Sentenza dell'8 ottobre 2009 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliera Elena Maffei
Parti
A., Casablanca (Marocco), presidente con firma indivi- duale della B. SA in liquidazione, rappresentato dall’avv. Gianluca Molina,
Ricorrente
contro
SWISSMEDIC,
Controparte
Oggetto Perquisizione e sequestro (art. 46 e 48 DPA)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BV.2009.35
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell'ambito di un procedimento amministrativo avviato dalla Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (in seguito: Swissmedic) nei confronti della B. SA di Z., società in liquidazione, in data 28 ottobre 2008, la Swissme- dic, in esecuzione forzata della decisione amministrativa da essa emanata il 22 febbraio 2008, ha proceduto, alla presenza di un suo rappresentante, di A. (presidente con firma individuale della società) e di un rappresentante dell’Ufficio esecuzione e fallimenti (in seguito: UEF) di Y. ad allestire una copia dei dischi rigidi di tutti i computer della B. SA, posti poi sotto sigilli in luogo si- curo presso il suddetto UEF;
che l’8 maggio 2009 la Swissmedic ha aperto una procedura penale ammini- strativa contro A. e ignoti per fabbricazione e immissione in commercio di di- spositivi medici non conformi ai requisiti legali, violazione di obblighi di diligen- za e infrazione ad una disposizione d’esecuzione ai sensi degli art. 86 e 87 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi me- dici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21), postulando la rimozio- ne dei sigilli apposti il 28 ottobre 2008 e di potere estrapolare ed utilizzare i dati informatici contenuti nei dischi rigidi copiati;
che detta istanza di levata dei sigilli è stata dichiarata inammissibile dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale con sentenza del 15 luglio 2009, segnatamente perché agli atti mancava un formale e valido or- dine di perquisizione e sequestro della documentazione litigiosa (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2009.10 del 15 luglio 2009, consid. 6.2);
che a Swissmedic è stato di conseguenza impartito un termine scadente il 30 settembre 2009 per adottare i provvedimenti del caso;
che il 25 settembre 2009 Swissmedic ha emanato un formale ordine di per- quisizione e sequestro di tutta la documentazione riguardante la B. SA acqui- sita (senza titolo) nell’ottobre 2008;
che contro questo provvedimento A. è insorto a titolo cautelativo dinanzi alla I Corte dei reclami penali, chiedendone l’annullamento;
3 -
che giusta l’art. 50 cpv. 3 DPA, se il detentore si oppone alla perquisizione, le carte sono suggellate e poste in luogo sicuro; in tal caso, fino al dibattimento, la decisione sull’ammissibilità o meno della perquisizione spetta alla I Corte dei reclami penali (art. 25 cpv. 1 DPA);
che per invalsa giurisprudenza l’apposizione dei sigilli ed il deposito in luogo sicuro non costituiscono delle misure coercitive suscettibili di reclamo, la per- quisizione delle carte potendo intervenire unicamente nel momento in cui è possibile prendere conoscenza delle carte, ossia dopo la levata dei sigilli (TPF 2006 307 consid. 1.2; DTF 119 IV 326 consid. 7b);
che il sequestro diventa effettivo solo quando l’autorità inquirente, una volta levati i sigilli, ha proceduto alla cernita dei documenti ed ha deciso quali con- servare in quanto pertinenti per l’inchiesta: unicamente allora il proprietario delle carte sequestrate o il terzo sequestratario disporranno della facoltà di in- terporre reclamo contro tale misura (TPF 2006 307 consid. 2.1);
che - a prescindere da quanto detto in precedenza - la titolarità di A. a fare opposizione alla perquisizione in esame quale detentore delle carte ai sensi dell’art. 50 cpv. 3 DPA è alquanto dubbia, visto che la documentazione litigio- sa sembra essere ancora depositata, sotto sigillo, presso l’UEF di Y.;
che il presente reclamo risulta pertanto inammissibile;
che visto l’esito della causa - decisa in procedura sommaria analogicamente a quanto previsto all’art. 219 cpv. 1 prima frase “a contrario” PP - non vengono prelevate spese giudiziarie;
4 -
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 9 ottobre 2009
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).