Sentenza del 9 dicembre 2022 Corte d’appello Composizione Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante, Maria-Antonella Bino e Katharina Giovannone-Hof- mann, Cancelliera Leda Ferretti Parti A., difeso dall’avv. di fiducia Ergin Cimen appellante / appellato incidentale / imputato
contro
M INISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre- sentato dalla Procuratrice federale Lucienne Fauquex appellato / pubblica accusa
e
DIPARTIMENTO FEDERALE DELLE FINANZE, rappresentato dal signor Christian Heierli, Capo del Servizio di diritto penale appellante incidentale / appellato / autorità inquirente
Oggetto
Appello (integrale) del 21 dicembre 2021 e appello inci- dentale (parziale) del 1° febbraio 2022 contro la sen- tenza della Corte penale del Tribunale penale federale
SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: CA.2021.24
Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconosci- mento, abilitazione o registrazione (art. 44 LFINMA in combinato disposto con l'art. 10 vLBVM)
A.2 Il 20 agosto 2010 B. SA ha chiesto all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) l’autorizzazione per esercitare l’attività di commerciante di va- lori mobiliari prevista dall’art. 10 della Legge sulle borse del 24 marzo 1995 (LBVM; RS 954.1). Con decisione del 7 giugno 2012 la FINMA, accertato che l’istante non adempiva la condizione della garanzia di un’attività irreprensibile e che aveva già esercitato a titolo professionale l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, ha respinto tale richie- sta segnatamente ordinando la liquidazione della società e delle misure cautelari immediatamente esecutive (v. DFF pag. 010.0012 e segg.). Stabilito poi che B. SA si trovava in uno stato di eccedenza di debiti, con decisione del 24 agosto 2012 la FINMA ha ordinato il fallimento della società e nominato i liquidatori del fallimento (v. DFF pag. 010.0003).
A.3 Con sentenza del 10 aprile 2014 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto i ricorsi di B. SA e confermato le decisioni della FINMA del 7 giugno 2012 e del 24 agosto 2012 (v. sentenza del TAF B_5051/2012, B_3142/2012 del 10 aprile 2014; DFF pag. 030.0021 e segg.). Per quanto qui d’interesse, il TAF ha constatato che le censure sollevate da B. SA in merito al volume di negoziazioni stabilito dall’autorità inferiore erano prive di fondamento, non ravvisando motivi suscettibili di mettere in dubbio la correttezza dei volumi di negoziazione accertati dagli incaricati d’inchiesta. Il TAF è quindi giunto alla conclusione che B. SA ha ampiamente superato il limite di 5 miliardi di franchi negli anni 2010 e 2011, e che tale limite è stato superato anche nel 2012, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 7 giugno 2012. Il ricorso presentato da B. SA avverso la decisione del TAF è stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 27 gennaio 2015, mediante la quale è stato ancora una volta confermato il superamento da parte di B. SA della soglia di fr. 5 miliardi (v. sentenza del TF 2C_455/2014 del 27 gennaio 2015, DFF pag. 030.0076 e segg.).
A.4 Mediante scritto del 23 novembre 2012 la FINMA ha sporto denuncia al Diparti- mento federale delle finanze (DFF) nei confronti dei responsabili di B. SA per sospetto esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione (art. 44 della Legge federale concernente
Il 1° marzo 2018 il DFF ha di conseguenza aperto una procedura penale ammi- nistrativa nei confronti di A. e F. per sospetto di esercizio dell’attività di commer- ciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione (art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM) e comunicazione di informazioni false (art. 45 LFINMA) (DFF pag. 040.0001).
A.5 Mediante processo verbale finale del 5 aprile 2019 (DFF pag. 080.0003 e segg., 081.0003 e segg.), il DFF ha concluso che A. e F. si sono resi colpevoli di eser- cizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della neces- saria autorizzazione (art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM), dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012.
A.6 Con opposizione del 22 maggio 2019, A. ha contestato le conclusioni di cui al processo verbale summenzionato, invocando in particolare un errore sull’illiceità. A suo dire, prima delle sentenze pronunciate dal TAF (B-5051/2012, B- 3142/2012) e dal TF (2C_ 455/2014) non vi era infatti certezza giuridica riguardo ai metodi di calcolo per determinare il volume lordo annuo delle operazioni oltre al quale era necessaria una formale autorizzazione da parte della FINMA. A. ha inoltre sollevato l’eccezione di intervenuta prescrizione dei reati e la violazione del principio di celerità. Qualora il DFF dovesse ritenere non comprovate le con- dizioni per poter riconoscere un errore sull’illiceità, egli ha inoltre chiesto, tra le altre cose, di essere citato per essere sentito in qualità di imputato (affinché possa riferire “anche il contenuto delle discussioni occorse in data 25 gennaio 2011 presso i locali della FINMA, laddove egli indicò con precisione ai responsa- bili della FINMA i metodi di calcolo che B. SA aveva adottato in riferimento alle operazioni di negoziazione poste in esecuzione in seno alla società”) (v. DFF pag. 081.0025 e segg.).
A.7 Con decisione del 17 settembre 2019, il DFF ha respinto le richieste di comple- mento d’inchiesta formulate da A., tra cui quella di essere sentito in qualità d’im- putato, dichiarandosi “disposto a considerare come comprovato il fatto che, in occasione dell’incontro del 25 gennaio 2011 presso gli uffici della FINMA, non è stata affrontata la problematica legata al superamento del volume d’affari previ- sto nella relativa circolare della FINMA e che in particolare in occasione della riunione del 25 gennaio 2011 la FINMA non ha fornito una risposta univoca agli imputati A. e F. sulla necessità del computo delle transazioni effettuate sul
A.8 Mediante decreto penale del 20 settembre 2019, il DFF ha riconosciuto A. autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza di- sporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in rela- zione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. A. è stato condannato a una pena pecuniaria di 96 aliquote giornaliere di fr. 80.- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'960.-, nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura) per un totale di fr. 2'130.- (v. DFF pag. 091.0001 e segg.).
Con decreto penale del medesimo giorno, anche F. è stato riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza di- sporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 LFINMA in rela- zione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. F. è stato condannato a una pena pecuniaria di 100 aliquote giornaliere di fr. 50.- cadauna, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Egli è inoltre stato condannato al pagamento di una multa di fr. 1'000.-, nonché al pagamento delle spese procedurali (tassa di decisione e di stesura di fr. 2'140.- e spese per la difesa d’ufficio di fr. 12'421.15) per un totale di fr. 14'561.15 (v. DFF pag. 90.1 e segg.).
A.9 Mentre F. non si è opposto al decreto penale emesso nei suoi confronti , con scritto del 24 ottobre 2019 A. ha interposto opposizione avverso il decreto penale del 20 settembre 2019. Quest’ultimo ha in particolare invocato un accertamento arbitrario dei fatti, l’errore sull’illiceità e sui fatti – avendo il DFF considerato, a torto, che fosse stata comprovata la circostanza riferita al fatto che in occasione dell’incontro del 25 gennaio 2011 presso gli uffici della FINMA non fosse stata discussa la problematica legata al superamento del volume d'affari previsto nella circolare 2008/5 della FINMA –, nonché la violazione del principio di celerità. A. ha inoltre postulato l’accertamento della violazione del proprio diritto di essere sentito – non avendo il DFF inteso procedere al suo interrogatorio – ed ha richie- sto l’interrogatorio di F. ed il proprio, come pure quello di tre impiegati della FINMA. Egli ha infine chiesto il riesame delle conclusioni di cui al decreto penale e quindi l’emanazione di una decisione di non doversi procedere nei suoi con- fronti (v. DFF pag. 091.0018 e segg.).
A.11 Mediante scritto del 29 aprile 2020, A. ha chiesto di essere giudicato dal Tribu- nale penale federale (di seguito: TPF). Il 29 maggio 2020 il DFF ha quindi tra- smesso gli atti procedurali al Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) postulando, quale accusa subordinata a quella intenzionale, la condanna di A. per negligenza giusta l’art. 44 cpv. 2 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM e la condanna al pagamento di una multa di fr. 25'000.-. Il 2 giugno 2020, il MPC ha quindi trasmesso gli atti per giudizio al TPF (v. TPF pag. 14.100.003 e segg.).
A.12 Con sentenza SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 (v. CAR pag. 1.100.009 e segg.) la Corte penale del TPF ha riconosciuto A. autore colpevole di attività senza au- torizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 1 LFINMA in combinato disposto con l’art. 10 vLBVM) e lo ha condannato a una pena pe- cuniaria di 80 aliquote giornaliere, di fr. 30.- cadauna. L’esecuzione della pena pecuniaria è stata sospesa per un periodo di prova di due anni. A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese procedurali pari a fr. 5'500.- e la sua istanza di indennità è stata respinta. B. Procedura d’appello B.1 In data 21 dicembre 2021 A. ha presentato annuncio d’appello contro la sum- menzionata sentenza (v. CAR pag. 1.100.008). Con dichiarazione d’appello del medesimo giorno (v. CAR pag. 1.100.001 e seg.), A. ha formulato le seguenti domande di giudizio:
“1. L’appello è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza:
1.1 Il signor A. è prosciolto dall’imputazione di attività senza autorizzazione, ri- conoscimento, abilitazione o registrazione (art. 44 cpv. 1 LFINMA in combi- nato disposto con l’art. 10 vLBVM).
Al signor A. è riconosciuta un’indennità di CHF 18'405.60 per spese di patro- cinio di primo grado.
Le spese del procedimento di primo grado di complessivi CHF 5'500.- sono posti a carico dello Stato.
Gli oneri processuali di appello consistenti in CHF ... sono posti a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante CHF ... a titolo di indennità per spese di patrocinio di secondo grado.” B.2 Con dichiarazione d’appello incidentale del 1° febbraio 2022 (v. CAR pag. 2.100.003 - 006) il DFF ha postulato le seguenti conclusioni:
“1. A. è riconosciuto autore colpevole di esercizio intenzionale dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in viola- zione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012;
a) a una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere di CHF 70, liberata con- dizionalmente per un periodo di prova di 2 anni;
b) al pagamento di una multa di CHF 1'400;
c) al pagamento dei costi procedurali, fino allo stadio dell’appello, compresi i costi del procedimento penale amministrativo e i costi per sostenere l’accusa, per l’ammontare di CHF 3'500, al quale aggiungere un ade- guato supplemento per il procedimento d’appello.”
Quali istanze probatorie, il DFF ha chiesto a questa Corte di accertare l’ammon- tare degli averi patrimoniali dell’imputato attualmente sotto sequestro da parte del Ministero pubblico del Canton Ticino, così come la situazione finanziaria at- tuale della società B. SA in liquidazione con richiesta in tal senso ai liquidatori Avv. C. e Avv. D.
B.3 In data 24 febbraio 2022 A. ha presentato le proprie osservazioni alle istanze probatorie del DFF, chiedendo che queste siano respinte (v. CAR pag. 2.100.011 e seg.). Il DFF dal canto suo, con scritto dell’8 aprile 2022 si è riconfermato nelle proprie richieste (v. CAR pag. 2.100.016).
B.4 Con decreto sulle prove del 20 settembre 2022 (v. CAR pag. 6.200.001 - 003) le istanze probatorie presentate dal DFF sono state accolte, nella misura in cui que- sta Corte le ritenga necessarie per l’eventuale determinazione della pena. Le parti sono state inoltre invitate a presentare e motivare per iscritto le proprie istanze probatorie supplementari.
B.5 Con scritto del 26 settembre 2022 (v. CAR pag. 6.200.004 e seg.) il DFF ha co- municato alla Corte d’appello del TPF di non avere istanze probatorie supple- mentari da presentare.
In vista dei dibattimenti, questa Corte ha acquisito agli atti i seguenti documenti riguardanti l’imputato: il formulario sulla sua situazione personale e finanziaria, l’estratto del casellario giudiziale svizzero, l’estratto del casellario giudiziale ita- liano, l’estratto del casellario giudiziale inglese, una copia della dichiarazione fi- scale 2020 e della relativa decisione di tassazione, una copia della decisione di tassazione dopo tassazione d’ufficio 2021, l’at testazione rilasciata dall’ autorità fiscale inglese riferita agli anni 2020 - 2022 e gli scritti del Ministero pubblico del Canton Ticino e degli avvocati C. e D. in risposta alle richieste di informazioni formulate da questa Corte (v. CAR pag. 6.401.001 e segg.).
B.6 I pubblici dibattimenti d’appello si sono svolti in presenza dell’imputato e del DFF presso la sede della Corte d’appello del Tribunale penale federale a Bellinzona il 24 novembre 2022 (il MPC ha rinunciato a comparire personalmente al dibatti- mento; CAR pag. 6.302.001). Nel corso dei dibattimenti è stato sentito l’imputato (v. CAR pag. 7.400.001 e segg.). Con requisitoria e arringa il DFF e l’imputato hanno confermato le rispettive argomentazioni e conclusioni formulate nella pro- pria dichiarazione d’appello incidentale, rispettivamente dichiarazione d’appello (v. requisitoria del DFF del 24 novembre 2022 e arringa della difesa del 24 no- vembre 2022, CAR pag. 7.300.001 e segg).
Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi che seguono.
12 - A sua discolpa, A. invoca in particolare l’esistenza di un errore sull’illiceità. Egli non avrebbe saputo di agire in maniera illecita e nessuno dei professionisti inter- pellati avrebbe dato indicazioni contrarie. A suo dire, prima delle decisioni del TAF e del TF non vi era chiarezza nell’interpretazione delle particolari norme ri- guardanti il calcolo dei volumi. A detta di A., la regolamentazione vigente all’epoca risultava contraddittoria ed anche insufficiente dal punto di vista della legalità. Egli ritiene inoltre che non gli si possa imputare il fatto di essere stato per diversi anni attivo nel settore finanziario, dato che nemmeno i suoi consulenti in Svizzera e la FINMA sarebbero stati in grado di fornire una risposta univoca su tale aspetto. Circostanza, questa, che sarebbe stata considerata acquisita an- che dal DFF nella propria decisione penale del 24 aprile 2020. L’appellante rim- provera inoltre alla FINMA di non avere mai intimato a B. SA di rimanere sotto il limite dei 5 miliardi di franchi e quindi di limitare l’operatività nel corso della pro- cedura di autorizzazione. Le obiezioni formulate dalla FINMA nelle more della procedura di autorizzazione non avrebbero fatto riferimento alla problematica del superamento della soglia in questione e tale omissione costituirebbe un silenzio qualificato. L’appellante sostiene di non aver mai inteso e nemmeno voluto su- perare il limite dei fr. 5 miliardi e l’assenza di una qualsiasi forma di intenzionalità nel superare tale soglia sarebbe dimostrata anche dal fatto che è stata B. SA stessa, dopo aver chiesto la consulenza di uno studio legale, a voler presentare alla FINMA l’istanza di autorizzazione chiedendo un chiarimento in merito al cal- colo dei volumi annui (v. arringa della difesa del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.300.010 e segg.). 1.3 Posizione del DFF Con dichiarazione d’appello incidentale del 1° febbraio 2022, il DFF chiede in- vece che A. venga riconosciuto autore colpevole di esercizio intenzionale dell’at- tività di commerciante di valori mobiliari senza disporre di autorizzazione, in vio- lazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 LBVM, infrazione commessa dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012. A detta del DFF, B. SA avrebbe già superato la soglia di assoggettamento il 24 maggio 2010 e quindi prima di rivolgersi alla FINMA. Nemmeno in seguito, du- rante la procedura di autorizzazione, B. SA si sarebbe preoccupata di contenere la propria attività nel limite consentito senza autorizzazione, continuando ad eser- citare la propria attività fino al 7 giugno 2012, quando è intervenuta la FINMA. Sempre secondo l’appellante incidentale, le domande formulate alla FINMA sul computo del volume delle transazioni dimostrerebbero che l’appellante era con- sapevole di ignorare elementi giuridici importanti per apprezzare la portata del suo agire. Ciò nonostante, egli avrebbe continuato ad esercitare la propria attività senza porre dei limiti e senza attendere che i suoi dubbi fossero dissipati.
13 - Ritenuto che non gli era ancora pervenuta una valutazione conclusiva in merito, egli non poteva concludere che vi fosse un silenzio qualificato della FINMA. A titolo abbondanziale, il DFF osserva che B. SA avrebbe comunque superato mas- sicciamente il volume di assoggettamento dei fr. 5 miliardi, anche senza consi- derare le transazioni effettuate attraverso la piattaforma telematica di Banca G. In ogni caso, fin dall’inizio la FINMA avrebbe indicato a B. SA che non intendeva rilasciarle un’autorizzazione. L’appellante avrebbe quindi dovuto adottare le mi- sure atte a contenere il volume delle transazioni al di sotto della soglia di assog- gettamento, nel dubbio computando tutte le transazioni nel calcolo del volume (v. requisitoria del DFF del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.300.001 e segg.). 1.4 Richiesta di autorizzazione e decisione della FINMA 1.4.1 Con scritto del 25 giugno 2010 B. SA, patrocinata dall’avv. Bernasconi, ha comu- nicato alla FINMA di essere in procinto di sottoporle un’istanza di autorizzazione quale commerciante di valori mobiliari, segnalando che la società avrebbe rag- giunto a breve il tetto di fr. 5 miliardi di volume di transazioni (v. DFF pag. 034.0003). 1.4.2 In data 20 agosto 2010 B. SA ha presentato alla FINMA l’istanza in questione, sottoscritta da A. quale amministratore delegato e da F. quale membro del con- siglio di amministrazione, motivando la propria richiesta con l’andamento positivo dell’attività. Nell’istanza viene precisato che “in data 4 marzo 2010 B. SA ha inol- tre concluso un contratto per la prestazione di servizi e di attività di investimento e servizi accessori con Banca G., Milano” e che “è comprensione di B. SA che tale relazione non sia da tenersi in considerazione per il calcolo dei volumi lordi secondo la Circ. FINMA 2008/5 del 20 novembre 2008. Essa desidera tuttavia potere verificare con FINMA questo tema al fine di evitare ogni fraintendimento” (v. DFF pag. 034.0004 e segg.). 1.4.3 Con scritto del 30 agosto 2010 indirizzato a B. SA, la FINMA si è espressa in merito alla richiesta di autorizzazione nei termini seguenti: “Al momento della ri- chiesta le condizioni di autorizzazione devono già essere adempiute. Nella Sua richiesta di autorizzazione molti elementi fanno difetto. In alcuni casi l’istanza stessa menziona il fatto che della documentazione manca e seguirà. Oltre a ciò la società ravvisa evidenti problemi di tenuta della contabilità e di violazioni siste- matiche di carattere penale; ciò che permette di dubitare seriamente che la ga- ranzia di un’attività irreprensibile sia data.” La FINMA chiedeva quindi a B. SA di volerla informare entro e non oltre il 10 settembre se intendeva ritirare sponta- neamente la richiesta di autorizzazione oppure richiedere una decisione formale impugnabile (v. FINMA A pag. 764 e seg.).
14 -
1.4.4 Nel termine prorogato, in data 20 settembre 2010, B. SA ha chiesto alla FINMA,
tra le altre cose, di riesaminare il contenuto e le conclusioni di cui alla sua lettera
del 30 agosto 2010 e di concedergli l’esame degli atti sui quali si fondavano le
accuse contenute nella medesima (v. DFF pag. 034.0184 e segg.).
1.4.5 Il 25 gennaio 2011 ha avuto luogo un incontro tra i rappresentanti di B. SA e la
FINMA. In tale sede quest’ultima ha informato i dirigenti di B. SA che vi erano
ancora aspetti da chiarire e che la situazione doveva ancora essere valutata in-
ternamente. B. SA ha inoltre aderito alla proposta della FINMA di richiedere un
esame da parte di uno specialista indipendente (v. scritto della FINMA del 2 feb-
braio 2011 all’attenzione dell’avv. Bernasconi, FINMA A pag. 836 e segg.). Con
scritto del 3 febbraio 2011 indirizzato alla FINMA, l’avv. Bernasconi ha confer-
mato la sua adesione a tale proposta, chiedendo tuttavia una precisa definizione
del mandato al fine di evitare tempi di esecuzione prolungati, essendo a quel
momento le opportunità concrete di sviluppo di B. SA frenate “per evitare ecces-
sivi sconfinamenti oltre la soglia dei 5 miliardi” (v. FINMA pag. A 838 e seg.). Con
scritto del 1° aprile 2011 B. SA ha chiesto alla FINMA di incorporare tale mandato
in quello da attribuirsi ad una delle società di revisione esterna autorizzate da
parte della FINMA che doveva essere incaricata di pronunciarsi sull’adempi-
mento delle condizioni per ottenere l’autorizzazione. Tale richiesta è stata moti-
vata con riferimento al fatto che il ritardo nell’esame dell’istanza di autorizzazione
stava paralizzando un progetto aziendale molto importante pregiudicandone la
realizzazione (v. FINMA A pag. 840 e seg.).
1.4.6 Il 21 aprile 2011 B. SA ha sollecitato la riattivazione della procedura di autorizza-
zione (v. FINMA A pag. 842 e segg.). In assenza di risposta, con ulteriore istanza
di riesame e di accesso agli atti del 30 maggio 2011 B. SA ha chiesto alla FINMA
di riattivare la procedura di autorizzazione, di riesaminare la decisione, di asse-
gnare un mandato speciale a un incaricato dell’inchiesta e di avere accesso agli
atti (v. FINMA A pag. 848 e segg.). Con scritto dello stesso giorno, la FINMA ha
comunicato a B. SA che gli incaricati dell’inchiesta, sebbene non fossero ancora
entrati in funzione, erano già stati designati da diverso tempo. La FINMA ha
quindi chiesto a B. SA di comunicarle entro il 15 giugno 2011 se era ancora di-
sposta ad accettare l’intervento di uno specialista indipendente, concretamente
degli avv. D. e C. (v. FINMA A pag. 853 e seg.). Con scritto del 1° giugno 2011
entro quale termine gli incaricati dell’inchiesta avrebbero dovuto consegnare il
rapporto e quando B. SA avrebbe ottenuto accesso agli atti (v. FINMA A pag.
855 e seg.).
15 - 1.4.7 Con scritto del 9 giugno 2011 la FINMA ha riassunto il seguito dato alla richiesta di autorizzazione di B. SA fino a quel momento, sottolineando di non avere an- cora emesso alcuna decisione e che l’intervento degli incaricati dell’inchiesta, i quali avrebbero reso il proprio rapporto entro la fine di settembre 2011, costitutiva una possibilità per B. SA di dimostrare che essa adempiva i requisiti per il rilascio di un’autorizzazione. Se, per contro, B. SA fosse stata intenzionata a procedere con la procedura, la FINMA sarebbe stata pronta ad emettere una decisione an- che in tempi rapidi (v. FINMA A pag. 857 e segg.). 1.4.8 In assenza di un’opposizione da parte di B. SA, con decisione del 28 luglio 2011 la FINMA ha nominato gli avv. C. e D. quali incaricati dell’inchiesta ai sensi dell’art. 36 LFINMA (v. FINMA A pag. 871 e segg.). 1.4.9 In data 4 ottobre 2011 gli incaricati dell’inchiesta hanno reso il proprio rapporto (v. FINMA E pag. 1 e segg.), confermando che la soglia dei fr. 5 miliardi è stata ampiamente superata nel 2010, sin dal 30 giugno. Oltre a ciò, nel rapporto ven- gono segnalate svariate irregolarità nell’attività di B. SA. 1.4.10 In data 21 novembre 2011 e 3 gennaio 2012 B. SA ha preso posizione sul rap- porto degli incaricati dell’inchiesta (v. FINMA A pag. 919 e segg. e 1274 e segg.). 1.4.11 Con scritto del 2 marzo 2012 la FINMA ha rammentato a B. SA che, fintanto che nessuna autorizzazione era stata rilasciata, B. SA non poteva svolgere l’attività di commerciante ai sensi della LBVM (v. FINMA A pag. 1330). 1.4.12 Con scritto del 29 marzo 2012 l’avv. Bernasconi ha chiesto formalmente di so- spendere la trattazione della procedura di autorizzazione avviata con istanza del 20 agosto 2010 (v. FINMA A pag. 1331 e seg.). 1.4.13 Con decisione del 7 giugno 2012 (v. DFF pag. 010.0012 e segg.) la FINMA ha infine respinto la richiesta di autorizzazione di B. SA, constatando che quest’ul- tima non adempiva le condizioni per ottenere tale autorizzazione e aveva già esercitato l’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della neces- saria autorizzazione. Più precisamente, la FINMA ha stabilito che al momento dell’introduzione dell’istanza B. SA aveva già superato il volume di transazioni di 5 miliardi di franchi. Secondo la FINMA, nemmeno il requisito dell’attività irre- prensibile era garantito, dal momento che l’istante aveva già commesso diverse irregolarità fornendo informazioni non veritiere e violando le disposizioni della legge sul riciclaggio di denaro del 10 ottobre 1997 (LRD; RS 955.0).
16 - 1.5 Elementi costitutivi oggettivi dell’infrazione 1.5.1 Giusta l’art. 44 LFINMA in vigore all’epoca dei fatti, chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione un’at- tività soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione o registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Il cpv. 2 prevedeva che chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a fr. 250'000.-. Secondo l’art. 10 LBVM in vigore nello stesso periodo, chi intende esercitare l’at- tività di commerciante di valori mobiliari deve ottenere un’autorizzazione della FINMA. Giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. d LBVM, per commercianti di valori mobiliari si intendono le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, agendo per proprio conto in vista di una rivendita a breve scadenza, oppure per conto di terzi, acqui- stano e alienano a titolo professionale valori mobiliari sul mercato secondario, li offrono al pubblico sul mercato primario o creano essi stessi derivati e li offrono al pubblico. L’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mo- biliari (OBVM; RS 954.11) prevede che sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve sca- denza valori mobiliari. 1.5.2 Nella presente fattispecie, considerato che la qualificazione di B. SA quale com- merciante di valori mobiliari a titolo professionale, a breve scadenza e per conto proprio ai sensi dell’art. 10 LBVM non è mai stata oggetto di contestazioni, q uesta Corte non ritiene necessario ripercorrere punto per punto i criteri che definiscono l’attività svolta a titolo professionale, per proprio conto e a breve scadenza, indi- cati nella Circolare FINMA 2008/5 del 20 novembre 2008. Invece, come vedremo più avanti, è di importanza centrale citare quanto previsto dalla nota marginale 23 della Circolare FINMA 2008/5, secondo cui “soggiace alla Legge sulle borse unicamente il commerciante per conto proprio che come tale effettua operazioni in valori mobiliari per un importo lordo (cifra d’affari) su- periore a 5 miliardi di franchi svizzeri all’anno”. 1.5.3 Come già rilevato dalla prima Corte, la decisione della FINMA del 7 giugno 2012 – confermata prima dal TAF (DTAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile
17 - miliardi di franchi negli anni 2010 (a far tempo dal 24 maggio), 2011 e nella prima parte del 2012 (dal 1° gennaio al 7 giugno), è dunque vincolante per questa Corte. Nello specifico, i volumi delle transazioni di B. SA che sono stati accertati dalla FINMA, in riferimento al periodo summenzionato, sono i seguenti (v. sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.2.1): − nel 2010: fr. 18'511'688'403.- (fr. 11'399'217'606.- in proprio senza G. e fr. 7'112'470'796.- in proprio con piattaforma G.); − nel 2011: fr. 15'922'398'611.- (fr. 8'687'471'239.- in proprio senza G. e fr. 7'234'927'372.- in proprio con piattaforma G.); − nel 2012: fr. 5'666'019'902.- (fr. 3'055'586'956.- in proprio senza G. e fr. 2'610'432'946.- in proprio con piattaforma G.). Per chiarezza, occorre precisare che la questione di sapere quali contrattazioni sarebbero da considerare nel computo del limite di 5 miliardi di franchi è stata esaustivamente vagliata sia dal TAF che dal Tribunale federale. È stato infatti accertato – in maniera vincolante per questa Corte – che nel computo del volume di negoziazioni vanno considerate tutte le transazioni effettuate dalla società per conto proprio, comprese quelle effettuate su titoli esteri (v. sentenza del TAF B- 5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.2.; sentenza del TF 2C_455/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 5). 1.5.4 Anche la questione della legalità della soglia del volume di transazioni (fr. 5 mi- liardi) prevista dalla Circolare FINMA 2008/5 del 20 novembre 2008 è stata va- gliata sia dal TAF che dal Tribunale federale. In estrema sintesi è stato infatti stabilito – in maniera vincolante per questa Corte – che tale volume di transazioni annue quale presupposto dell’obbligo di autorizzazione è pienamente conforme alla volontà del legislatore di sottomettere ad autorizzazione l'attività del commer- ciante di valori mobiliari per conto proprio a partire da un determinato volume di affari, di entità tale da potere mettere in pericolo il buon funzionamento del mer- cato (v. sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 consid. 2.1; sentenza del TF 2C_455/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 3 e 4). L’appellante sostiene tuttavia che tale accertamento sia valido unicamente in am- bito amministrativo. Egli lamenta infatti una violazione del principio di legalità nel contesto penale, ritenendo che la Circolare FINMA 2008/5 non possa costituire una valida base legale per condannare un soggetto che non ha rispettato la so- glia dei fr. 5 miliardi. Tale criterio, a dire dell’appellante, dovrebbe quantomeno
18 - essere inserito in un’ordinanza federale che disciplina l’attività di commerciante di valori mobiliari (v. arringa, pag. 3 e seg.). Giusta l'art. 1 CP, una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena. Il principio della legalità ("nulla poena sine lege") è esplicitamente previsto pure dall'art. 7 CEDU. Esso deriva inoltre dagli art. 5 cpv. 1, 9 e 164 cpv. 1 lett. c Cost. Il principio è violato quando una persona è perseguita penalmente per una fattispecie che la legge non puni- sce, quando l'atto che le è rimproverato è sì sanzionato dalla legge ma la stessa non può essere ritenuta valida, oppure ancora quando l'applicazione del diritto penale a un determinato atto risulta da un'interpretazione della norma penale che eccede quanto ammissibile alla luce dei principi generali del diritto penale (DTF 138 IV 13 consid. 4.1 e riferimenti). Nel caso concreto, la censura di violazione del principio della legalità risulta in- fondata. La base legale della condanna impugnata non risiede infatti nella Circo- lare FINMA 2008/5, bensì nei combinati art. 44 LFINMA e 10 vLBVM. Mentre l’art. 10 vLBVM sanciva in modo incontrovertibile l’obbligo dell’autorizzazione per l’esercizio professionale dell’attività di commerciante di valori mobiliari, l’art. 44 LFINMA prevedeva esplicitamente la punibilità per chiunque esercitasse un’atti- vità senza autorizzazione (v. sopra, consid. 1.5.1). Con l’introduzione del limite di 5 miliardi di franchi, la FINMA ha esonerato dall’obbligo di autorizzazione i commercianti di valori mobiliari che agiscono per proprio conto senza raggiun- gere un valore di negoziazioni ritenuto suscettibile di mettere in pericolo il buon funzionamento del mercato. La soglia numerica prevista dalla circolare costitui- sce quindi un allentamento dell’obbligo di ottenere un’autorizzazione previsto dalla LBVM. In assenza di tale limite, ogni commerciante per conto proprio di valori mobiliari ai sensi dell’art. 10 vLBVM sarebbe infatti sottoposto all’obbligo di autorizzazione, a prescindere dal volume di contrattazioni effettivamente rag- giunto (cfr. sentenza del TAF B-5051/2012, B-3142/2012 del 10 aprile 2014 con- sid. 2.1.3). Pertanto, considerato che la base legale della condanna oggetto di appello è costituita dagli art. 44 LFINMA e 10 vLBVM e quindi da leggi in senso formale, il principio della legalità è senza dubbio rispettato (cfr. Basler Kommentar, Strafre- cht I, n. 28 ad art. 1; cfr. anche sentenza del TF 6B_564/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 3.1). 1.5.5 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, questa Corte non può che constatare che B. SA ha ampiamente superato la soglia di 5 miliardi di franchi negli anni 2010 (a far tempo dal 24 maggio), 2011 e nella prima parte del 2012 (dal 1° gennaio al 7 giugno), fatto che per altro non è contestato dalle parti.
19 - Di conseguenza, B. SA necessitava dell’autorizzazione della FINMA ai sensi dell’art. 10 vLBVM al più tardi a partire dal 2010. Non disponendo della necessa- ria autorizzazione, B. SA ha pertanto esercitato l’attività di commerciante di valori mobiliari a titolo professionale dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012 adempiendo gli elementi costitutivi oggettivi dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM. 1.6 Responsabilità di A. Per quanto concerne la responsabilità di A. ai sensi dell’art. 6 DPA, questa Corte rinvia, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto esposto al consid. 5 dalla prima Corte. La condotta di B. SA è senza dubbio imputabile a A. giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 DPA. Quest’ultimo, nel periodo che qui interessa, era infatti membro (e presidente dal 7 febbraio 2011 al 15 luglio 2011) del Consiglio di amministrazione di B. SA, oltre che CEO e azionista. 1.7 Aspetto soggettivo del reato 1.7.1 Dal profilo soggettivo, si pone la questione di sapere se A. abbia agito intenzio- nalmente, oppure per negligenza. 1.7.2 Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP): in questo caso il reato è commesso con dolo eventuale. La coscienza esatta affinché l’intenzione sia data implica unicamente che l’autore conosca gli elementi oggettivi costitutivi del reato; la consapevolezza dell’illiceità o della punibilità di un atto non è una com- ponente dell’intenzionalità (DTF 115 IV 219 consid. 4; 104 IV 175 consid. 4a). Ai sensi dell’art. 12 cpv. 3 CP, commette invece per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. Perché vi sia negligenza oc- corre innanzitutto che l’autore violi i doveri di prudenza che gli incombevano se- condo le circostanze al fine di non eccedere i limiti di un rischio ammissibile. In secondo luogo è necessario che l’autore non abbia prestato la necessaria atten- zione, rispettivamente non abbia intrapreso tutti gli sforzi necessari che si pote- vano esigere da lui per l’adempimento dei propri doveri. Un comportamento viola il dovere di prudenza allorquando l’autore, al momento dei fatti, tenuto conto delle sue conoscenze e capacità, avrebbe potuto scorgere le conseguenze del suo comportamento. La portata del dovere di diligenza viene esaminata in funzione della situazione personale dell’autore, e meglio delle sue conoscenze e capacità. La prevedibilità soggettiva è quindi determinante perché se l’agente dispone di
20 - particolari conoscenze, esperienze o capacità, si può a maggior ragione esigere che egli rispetti i doveri di diligenza (RIKLIN, Schweizerisches Strafrecht, Allge- meiner TeiI, 3a ediz., n. 51). 1.7.3 Nel caso concreto, è indubbio che A. sapesse che l’attività di B. SA consisteva prevalentemente nel commercio di valori mobiliari a titolo professionale, a breve scadenza e per conto proprio ai sensi dell’art. 10 vLBVM. Fatto, questo, che non è mai stato messo in discussione dall’appellante. Per quanto attiene invece alla soglia dei 5 miliardi di franchi, l’imputato sostiene di non aver mai inteso e nemmeno voluto superarla (v. sopra, consid. 1.2). A questo proposito, considerato che la conoscenza quale componente dell’inten- zione richiede soltanto che l’autore conosca gli elementi costitutivi oggettivi del reato, occorre porsi il quesito di sapere se l’imputato fosse stato consapevole dell’attività svolta da B. SA, di principio vietata, il cui esercizio richiede un’auto- rizzazione. Come indicato in precedenza (v. sopra, consid. 1.6), A. non solo era membro del Consiglio di amministrazione, ma anche organo operativo di B. SA. Dirigendo l’attività operativa della società, egli era senza dubbio al corrente del volume complessivo delle transazioni da essa effettuate. Nell’istanza di autoriz- zazione del 20 agosto 2010, per altro sottoscritta dallo stesso A. unitamente a F., è indicato chiaramente che, visto l’andamento positivo dell’attività (che dal 2006 al 2009 era passata da un volume annuo di transazioni di fr. 2.7 a 4.8 miliardi), era ormai prossimo il superamento del volume dei 5 miliardi di franchi. Questa progressione, come ben spiegato dall’imputato nell’ambito dei dibattimenti di se- condo grado (v. verbale d’interrogatorio del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.013) è stata voluta e programmata con la continua acquisizione di nuovo personale. Non avendo intrapreso alcunché per limitare l’operatività della so- cietà, l’imputato ha senza dubbio preso in considerazione il rischio che il volume complessivo delle transazioni superasse la soglia dei fr. 5 miliardi. Così facendo, egli ha agito perlomeno con dolo eventuale. Questa Corte ritiene che tutte le altre censure sollevate dall’appellante (v. sopra, consid. 1.2), debbano essere raggruppate e trattate congiuntamente nell’ambito dell’esame dell’errore sull’illiceità. 1.7.4 Pertanto, viste le considerazioni che precedono, anche gli elementi costitutivi soggettivi dell’art. 44 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM risultano adem- piuti.
21 - 1.8 Errore sull’illiceità (art. 21 CP) 1.8.1 L’appellante sostiene di essere stato convinto, all’epoca dei fatti, che le transa- zioni (commercio di valori mobiliari) effettuate su valori mobiliari esteri non an- dassero considerate nel computo del volume di negoziazioni, poiché si trattava di transazioni esonerate dall’obbligo di dichiarazione da effettuare ad una borsa svizzera secondo la Circ. FINMA 2008/11 che non perturbano il mercato sviz- zero. Di conseguenza, ritenuto che il 98% dell’attività di B. SA veniva effettuata su titoli esteri, A. invoca a propria discolpa di non aver saputo di agire in maniera illecita. A sostegno della propria tesi, l’appellante adduce anche che, all’epoca dei fatti, le norme riguardanti il calcolo dei volumi non erano chiare e che i pro- fessionisti da lui interpellati in merito, compresa la FINMA, non sono stati in grado di dargli una risposta univoca (v. sopra, consid. 1.2; interrogatorio dell’appellante del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.011 e segg.). 1.8.2 Giusta l’art. 21 CP, si trova in stato di errore sull’illiceità chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente; in tale evenienza, l’autore non agisce in modo colpevole. Se l’errore era evitabile, il giudice attenua la pena. A differenza dell’errore sui fatti, l’errore sull’illiceità concerne la situa- zione nella quale l’autore ha agito avendo conoscenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione, ma essendo convinto di agire in modo lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1 e 3.2.2; 115 IV 162 consid. 3; sentenze del TF 6S.390/2000 del 5 settembre 2000 consid. 2; 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008 consid. 4.5). L’autore in tal caso agisce in maniera intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento come lecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). Il diritto svizzero parte dal presupposto che occorre avere coscienza dell’illiceità di un atto affinché lo stesso sia punibile (DTF 129 IV 238 consid. 3.2.1). L’autore deve tuttavia attivarsi per conoscere la legge. Inoltre, nel caso di settori tecnici o sottoposti ad autorizzazione, l’autore è tenuto ad informarsi presso la competente autorità (sentenza del TF 6B_1035/2009 del 26 agosto 2010 consid. 2.2.3; sen- tenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 consid. 4.9.1). La sua ignoranza gli permette di discolparsi unicamente in casi eccezionali (DTF 129 IV 238 consid. 3.1). L’errore sull’illiceità deve pertanto essere ammesso in maniera restrittiva (T HALMANN, Commentaire romand, 2009, n. 9 ad art. 21 CP). Lo stesso non viene riconosciuto allorquando l’autore dubitava, o avrebbe dovuto dubitare dell’illiceità del suo comportamento (sentenza del TPF SK.2017.11 del 17 ottobre 2017 con- sid. 4.9.1). 1.8.3 Nel caso concreto, è pacifico che A. sapeva del contenuto della circolare FINMA 2008/5 e quindi della necessità di ottenere un’autorizzazione per poter effettuare
22 - delle transazioni per un importo lordo superiore ai 5 miliardi di franchi all’anno (v. scritto del 25 giugno 2010 con il quale B. SA comunicava alla FINMA di essere in procinto di sottoporle un’istanza di autorizzazione, segnalando che la società avrebbe raggiunto a breve la soglia di fr. 5 miliardi). Egli riteneva però che queste norme non fossero applicabili a B. SA in quanto commerciava prevalentemente valori mobiliari esteri. A. è rimasto ancorato a questa convinzione, nonostante il legale che l’ha assistito nell’ambito della pratica presso la FINMA l’abbia solleci- tato e convinto a richiedere formalmente l’istanza di autorizzazione necessaria a B. SA per l’esercizio della propria attività di commerciante di valori mobiliari a titolo professionale. Questa Corte si è quindi chinata sul quesito centrale di sapere se l’imputato avesse motivi oggettivamente sufficienti per ritenere che le transazioni effettuate su valori mobiliari esteri non fossero da considerare nel computo del volume di negoziazioni. Per prevalersi con successo di un errore sull’illiceità ai sensi dell’art. 21 CP non basta infatti ignorare il carattere illecito di un determinato com- portamento, ma è anche indispensabile che l’interessato abbia avuto delle ragioni sufficienti per credere di agire nella legalità (STF 6B_339/2015 del 16 giugno 2015 consid. 3). Ciò che – di tutta evidenza – non è il caso nella presente fatti- specie, in cui l’appellante, in base all’insieme delle concrete circostanze, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla legalità del suo comportamento (cfr. STF 1C_333/2014 del 23 settembre 2014 consid. 4.2). Al riguardo occorre anzitutto rilevare che con istanza di autorizzazione del 20 agosto 2010, B. SA ha esplici- tamente chiesto alla FINMA, “al fine di evitare ogni fraintendimento”, se le opera- zioni svolte tramite la piattaforma telematica di Banca G. fossero da includere nel calcolo dei volumi lordi. In data 30 agosto 2010 la FINMA ha avvertito la società che prima facie le condizioni di autorizzazione non sembravano essere adem- piute, chiedendole se intendeva ritirare la richiesta oppure se pretendeva una decisione formale. Mai, nel corso dei successivi scambi di corrispondenza o in occasione dell’incontro del 25 gennaio 2011, la FINMA ha garantito alla società che determinate contrattazioni non rientrassero nel calcolo del volume lordo an- nuo. L’appellante si contraddice laddove, da un lato, afferma di essere stato sicuro che le transazioni su titoli esteri non andassero considerate e, dall’altro, ammette di aver acconsentito a che venisse presentata un’istanza di autorizzazione alla FINMA affinché quest’ultima potesse chiarire tale aspetto, sul quale nessuno dei professionisti interpellati gli aveva dato una risposta univoca (v. verbale d’inter- rogatorio del 24 novembre 2021, TPF pag. 14.731.014 e segg.; verbale d’inter- rogatorio del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.011 e segg.). Non avendo ri- cevuto alcun chiarimento in merito al calcolo del volume delle transazioni, né dalla FINMA, né dai professionisti interpellati, egli non poteva ritenersi sicuro
23 - della propria interpretazione della normativa in questione. Considerato che erano state evidenziate delle problematiche che ostacolavano la concessione dell’au- torizzazione, egli non poteva nemmeno ritenere che vi fosse un silenzio qualifi- cato da parte della FINMA. In attesa di ricevere una formale decisione scritta da parte della FINMA, la prudenza doveva essere d’obbligo e l’appellante avrebbe quindi dovuto adottare tutte le misure necessarie per contenere tale volume al di sotto della soglia dei fr. 5 miliardi, nel dubbio computando tutte le transazioni nel calcolo del volume. Per sua stessa ammissione e come emerge per altro dagli atti, A. non disponeva invece di alcuna decisione ufficiale in questo senso. In queste circostanze, egli non può dedurre nulla in suo favore dai silenzi dell’or- gano di revisione, così come dal comportamento della FINMA, ai suoi occhi dila- torio. A questo proposito si osserva anche che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, la FINMA non era tenuta, nelle more di procedura, ad esprimersi in merito al calcolo del volume delle transazioni e ad intimare a B. SA di rimanere sotto il limite dei 5 miliardi di franchi. Pertanto, considerato che l’errore sull’illiceità deve essere ammesso in maniera restrittiva e che non viene riconosciuto quando l’autore dubitava (o avrebbe do- vuto dubitare) dell’illiceità del suo comportamento (v. sopra, consid. 1.8.1), le condizioni per poter riconoscere a A. un errore sull’illiceità non sono manifesta- mente date. 1.8.4 Viste tutte le considerazioni che precedono, A. deve essere ritenuto colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della ne- cessaria autorizzazione nel periodo dal 24 maggio 2010 al 7 giugno 2012, in vio- lazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM.
24 - dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, se- condo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la le- sione. Il nuovo art. 47 CP conferisce al giudice un ampio margine di apprezza- mento. Il giudice deve indicare nella sua decisione quali elementi, relativi al reato e al suo autore, sono stati presi in considerazione per fissare la pena, in modo tale da garantire maggiore trasparenza nella commisurazione della pena, facili- tandone il sindacato nell’ambito di un’eventuale procedura di ricorso (sentenza del TF 6B_207/2007 del 6 settembre 2007 consid. 4.2). Il giudice non è obbligato ad esprimere in cifre o in percentuali l’importanza attribuita a ciascuno degli ele- menti citati, ma la motivazione del giudizio deve permettere alle parti e all’autorità di ricorso di seguire il ragionamento che l’ha condotto ad adottare il quantum di pena pronunciato (cfr. DTF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 3.6). 2.3 Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da con- siderare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la re- prensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurispru- denza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a peri- colo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circo- stanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).
25 - 2.4 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge fede- rale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 con- sid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codifi- cato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 2.5 Giusta l’art. 48 lett. e CP, il giudice attenua la pena se questa ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto una buona condotta. Questa circostanza attenuante è in ogni caso data se sono trascorsi i due terzi del termine di prescrizione dell’azione penale (DTF 132 IV 1 consid. 6.2). Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima com- minata (art. 48a cpv. 1 CP) e può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun ge- nere di pena (art. 48a cpv. 2 CP).
26 - 2.6 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 42 cpv. 1 CP). Oltre ad una pena sospesa condizionalmente, può essere inflitta una multa ai sensi dell’art. 106 CP (art. 42 cpv. 4 CP) quando ciò appare necessario per san- zionare – in un’ottica di prevenzione generale e speciale – adeguatamente ed in modo tangibile la colpa del condannato (sentenze del TF 6B_756/2018 del 15 novembre 2018, consid. 2.2.; 6B_835/2018 dell’8 novembre 2018, consid. 3.2). 2.7 Nel caso concreto, A. è riconosciuto autore colpevole di esercizio dell’attività di commerciante di valori mobiliari senza disporre della necessaria autorizzazione, in violazione dell’art. 44 cpv. 1 LFINMA in relazione con l’art. 10 vLBVM. Reato, questo, punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2.8 Occorre, dunque, determinare la colpa di A. in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze ogget- tive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la de- terminazione dell’intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate – a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata – le circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55 consid. 5.4). 2.9 Per quanto concerne le circostanze oggettive dell’infrazione, questa Corte rileva anzitutto una certa costanza da parte di A. nel delinquere, considerato che nel presente caso l’attività illecita è durata più di due anni. A carico di A. vi è anche il fatto che in tale periodo, la soglia di fr. 5 miliardi è stata superata in maniera importante. Dal profilo soggettivo si rileva, a sfavore di A., che all’epoca dei fatti egli aveva una situazione patrimoniale stabile, per cui avrebbe potuto facilmente evitare di delinquere. Quale fattore attenuante occorre invece considerare che A. ha agito perlomeno con dolo eventuale (T RECHSEL/THOMMEN, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Paxiskommentar, 3a ediz., 2018, n. 20 ad art. 47 CP). Inoltre, anche questa Corte ritiene importante considerare, a favore di A., il fatto che la decisione della FINMA è stata emessa solo il 7 giugno 2012, ovvero quasi due anni dopo la presentazione dell’istanza di autorizzazione del 20 agosto 2010. Tenuto conto delle predette circostanze, anche questa Corte, così come la Corte di prima istanza, considera la colpa di A. come non più lieve, ritenendo adeguata una pena pecuniaria di base di 240 aliquote giornaliere.
27 - 2.10 Per quanto attiene alle circostanze personali legate all’autore, si rileva che la sua situazione personale e patrimoniale è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a quanto constatato dal giudice di prima istanza (cfr. formulario sulla situazione personale e finanziaria dell’imputato, CAR pag. 6.401.003 - 005; verbale d’inter- rogatorio del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.003 e segg.) tranne per il fatto che A. non vive più a Londra nell’appartamento di proprietà del figlio. In occa- sione dei dibattimenti d’appello egli ha infatti riferito di essersi trasferito dalla figlia a Roma a causa di problemi di salute (v. CAR pag. 7.400.003). Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero dell’imputato, risulta pendente, a suo carico, un’inchiesta condotta dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per titolo di riciclaggio di denaro aggravato e amministrazione infedele (v. CAR pag. 6.401.018). Tuttavia, considerato che si tratta di una procedura tuttora pendente, per l’imputato vale la presunzione d’innocenza. L’atteggiamento processuale assunto da A., pur indicando una certa tendenza a non assumersi la responsabilità della propria condotta, deve essere considerato in maniera neutra nell’ambito della commisurazione della pena. Le circostanze legate alla persona dell’imputato non impongono nel caso con- creto adeguamenti della pena. Tuttavia, considerato il lungo tempo trascorso dai fatti – occorsi fra il 24 maggio 2010 e il 7 giugno 2012, vale a dire più di 10 anni or sono, durata che addirittura eccede quella del termine di prescrizione dell’azione penale di sette anni – e la buona condotta tenuta da A. da allora (in virtù del principio in dubio pro reo), la pena comminata all’imputato va attenuata in modo considerevole giusta l’art. 48 lett. e CP. Alla luce di quanto sopra esposto, anche questa Corte considera adeguata una pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere. 2.11 Per quanto concerne l’ammontare dell’aliquota giornaliera, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che deve essere fissato partendo dal reddito dell’autore definito su scala giornaliera (cfr. sentenze del TF 6B_845/2009 dell’11 gennaio 2010 consid. 1; 6B_541/2007 del 13 maggio 2008 consid. 6.4, DTF 134 IV 60 consid. 6). Questa Corte ha quindi considerato il reddito che l’imputato ha indicato di perce- pire dal figlio (v. verbale d’interrogatorio del 24 novembre 2022, CAR pag. 7.400.010), di mensili EUR 1'500.-, al quale è stata operata una deduzione di EUR 183.- mensili per l’assicurazione malattia (che stando a quanto dichiarato dall’imputato corrisponde a EUR 2'200.- annuali, v. CAR pag. 7.400.009). Non sono invece state operate altre deduzioni, dal momento che A. ha dichiarato di
28 - abitare presso la figlia e di spendere “veramente poco” (v. CAR pag. 7.400.003 e 006). Inoltre, stando alle sue dichiarazioni, i contributi di mantenimento nei con- fronti della ex moglie e di uno dei suoi figli non vengono realmente pagati (v. CAR pag. 7.400.004). Questa Corte ha pure tenuto in considerazione sia la sostanza che i debiti dichiarati dall’imputato (v. CAR pag. 7.400.003 e segg.), come pure la costante prassi del TPF, giungendo alla conclusione che un importo di fr. 40.- ad aliquota è adeguato alla situazione patrimoniale attuale dell’imputato. 2.12 Come già ritenuto in prima istanza, le condizioni formali per ammettere A. al be- neficio della condizionale ai sensi dell’art. 42 CP sono pacificamente date. Non vi sono inoltre elementi che ostacolano la formulazione di una prognosi favore- vole. La sospensione della pena può essere dunque concessa, impartendo un periodo di prova di due anni, senz’altro sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. 2.13 Per quanto concerne infine la richiesta del DFF di infliggere all’imputato una pena accessoria, questa Corte ritiene che, sulla base di tutte le considerazioni che precedono, non vi siano elementi nel caso concreto che permettano di conclu- dere che una pena aggiuntiva sia necessaria.
29 - Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF). 3.2 Spese d’istruzione e spese procedurali di prima istanza 3.2.1 Con sentenza SK.2020.16 del 15 dicembre 2021 la Corte penale del TPF ha condannato l’imputato al pagamento delle spese procedurali in ragione di fr. 5' 500.- (fr. 3'500.- quale emolumento di istruttoria e rappresentazione dell’ac- cusa e fr. 2'000.- quale emolumento per il procedimento di prima istanza) (v. sen- tenza impugnata, consid. 13.3). 3.2.2 Siccome questa Corte ha confermato la colpevolezza dell’appellante per il reato ritenuto in prima istanza, anche la decisione sulle spese procedurali stabilita dal primo giudice deve essere confermata (cfr. art. 428 cpv. 3 CPP). Non può essere mosso alcun rilievo neppure alla decisione del primo di giudice di compensare le spese procedurali con le pretese d’indennizzo in applicazione dell’art. 442 cpv. 4 CPP, che viene dunque confermata. 3.3 Spese della procedura d’appello Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (v. sopra, consid. 3.1), questa Corte ritiene adeguato un emolumento complessivo di fr. 2'800.-, da porre interamente a carico dell’ap- pellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Vero è che anche le censure del MPC sono state in parte respinte. Questa Corte ritiene tuttavia che tali censure abbiano un peso marginale rispetto a quelle dell’appellante, il quale può essere considerato re- sponsabile dell’avvio della presente procedura d’appello (il MPC ha unicamente interposto appello incidentale).
30 -
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Maurizio Albisetti Bernasconi Leda Ferretti
Copia a (brevi manu):
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a:
Ricorso al Tribunale federale
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale penale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammissibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14. Secondo l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione : 24 marzo 2023