambito di tale inchiesta, il 18 maggio 2006 la Divisione inchieste fiscali speciali dell’AFC ha disposto il sequestro di tutti i beni patrimoniali deposi- tati presso la banca C., Zurigo, comprese le sue filiali o succursali in Sviz- zera e all’estero, di cui A. risulta essere avente diritto economico, procura- tore (diritto di firma) o dei quali egli può economicamente disporre. Il mede- simo giorno, l’autorità fiscale ha ugualmente richiesto alla banca in questio- ne il saldo dei conti bancari aperti presso di lei.
C. Contro la decisione e la richiesta summenzionate, il 2 giugno 2006 A. ha interposto reclamo al direttore dell’AFC, chiedendone l’annullamento per violazione del principio della territorialità, della sovranità di Stati stranieri, dei principi generali di assistenza internazionale tra Stati, delle norme giuri- diche estere in materia di segreto bancario nonché per carenza di base le- gale.
D. L’8 giugno 2006 il direttore dell’AFC ha inviato il reclamo con le sue osser- vazioni alla Corte dei reclami penali, postulando la reiezione dello stesso, con spese e ripetibili a carico del reclamante.
E. Invitato a presentare la sua replica, il reclamante, con scritto del 28 giugno 2006, ribadisce sostanzialmente quanto espresso in sede di reclamo. Con duplica del 14 luglio 2006 l’AFC conferma le sue conclusioni.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.1 Giusta l’art. 26 cpv. 1 DPA, contro i provvedimenti coattivi degli art. 45 e segg. DPA (tra i quali il sequestro – art. 46 e 47 DPA) e le operazioni e o- missioni connesse, può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami pe- nali del Tribunale penale federale. Il reclamo contro un’operazione o contro una decisione su reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notifica della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). In concreto, la decisione di sequestro impugnata, datata 18 maggio 2006, è stata notifica- ta al reclamante il 2 giugno scorso (v. act. 1.3); il reclamo è dunque tempe- stivo (DTF 130 IV 43 consid. 1.3).
Secondo l’art. 28 cpv. 1 DPA, il diritto di reclamo spetta a chiunque è tocca- to dall’operazione impugnata, dall’omissione censurata o dalla decisione su reclamo (art. 27 cpv. 2 DPA) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione (v. TPF BK_B 164/04 del 5 gennaio 2005 consid. 1.3). La legittimazione attiva del reclamante, titolare dei conti bancari oggetto dell’ordine impugnato, è in questo caso pacifica.
1.2 L’art. 40 DPA, come l’art. 101bis PP, autorizza la persona incaricata di un perseguimento penale a richiedere a terzi informazioni orali o scritte. In ba- se a ciò, il funzionario inquirente ha il diritto di invitare una banca a fornirgli delle informazioni e la banca non può limitarsi ad invocare il segreto banca- rio per rifiutarsi di rispondere. Una tale richiesta non costituisce una misura coercitiva (DTF 120 IV 260 consid. 3; 119 IV 175 consid. 3; TPF BE.2005.10 del 14 settembre 2005 consid. 2.1).
Per quanto attiene alla richiesta d’informazioni del 18 maggio 2006, tenden- te ad ottenere i saldi dei valori patrimoniali bloccati di pertinenza del recla- mante, essa è da considerarsi come un’operazione connessa alla decisio- ne di sequestro impugnata ai sensi dall’art. 26 DPA (v. DTF 120 IV 260 consid 3d-3e; TPF BK_B 179/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.3). La legit- timazione attiva del reclamante fa tuttavia difetto. Codesta Corte ha già a- vuto modo di riconoscere la legittimazione di una banca a contestare una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 40 DPA, poiché destinataria della misura e direttamente toccata dal provvedimento (TPF BV.2006.11 del 16 febbraio 2006 consid. 1.3). Il titolare del conto, per contro, non essendo de- stinatario della richiesta, è solo indirettamente toccato dalla medesima, per
cui la legittimazione attiva non può essergli riconosciuta. Il reclamo è dun- que irricevibile su questo punto.
2.1. In merito alle sentenze citate dall’AFC nei suoi allegati (v. act. 2, pag. 4 e act. 8, pag. 2), vi è da rilevare che esse concernono esclusivamente casi di sequestri adottati in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, ossia misure attuate in vista dell’esecuzione di pretese pe- cuniarie o di prestazioni di garanzie derivanti dal diritto privato o pubblico (v. art. 38 LEF). Come rettamente accennato dal ricorrente, data la natura e lo scopo fondamentalmente diversi della procedura esecutiva e penale, i principi derivanti dalla giurisprudenza in questione non possono essere ap- plicati al sequestro penale. Il Tribunale federale non li ha d’altronde mai applicati, nemmeno per analogia, ad una procedura penale.
2.2. In dottrina, SCHMID (in SCHMID [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. I, Zurigo 1998, n° 22 ad art. 59 CP) considera che qualora un conto sia interamente ed effettivamente gestito in Svizzera ma sia stato aperto in un istituto finanziario all’estero (che sia o no
una filiale di una banca elvetica) a scopo puramente fittizio, i beni depositati possono essere sequestrati direttamente in Svizzera. Sempre a detta del medesimo autore (SCHMID, Das neue Einziehungsrecht nach StGB art. 58 ff., in RPS, Vol. 113/1995, pag. 321 e segg., in particolare p. 332) il criterio decisivo è di natura economica: i valori depositati su un conto possono es- sere sequestrati (e successivamente confiscati) in Svizzera se il conto è fattualmente gestito e amministrato dalla Svizzera cosicché il domicilio e- stero della relazione risulta puramente fittizio.
In concreto si pone quindi la questione a sapere se la domiciliazione dei conti in questione presso C. di Singapore sia di natura fittizia o no. Dagli atti dell’incarto non è del tutto chiaro il funzionamento reale delle relazioni ban- carie oggetto dell’ordine impugnato; il fatto che ci siano dei versamenti e dei prelevamenti in Svizzera non è, di per sé, indice dell’esistenza fittizia di un conto all’estero. Per contro, le argomentazioni invocate dal reclamante nella sua replica (v. act. 6, pag. 6 e 7) sono convincenti e testimoniano di un’operatività autonoma del conto aperto nella filiale estera rispetto alla ca- sa-madre svizzera della banca; non c’è quindi verosimiglianza nel sospetta- re che i conti aperti all’estero sono puramente fittizi.
2.3. Alla luce di quanto esposto, l’ordine di sequestro impugnato – nella misura in cui concerne beni patrimoniali situati all’estero – è contrario al diritto in- ternazionale e all’art. 5 cpv. 4 Cost., concretizzato dall’art. 3 cpv. 3 dell’ordinanza sopra menzionata (RS 955.022). Esso deve quindi essere parzialmente annullato.
dell’AFC (v. art. 3 del Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31).
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 13 settembre 2006
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce- dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.