Sentenza del 2 aprile 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Graziano Mordasini
Parti
A. SAGL, rappresentata dall’avv. Yasar Ravi, Reclamante
contro
UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI, Controparte
Oggetto Sequestro (art. 26 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2009.24
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con scritto del 23 febbraio 2009 l’Ufficio federale dei trasporti (in seguito: UFT) ha avviato un procedimento penale giusta l’art. 16 della legge federale del 18 giugno 1993 sul trasporto di viaggiatori e l’accesso alle professioni di traspor- tatore su strada (Legge sul trasporto viaggiatori: LTV; RS 744.10) contro B., am- ministratore unico di C. SA, rendendo altresì noto che secondo l’art. 46 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0) gli oggetti e i beni che hanno servito a commettere un’infrazione pos- sono essere sequestrati quando ciò appare necessario per impedire nuove infra- zioni (v. act. 2.1);
che il 9 marzo 2009 l’UFT ha ordinato alla Polizia cantonale del Ticino di seque- strare con effetto immediato per una durata di 3 giorni tutti i veicoli che in data 16 marzo 2009 erano utilizzati dall’impresa C. SA per effettuare trasporti di passeg- geri sulla linea Z. – Y. (v. act. 2.2);
che il 16 marzo 2009 all’alba, la polizia cantonale ticinese ha effettuato il seque- stro di due autoveicoli adibiti al trasporto passeggeri presso la sede della società A. Sagl sita in X.;
che contro questo provvedimento A. Sagl è insorta con tempestivo reclamo all’autorità inquirente;
che il sequestro dei veicoli è terminato il 19 marzo 2009 e che i medesimi sono stati di nuovo messi a disposizione della reclamante in tale data;
che con decisione del 19 marzo 2009, l’UFT ha dichiarato irricevibile il summen- zionato reclamo per assenza di un interesse attuale e concreto;
che il 23 marzo 2009 A. Sagl ha impugnato questa decisione davanti alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;
che giusta l’art. 26 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 28 cpv. 3 DPA la deci- sione su reclamo può essere impugnata entro 3 giorni presso la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;
che il reclamo è tempestivo e la legittimazione ad agire della reclamante – diret- tamente toccata dal provvedimento coercitivo – è data;
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che per contro fa difetto un interesse attuale e concreto alla disanima della ver- tenza, il provvedimento impugnato essendo scaduto – come previsto nell’ordine di sequestro – il 19 marzo 2009;
che di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato irricevibile;
che anche nella denegata ipotesi di una sua ammissibilità in ordine, il gravame non avrebbe meritato accoglimento;
che, in effetti, l’agire dell’UFT non configura alcuna violazione del diritto procedu- rale e materiale federale;
che l’argomento secondo il quale il sequestro degli automezzi intestati alla socie- tà reclamante è illecito poiché sull’ordine di sequestro emanato dall’UFT figurava il nome della ditta C. SA – dichiarata fallita il 12 marzo 2009 (v. reclamo del 23 marzo 2009, consid. 3) - è pretestuoso, avendo di fatto A. Sagl recentemente ri- levato, sia logisticamente sia fisicamente, tutte le strutture e attività di C. SA (v. comunicazione di polizia act. 2.4 e gli estratti aggiornati del sito internet act. 2.8);
che inoltre il chiaro tenore dell’art. 46 cpv. 2 DPA permette il sequestro diretto di beni o oggetti che hanno servito a commettere delle infrazioni, senza procedere ad una preventiva perquisizione, e questo a maggior ragione quando – come nel presente caso – gli oggetti da sequestrare sono già identificati e descritti nell’ordine di sequestro;
che, infine, il provvedimento ordinato dall’UFT appare non solo fondato sulle e- mergenze istruttorie, ma anche adeguato e proporzionato, atteso come la durata del sequestro degli automezzi era limitata a tre giorni e che è stato preceduto da un’esplicita comminatoria (v. act. 2.1, pag. 3 in basso);
che visto l’esito della causa - decisa in procedura sommaria ai sensi dell’art. 219 cpv. 1 prima frase “a contrario” della legge federale sulla procedura penale del 15 giugno 1934 (PP, RS 312.0) - vengono prelevate spese giudiziarie ridotte di Fr. 500.-, da porre a carico della parte soccombente (art. 3 del regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale, RS 173.711.32);
4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 2 aprile 2009
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).