Decisione del 6 agosto 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.,
B.,
entrambi rappresentati dall'avv. Anne Schweikert,
Reclamanti
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
Controparte
Oggetto Sequestro (art. 46 DPA) Ritiro del ricorso
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2012.37-38
Visti:
il reclamo presentato il 13 luglio 2012 da A. e B. avverso la decisione di se- questro dell'11 luglio 2012, con la quale l'Amministrazione federale delle con- tribuzioni (in seguito: AFC) ha disposto il blocco, tra l'altro, del fondo n. 1 sito nel comune di Z. di loro pertinenza;
le osservazioni del 19 luglio 2012 dell'AFC;
la lettera del 25 luglio 2012 inviata dal patrocinatore del ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso; Considerato:
che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 25 luglio 2012 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
che, conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedu- ra di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenni- tà della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162),
che tale regolamento tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie, trovando pertanto applicazione, in analogia, le disposi- zioni della LTF (v. ad esempio la sentenza del Tribunale penale federale BV.2010.60 del 25 luglio 2011);
che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 66 cpv. 1 LTF;
che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua- li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 5 e 8 cpv. 3 del sopraccitato regolamento;
3 -
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 6 agosto 2012
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).