Decisione del 23 febbraio 2023 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. B.,
Reclamante
contro
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI,
C., Amministrazione federale delle contribuzioni, Controparti
Oggetto Ricusazione (art. 29 cpv. 1 e 2 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2023.5
Visti:
la decisione su reclamo del 30 gennaio 2023, con la quale il Capo team della Divisione affari penali e inchieste dell’Amministrazione federale delle contribu- zioni (in seguito: AFC), nell’ambito dell’inchiesta fiscale speciale giusta gli art. 190 e segg. LIFD nei confronti di A. e altri, ha dichiarato irricevibile un’istanza di ricusazione nei confronti del funzionario inquirente incaricato dell’inchiesta C. presentata da A. (v. act. 1.2);
il reclamo del 3 febbraio 2023, mediante il quale A. ha contestato la decisione di cui sopra, postulandone in sostanza l’annullamento (v. act. 1);
l’invito del 6 febbraio 2023, con cui questa Corte ha invitato A. a versare un anticipo delle spese di fr. 2'000.– e a inoltrare una procura recente entro il 17 febbraio 2023 (v. act. 2);
l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– accreditato sul conto del Tribunale penale federale (valuta) il 7 febbraio 2023 da parte dello Studio legale dell’avv. B. (v. act. 3). Considerato:
che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami a lei sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 37 cpv. 2 della legge federale sull'orga- nizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]);
che in questo ambito la procedura è retta innanzitutto dal DPA (v. art. 39 cpv. 2 lett. a LOAP);
che, giusta l’art. 82 DPA, in quanto gli articoli 73-81 non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP;
che l’art. 385 cpv. 1 CPP, qui applicabile vista l’assenza di norme in materia (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2018.23 del 18 dicembre 2018 con- sid. 1.5), prevede che se detto Codice esige che il ricorso sia motivato, la per- sona o l’autorità che lo interpone indica con precisione: i punti della decisione che intende impugnare (lett. a); i motivi a sostegno di una diversa decisione (lett. b); i mezzi di prova che invoca (lett. c);
che in caso di reclami interposti mediante un patrocinatore è pacifico che fra i
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requisiti di forma vi sia anche quello di una procura scritta (v. art. 32 cpv. 4 DPA);
che tale procura deve essere recente (sentenza del Tribunale federale 1C_448/2021 dell’11 agosto 2021 consid. 2.3);
che secondo l’art. 385 cpv. 2 CPP, se l’atto di ricorso non soddisfa i requisiti di forma, la giurisdizione di ricorso lo rinvia al mittente perché ne sani i difetti entro un breve termine suppletorio, precisato che se l’atto di ricorso non soddisfa i requisiti neppure dopo lo scadere del termine suppletorio, la giurisdizione di ri- corso non entra nel merito;
che, in concreto, il reclamante non ha prodotto una procura recente datata e firmata, così come richiesto da questa Corte mediante invito del 6 febbraio 2023 (act. 2), visto che quella inoltrata era datata 22 luglio 2021 (act. 1.1) e quindi non sufficientemente attuale (v. sentenza del Tribunale federale 1C_448/2021 loc. cit.);
che non avendo egli dato seguito a tale invito, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile (v. decisione del Tribunale penale federale BV.2018.23 del 18 di- cembre 2018 consid. 1.5);
che le spese seguono la soccombenza (v. TPF 2011 25 consid. 3 e rinvii) e ammontano nella fattispecie a fr. 500.– a carico dell’avv. B. (v. art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF);
che, visto l’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato, la Cassa del Tribunale restituirà all’avv. B. il saldo di fr. 1'500.–.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 24 febbraio 2023
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (art. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF). La procedura è retta dagli art. 90 e segg. LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).