Sentenza del 4 novembre 2025 Corte d’appello Composizione Giudici Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio giudicante, Maria-Antonella Bino e Katharina Giovannone-Hof- mann, Cancelliera Chiara Rossi Parti A., difeso dall'avv. di fiducia Andrea Bersani, appellante / imputato
contro MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, rappre- sentato dal Procuratore federale Sergio Mastroianni appellato / pubblica accusa
B., rappresentato dall'avv. Nicolò Manna, appellato / accusatore privato
Oggetto
Appello integrale del 23 giugno 2025 contro la sen- tenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2024.45 del 3 marzo 2025
Abuso di autorità e lesioni semplici B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: C A . 20 25. 12
2 - Fatti: A. Cronistoria del processo e sentenza di primo grado A.1 Il 31 maggio 2023, a seguito di una segnalazione di aggressione/violenza pre- sentata da B. nell'ambito di una visita al Pronto Soccorso dell'Ospedale Regio- nale di Lugano, il Ministero Pubblico della Repubblica e Cantone Ticino (di se- guito: MP-TI) ha aperto un'istruzione contro ignoti agenti dalla Polizia dei Tra- sporti per titolo di abuso di autorità, disponendo la perquisizione dei sistemi di videosorveglianza della stazione ferroviaria di [...] e del treno S10 [...] alla data 30 maggio 2023 tra le ore 15:10 e le ore 16:35, e il sequestro delle fotografie rilevate dal sistema di videosorveglianza (MPC pag. 5-2023.06.12-1.4). A.2 In data 2 giugno 2023, B., citato a comparire dalla Polizia Cantonale ticinese, ha sporto querela costituendosi accusatore privato in relazione al suo fermo effet- tuato dalla Polizia dei Trasporti in data 30 maggio 2023 a [...] (MPC pag. 5- 2023.06.12-1.19). A.3 Il 12 giugno 2023, il MP-TI ha richiesto al Ministero Pubblico della Confedera- zione (di seguito: MPC) di assumere la gestione del procedimento penale, richie- sta che è stata confermata dal MPC il 28 giugno 2023 (MPC pag. 5-2023.06.12- 1.1; MPC pag. 2-2023.06.28-1.1). A.4 Il 24 luglio 2023 il MPC ha ordinato l'estensione dell'istruzione penale nei con- fronti di A. per titolo di abuso di autorità, lesioni semplici e vie di fatto (MPC pag. 1-2023.07.24-1.1). A.5 Con decreto di riunione e d’accusa del 20 giugno 2024 il MPC ha assunto l'istru- zione e il giudizio della causa penale e ha ritenuto A. colpevole dei reati di abuso di autorità e lesioni semplici. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 140.– cadauna, per complessivi CHF 9'800.--, so- spesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. Oltre a ciò, A. è stato condannato al pagamento di una multa di CHF 1’000.– e gli sono stati posti a carico i costi del procedimento pari a CHF 500.–. Le pretese di natura civile di B. sono invece state rinviate al competente foro civile (MPC pag. 3-2024.06.20-1). Sempre il 20 giugno 2024, il MPC ha abbandonato il procedimento condotto con- tro ignoti (MPC pag. 3-2024.06.20-2). A.6 In data 27 giugno 2024 A. ha interposto opposizione avverso il citato decreto d’accusa (MPC pag. 3-2024.06.27-1.1). Il 29 luglio 2024 il MPC ha confermato il decreto d’accusa e lo ha trasmesso al Tribunale penale federale (in seguito: TPF)
3 - giusta gli art. 355 cpv. 3 e 356 cpv. 1 CPP con la relativa opposizione (TPF pag. 3.100.001-002). A.7 Con sentenza SK.2024.45 del 3 marzo 2025 la Corte penale del TPF (in seguito: Corte penale) ha riconosciuto A. autore colpevole di abuso di autorità (art. 312 CP; dispositivo n. 1.1) e lesioni semplici (art. 123 CP; dispositivo n. 1.2), condan- nandolo a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 150.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (dispositivo n. 2). Egli è inoltre stato condannato al pagamento delle spese procedurali pari a com- plessivi CHF 1'500.-- (dispositivo n. 3), così come al pagamento di CHF 9'300.-- in favore di B. a titolo di partecipazione alle spese legali. Per ogni altra pretesa B. è stato rinviato al competente foro civile (dispositivo n. 4). A fronte dell’esito della procedura, la pretesa a titolo di indennizzo presentata da A. è stata respinta (dispositivo n. 5). A.8 Il dispositivo della sentenza è stato letto in udienza pubblica in data 3 marzo 2025, con succinta motivazione orale ai sensi dell’art. 84 cpv. 1 CPP e consegna alle parti (TPF pag. 3.720.009 seg.). A.9 In data 10 marzo 2025 A. ha annunciato appello ai sensi dell’art. 399 cpv. 1 CPP avverso la sentenza della Corte penale (TPF pag. 3.940.001). B. Procedura di appello B.1 A seguito della notificazione della sentenza motivata, avvenuta in data 23 giu- gno 2025 (CAR pag. 1.100.075), in medesima data A. (in seguito: imputato) ha inoltrato la propria dichiarazione d’appello alla Corte d’appello del TPF (in se- guito: Corte d’appello; CAR pag.1.100.076 segg.). B.2 L’imputato ha postulato le seguenti conclusioni, indicando anche di non avere ulteriori istanze probatorie (CAR pag. 1.100.076-078): Con la presente dichiarazione di appello si intendono appellare i seguenti punti 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 e 5. Pertanto si chiede che la suddetta decisione venga riformata come segue.
L’accusatore privato ha invece formulato le seguenti conclusioni (CAR pag. 5.100.008-009; CAR pag. 5.200.045): 5. La conferma integrale della sentenza di primo grado, con la condanna dell’imputato per entrambi i reati. 6. La conferma della condanna dell’imputato al pagamento di CHF 9’300.-- in favore dell’accusatore privato a titolo di indennità per le spese legali sostenuto nel procedi- mento di primo grado. 7. La condanna dell’imputato a rifondere all’accusatore privato le spese legali derivanti dal procedimento d’appello, come da nota professionale.
9 - stato abbia compromesso la loro percezione dei fatti. Infatti, sin dalla descrizione dell’incontro avvenuto sul treno, e anche nel resoconto delle fasi successive, le dichiarazioni rese dai tre ragazzi risulterebbero sostanzialmente convergenti e coerenti e supportate da riscontri oggettivi (sentenza SK.2024.45 consid. 7.3.4). 2.2 Per quanto avvenuto sulla banchina del binario tre della stazione di [...], l’istanza precedente ha evidenziato che, dalle videocamere interne al vagone (cfr. regi- strazioni video, VehType 412_Kamera 23) si evince che: alle ore 15:14:11 escono dal vagone l’accusatore privato e l’imputato; alle ore 15:14:18 l’imputato torna sulla soglia del vagone da solo; alle ore 15:14:28 egli esce nuovamente dal vagone; poco dopo, all’incirca alle 15:14:38, si intravvede del movimento attra- verso i vetri del vagone; alle ore 15.14.48 il movimento (verosimilmente la collut- tazione) sembra terminare, e la verosimile posizione dell’accusatore privato è sdraiata a terra, sul perron. Poiché le dichiarazioni al soggetto di tutte le persone sentite risultano coerenti, la prima Corte ha ritenuto accertato che dopo tale fase, l'accusatore privato si è ritrovato a terra per mano del qui imputato, venendo poi ammanettato. Sulla base dei referti medici e dei video di sorveglianza, ha anche ritenuto che l'accusatore privato abbia riportato delle lesioni e perso il piercing al sopracciglio dopo l'intervento dell'imputato. Le versioni dei presenti sarebbero inoltre inequivocabilmente concordi quanto al fatto che “la messa a terra” da parte dell’imputato sarebbe intervenuta a seguito dell'affermazione “che cazzo vuoi”, proferita dall’accusatore privato. Ciò sarebbe sostenuto non solo da C. e, indiret- tamente, dall’accusatore privato, ma anche dalle stesse dichiarazioni rese in fase istruttoria dall’imputato. La prima Corte ha quindi esaminato se l'accusatore pri- vato è finito a terra a causa di una percossa (ovvero di una sberla a mano aperta) – come sostenuto dall’accusatore privato e dal teste C. – o di una manovra da manuale, come invece sostenuto dall’imputato. Il giudice di prime cure ha in primo luogo osservato come dalle registrazioni video risulti inequivocabile che C. si trovasse all'esterno del convoglio già diversi secondi prima dell'arrivo di D. e E. Il testimone avrebbe quindi assistito direttamente agli eventi, ciò che rende- rebbe la sua deposizione significativa, trattandosi della sola persona presente al momento dei fatti oltre all'imputato e all'accusatore privato. La prima Corte ha ritenuto sincere e credibili le dichiarazioni di C. e dell’accusatore privato, mentre diversi elementi hanno indotto la Corte penale a nutrire seri dubbi sulla dinamica dell'atterramento fornita dall’imputato. Secondo l’istanza precedente, le circo- stanze del caso indicherebbero che l’accusatore privato avrebbe risposto in modo offensivo all’imputato, ciò che avrebbe condotto alla sua reazione impul- siva e repentina, ossia a colpirlo con una sberla a mano aperta, compatibilmente a quanto sostenuto dall’unico testimone presente. A supportare questa interpre- tazione vi sarebbe anche la deposizione di E., la quale, pur non essendo stata direttamente presente al momento della manovra, ha riferito di aver udito un forte rumore mentre si accingeva a lasciare la carrozza. Tale rumore sarebbe
10 - conciliabile con una sberla avente quale conseguenza una rovinosa caduta a terra, ma non con un contenimento al suolo mediante una manovra di chiave al gomito, la quale sarebbe finalizzata a immobilizzare la persona in modo control- lato. L’istanza precedente ha dunque ritenuto che sulla banchina n. 3 della sta- zione di [...], l'accusatore privato è stato colpito al volto con una sberla a mano aperta dall’imputato in risposta ad un'ingiuria, per poi finire a terra e venire am- manettato (sentenza SK.2024.45 consid. 7.4.5). 2.3 Con riferimento al tragitto dalla banchina agli uffici della Polizia dei trasporti presso la stazione di [...] la prima Corte ha invece concluso che, sulla base delle dichiarazioni concordanti e delle registrazioni video, non vi sarebbero dubbi sullo svolgimento dei fatti in tale fase, durante la quale non vi sarebbero state per- cosse. Ha pure evidenziato che – contrariamente a quanto sollevato dalla difesa per mettere in dubbio la credibilità del teste – nemmeno C. avrebbe riferito di violenze subite dall’accusatore privato durante il tragitto (sentenza SK.2024.45 consid. 7.5.5). 2.4 Infine, in merito a quanto intercorso all'interno degli uffici della Polizia dei trasporti l’istanza precedente ha innanzitutto concluso che la situazione al posto di polizia sarebbe stata piuttosto tesa. La Corte penale non si è convinta del fatto che tutto sarebbe andato per il meglio, come affermato dall’imputato. Ha infatti evidenziato che, se tutto si fosse svolto senza inciampi e in modo regolare, come preteso dall’imputato, risulterebbe difficile spiegare perché l’accusatore privato sia scop- piato in lacrime, E. abbia iperventilato e C. abbia chiesto il numero di matricola del qui imputato. Pure il fatto che ai tre sia stato chiesto se desiderassero un’am- bulanza indicherebbe chiaramente che qualcosa di anomalo e grave è effettiva- mente accaduto. Del resto, se non fossero intercorse vicissitudini significative in occasione del fermo, nemmeno si comprenderebbe il motivo per il quale l’accu- satore privato avrebbe dovuto recarsi in ospedale la sera stessa e querelare l’im- putato. Inoltre, la prima Corte ha evidenziato alcuni elementi emersi nelle dichia- razioni e nei rapporti forniti dall'imputato che inficerebbero la credibilità della ver- sione da lui resa. Secondo la prima istanza, la diagnosi e le fotografie agli atti sarebbero senz’altro compatibili con la versione resa dai fermati. In definitiva, la Corte penale ha ritenuto la versione dell’accusatore privato, confortata dalle de- posizioni C. e E., nel complesso più credibile e compatibile con le risultanze emerse dagli atti rispetto a quella dell'imputato. La prima Corte ha dunque rite- nuto che i fatti negli uffici della Polizia dei trasporti si siano svolti sostanzialmente come descritti dall'accusatore privato, e meglio, che quest'ultimo, nel corso del controllo sia rimasto ammanettato per un discreto lasso di tempo e abbia subito un certo grado di coercizione e di pressione psicologica, nella forma di almeno tre percosse non violente al volto allorché portava le manette (sentenza SK.2024.45 consid. 7.6.4).
11 - 2.5 Così accertati i fatti, l’istanza precedente ha quindi ritenuto adempiuti i presup- posti oggettivi e soggettivi dei reati di abuso di autorità ai sensi dell’art. 312 CP e di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP (sentenza SK.2024.45 consid. 8.2 e 9.2). Di conseguenza l’imputato è stato condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 150.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza SK.2024.45 consid. 10; dispositivo n. 1 e 2), così come al pagamento delle spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.– (sentenza SK.2024.45 consid. 12; dispositivo n. 3), nonché al pagamento di CHF 9'300.– in favore dell’accusatore privato a titolo di partecipazione alle spese legali (sentenza SK.2024.45 consid. 13; dispositivo n. 4).
12 - del testimone, persona tutt’altro che disinteressata e che neppure avrebbe bril- lato per coerenza. Le immagini video non mostrerebbero in alcun modo l’imputato colpire l’accusatore privato. Giungere a tale conclusione sulla scorta dei soli indizi a disposizione rappresenterebbe una valutazione assolutamente scollegata dai fatti, così come accertati e andrebbe ben oltre la facoltà di interpretazione da riconoscere al giudice. A mente della difesa sarebbe unicamente possibile con- fermare l’avvenuto atterramento mediante manovra tecnica di immobilizzazione, con successiva applicazione delle manette, a fronte della quale il viso dell’accu- satore privato avrebbe toccato terra in modo brusco, essendo egli peraltro non collaborativo e in stato di ubriachezza (CAR pag. 5.200.012-014; CAR pag. 5.100.005). La difesa ha poi contestato che la prima istanza, nel tentare di giu- stificare la presunta non credibilità dell’imputato, si sarebbe addirittura spinta fino a imputargli il fatto di non aver sporto denuncia per falsa testimonianza. Ha inoltre sollevato che i certificati medici agli atti non sarebbero compatibili con il fatto di avere ricevuto una sberla, e ha criticato la conclusione della prima Corte, se- condo cui la mancanza di ricordi dell’accusatore privato, circa la sberla ricevuta, rappresenterebbe una prova ulteriore della sua sincerità (CAR pag. 5.200.014). Ha ribadito la necessità dell’imputato di intervenire per mettere in sicurezza l’ac- cusatore privato (CAR pag. 5.200.015; CAR pag. 5.100.005). Con riferimento al tragitto dal binario agli uffici la difesa ha voluto rimarcare la contraddizione dell’accusatore privato, il quale in un primo momento avrebbe lasciato intendere di essere stato colpito anche in quel frangente, salvo poi rettificare versione (CAR pag. 5.200.016-017). Per quanto concerne gli avvenimenti all’interno degli uffici la difesa ha contestato le conclusioni della prima Corte non essendoci né video- registrazioni né un solo testimone, tra quelli transitati negli uffici, a supporto dei fatti imputati e della versione raccontata dall’accusatore privato e i suoi amici. Ha, anche in questa sede, ribadito che i ragazzi sarebbero spinti da vendetta per l’avvenuto controllo, così come che l’accusatore privato all’epoca dei fatti avrebbe svolto regolarmente combattimenti di arti marziali e pertanto il certificato medico potrebbe attestare altri segni non riconducibili alle asserite, e non comprovate, percosse da parte dell’imputato. Agli atti non vi sarebbero elementi tali per rite- nere che vi sarebbero stati gesti di violenza. Ciò non potrebbe essere ritenuto per il solo fatto che la situazione era tesa. Le reazioni dei tre ragazzi potrebbero derivare dal loro stato manifestamente alterato dall’assunzione di sostanze alco- liche. Inoltre, il fatto che i ragazzi abbiano rifiutato di far intervenire un’ambulanza non lascerebbe certamente immaginare una situazione come quella descritta dall’accusatore privato (CAR pag. 5.200.017-019; CAR pag. 5.100.005). Se- condo la difesa, la ricostruzione dei fatti dell’istanza precedente sarebbe superfi- ciale e semplicistica. Non vi sarebbe stato alcuno schiaffo, e non vi sarebbe il benché minimo elemento per trarre conclusioni in merito all’abuso di autorità e alle lesioni semplici. Le leggere escoriazioni rappresenterebbero semmai unica- mente il risultato della manovra si ammanettamento e/o di situazioni pregresse
13 - riconducibili all’attività sportiva dell’accusatore privato. Per la difesa non esiste- rebbe alcun rapporto di causalità tra quanto riportato nel referto medico – stilato a seguito di una visita non avvenuta immediatamente dopo il controllo – e le as- serite percosse, le quali, qualora fossero stare reali, avrebbero comportato ben altre conseguenze. Le conclusioni della Corte penale rappresenterebbero un evi- dente sconfinamento del campo dell’arbitrio così come una crassa e ingiustificata violazione del principio in dubio pro reo (CAR pag. 5.200.019-022).
ed. 2006, n. 744 ad § 100). Così, il giudice deve sempre formare il proprio con- vincimento unicamente sulla valutazione approfondita e oggettiva di un determi- nato mezzo di prova (TOPHINKE, Basler Kommentar, 3 a ed. 2023, n. 58 ad art. 10 CPP; JOSITSCH/SCHMID, op. cit., n. 5 ad art. 10 CPP).
16 - 6.1.2 Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove – di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (sentenza del TF 6B_10/2010 del 10 maggio 2010 consid. 1.2) – il giudice dispone di un ampio potere di apprezza- mento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; sentenza del TF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.4.1). Esso valuta liberamente la sin- cerità delle dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti al procedimento (art. 104 e 105 CPP) e può decidere di tenere conto soltanto di quelle dichiara- zioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella motivazione della sentenza, ap- paiono convincenti e respingere quelle che, invece, appaiono dubbie (sentenza del Tribunale penale federale SK.2022.33 del 25 marzo 2024, consid. II, 3.1.2). La libera valutazione delle prove implica ad esempio che, in caso di versioni con- traddittorie (“la mia parola contro la tua”) oppure di versioni successive rese dall’imputato, il giudice può determinare quale sia la versione più credibile (VER- NIORY, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). Spetta infatti al tribunale formarsi un con- vincimento personale basato sugli elementi pertinenti del dossier e sulla credibi- lità dei protagonisti, verificando se le dichiarazioni sono comprensibili, coerenti, degne di fede e compatibili con gli altri mezzi di prova agli atti (sentenze del TF 6B_236/2016 del 16 agosto 2016 consid. 3.5.2; 6S.257/2005 del 9 novembre 2005 consid. 1.1). Anche l'esperienza comune della vita può contribuire alla con- vinzione del giudice, e i fatti appresi da questa esperienza non devono essere dimostrati con prove contenute nel fascicolo (sentenza del TF 6B_860/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 1.1). Nell’ambito del principio di libera valutazione delle prove, non vi è inoltre alcun ostacolo a considerare solo una parte delle dichia- razioni di un testimone o di una vittima ritenuti globalmente credibili (DTF 120 Ia 31 consid. 3; sentenza del tribunale federale TF 6B_614/2012 del 15 febbraio 2013 consid. 3.2.5). 6.1.3 Se i fatti possono essere accertati solamente sulla scorta delle opposte dichiara- zioni delle persone direttamente coinvolte (costellazione efficacemente riassunta dal termine tedesco “Aussage gegen Aussage") il giudice deve esaminare la cre- dibilità dei dichiaranti e l'attendibilità delle loro dichiarazioni. All'esame dell'atten- dibilità delle dichiarazioni va dato maggior peso, mentre la credibilità dei dichia- ranti ha solo funzione ausiliaria siccome un tale esame è necessario esclusiva- mente se i dubbi sollevati possono influire anche sulla valutazione concreta delle prove, ossia sulla credibilità delle dichiarazioni concrete e giuridicamente rilevanti (DTF 147 IV 534 consid. 2.3.3 seg. e 2.5.2). Le dichiarazioni concrete devono essere esaminate mediante un'analisi metodica del loro contenuto (presenza di criteri di realtà, assenza di segnali di fantasia), al fine di stabilire se le informazioni relative a un determinato evento derivino da un'esperienza effettiva della persona interrogata (DTF 147 IV 534 consid. 2.3.3; 133 I 33 consid. 4.3). Per accertare l'attendibilità di una dichiarazione, il giudice parte dall'assunto che la stessa non
17 - sia fondata sulla realtà. Egli valuta quindi gli indizi atti a comprovare la veridicità della ricostruzione e, viceversa, gli eventuali segnali indicanti che la stessa sia frutto d'immaginazione. Laddove gli indizi di veridicità rendono insostenibile l'ipo- tesi che la dichiarazione sia falsa, si conclude che l'affermazione corrisponde a un'esperienza reale ed è vera (sentenze del TF 6B_1020/2021 del 25 gen- naio 2022 consid. 2.3.2; 6B_760/2016 del 29 giugno 2017 consid. 4.2; DTF 133 I 33 consid. 4.3). L'atto di affermare il falso costituisce un'attività cognitiva signi- ficativamente più complessa della ricostruzione di eventi realmente vissuti, ra- gion per cui le caratteristiche delle due attività sono qualitativamente distinguibili. Una dichiarazione veritiera è in genere logicamente coerente e costante nel tempo, mentre una dichiarazione falsa presenta contraddizioni e difetti logici (LU- DEWIG/BAUMER/TAVOR, Einführung in die Aussagepsychologie, in: LUDEWIG/BAU- MER/TAVOR [edit.], Aussagepsychologie für die Rechtspraxis, 2017, pag. 46 segg.). Mentre chi dichiara il falso esaspera di norma la propria ricostruzione de- gli eventi, chi descrive situazioni realmente vissute le presenta in modo più sfu- mato e meno parziale, riportando ad esempio anche elementi in difesa della con- troparte (LUDEWIG/BAUMER/TAVOR, op. cit., pag. 51). 6.1.4 Giusta l’art. 10 cpv. 3 CPP, se vi sono dubbi insormontabili quanto all’adempi- mento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all’imputato. Questa norma concretizza il principio costituzionale della presunzione di innocenza (in dubio pro reo; art. 32 cpv. 1 Cost. e art. 6 cpv. 2 CEDU). Con riferimento alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo implica che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione ogget- tiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii). 6.2 Nella fattispecie in esame la versione dell'accusatore privato differisce da quella dell'imputato. Per accertare i fatti il giudice di prime cure ha quindi, come detto, esaminato le varie fasi degli accadimenti. In questa sede è in particolare ancora controverso quanto accaduto sulla banchina del binario tre della stazione di [...] e negli uffici della Polizia dei trasporti. Di rilevanza per contestualizzare gli avve- nimenti è tuttavia pure il momento dell’incontro sul treno. 6.3 Per quanto concerne l’incontro sul treno agli atti vi sono le dichiarazioni delle persone presenti, e meglio i due agenti, l’accusatore privato e i due amici, così come i rapporti dei due agenti e i filmati video del treno.
18 - 6.3.1 Dai filmati video del treno si vedono dapprima i tre ragazzi che dormono e in seguito gli agenti che li approcciano e svegliano (VehType 412_Kamera 22, 15:10:06 – 15:13:10; VehType 412_Kamera 24, 15:10:00-15:12:44). Si vede l’im- putato sollecitare l’accusatore privato e quest’ultimo allargare le braccia (VehType 412_Kamera 22, 15:13:10 ss.). Si nota poi C. consegnare il documento all’agente (VehType 412_Kamera 22, 15:13:17; VehType 412_Kamera 24, 15:12:55), mentre gli altri due non sono particolarmente reattivi. In seguito, si vedono i tre ragazzi prepararsi per scendere dal treno (VehType 412_Kamera 22, 15:13:27-15:14:09; VehType 412_Kamera 24, 15:13:07-15:13:40). 6.3.2 Nei rapporti di segnalazione del 31 maggio 2023 e del 1° giugno 2023 l’agente D. e l’imputato hanno descritto gli eventi del 30 maggio 2023. Con riferimento all’incontro in treno, entrambi hanno riferito della segnalazione di una persona a bordo del treno che giungeva da Lugano intenta a spacciare, e che l’unica infor- mazione di cui disponevano in merito allo spacciatore era che indossava un cap- pellino e che si trovava in prima classe. Entrambi hanno indicato che l‘accusatore privato rientrava nella descrizione menzionata, e che i ragazzi davano il sospetto di aver fatto uso di stupefacenti, motivo per cui decidevano di procedere di con- trollarli. I due agenti hanno riportato che su loro richiesta C. consegnava il proprio documento, mentre l’accusatore privato avrebbe risposto con fare altezzoso di cercarselo loro. Per questa ragione, per evitare perturbamenti alla linea ferrovia- ria, i ragazzi venivano invitati a scendere dal treno e seguirli negli uffici per ese- guire dei controlli. D. si sarebbe occupato di C. e E., mentre l’imputato dell’accu- satore privato (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.4-6; MPC pag. 15.2-2023.07.11- 1.B1.7-9). D. ha inoltre in particolare indicato che “Il collega allora accompagnava fuori B. il quale iniziava ad insultarlo” e che nel momento in cui è uscito dal treno con la ragazza il collega l’avrebbe informato che l’accusatore privato avrebbe cercato di sottrarsi al controllo; pertanto, lo avrebbe aiutato a far alzare in piedi quest’ultimo che era al suolo, per portare i ragazzi presso gli uffici. Mentre aiutava il collega, lo stesso gli avrebbe fatto notare un’escoriazione del labbro sul lato sinistro dell’accusatore privato (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.7-9). Nel rap- porto dei fatti del 3 luglio 2023 l’imputato ha descritto l’incontro in treno nei me- desimi termini (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.1 seg.). 6.3.3 Sentito in qualità di testimone, l’agente D. ha dichiarato di essere salito sul treno con il collega avendo visto la persona con il cappellino, che corrispondeva alla descrizione della segnalazione dello spacciatore. Avrebbero quindi cercato di svegliare i tre ragazzi che dormivano, provando più volte, chiamandoli, alzando un po’ la voce e scuotendoli piano. Una volta svegliati gli avrebbero chiesto i documenti di legittimazione. C. gli avrebbe fornito un documento, E. non avrebbe consegnato alcun documento, mentre l’accusatore privato avrebbe iniziato a ri- spondere con un atteggiamento strafottente nei confronti del collega. Ad un certo
19 - punto si sarebbe tastato i pantaloni e, rivolto all’imputato, avrebbe detto “prendi- telo da solo”. A quel punto lui e il collega avrebbero deciso di portarli in ufficio per un controllo. Essendo i ragazzi un po’rallentati nei movimenti li avrebbero aiutati a portare fuori i bagagli. Il testimone ha poi dichiarato di non avere sentito offese o ingiurie da parte dell’accusatore privato (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.5-7). 6.3.4 Entrambi gli amici, anche essi sentiti in qualità di testimoni, hanno dichiarato che stavano rientrando in treno da Malpensa, dopo un finesettimana all’estero, di es- sersi addormentati in treno e di essere stati svegliati a [...] dai due agenti, i quali si sarebbero rivolti a loro in tono aggressivo. Entrambi hanno confermato di avere bevuto delle birre (MPC 12.1-2023.08.16-1.4 e 8; MPC pag. 12.2-2023.08.16- 1.3-4 e 7). C. ha dichiarato che l’imputato era quello più aggressivo e ha riferito di avere subito consegnato il suo documento quando richiesto (MPC pag. 12.2- 2023.08.16-1.4 e 9). E. ha invece spiegato di avere impiegato un po’ di tempo per capire cosa volessero gli agenti essendosi appena svegliata e parlando gli agenti italiano. Ha anche dichiarato che l’atteggiamento dell’accusatore privato era simile al suo, si erano svegliati confusi trovandosi i poliziotti davanti e avreb- bero impiegato un po’ di tempo per capire cosa volessero. Egli non avrebbe avuto un atteggiamento rude o aggressivo (MPC 12.1-2023.08.16-1.4 e 7). In questa sede C. ha confermato le sue precedenti dichiarazioni. In particolare, richiesto in merito ai termini in cui l’accusatore privato si sarebbe rivolto agli agenti, ha di- chiarato “[...] Se la domanda è se ha avuto una reazione forte, non l’ha avuta. Stavamo cercando di capire la situazione, dove ci trovavamo e cosa stava suc- cedendo”, così come che si erano appena svegliati ed erano un po’ nervosi avendo davanti la polizia (CAR pag. 5.302.003-004). 6.3.5 L’accusatore privato ha raccontato che quel pomeriggio stava rientrando dall’ae- roporto di Milano Malpensa – con i due amici C. e E. – dopo un finesettimana a Mallorca, con l’intenzione di raggiungere il proprio domicilio a U. I tre si sarebbero però addormentati e arrivati alla stazione FFS di [...], due agenti li avrebbero sve- gliati e invitati a scendere dal treno. Egli ha negato di avere in qualche maniera provocato la reazione degli agenti, dichiarando piuttosto di avere subito preso la valigia con l’intenzione di tornare a Lugano. L’accusatore privato ha ammesso di aver bevuto delle birre durante il viaggio: una all'aeroporto di Mallorca, due in aereo e una all’aeroporto di Malpensa (MPC pag. 5-2023.06.12-1.13 e 17). 6.3.6 Nel primo interrogatorio l’imputato ha, dal canto suo, dichiarato che una volta entrati nel convoglio avrebbero notato le tre persone che dormivano, le quali erano visibilmente sotto l’influsso di alcol, l’avrebbe notato dall’odore. Egli e il collega avrebbero quindi cercato di svegliare i tre ragazzi, non riuscendoci subito in quanto dormivano profondamente. Dovendo il treno ripartire, avrebbero quindi detto loro “forza ragazzi, scendere, avete un documento?” e l’accusatore privato
20 - gli avrebbe risposto “ma vaffanculo” e l’avrebbe riempito di insulti. L’imputato ha poi affermato che il collega si sarebbe occupato dei due amici, mentre lui dell’ac- cusatore privato. Avrebbe quindi preso i suoi bagagli e portati sul marciapiede e sarebbe poi tornato dall’accusatore privato. Ha pure precisato che l’accusatore privato barcollava (MPC pag. 13.1-2023.08.23-1.7). Dinnanzi alla prima istanza ha sostanzialmente confermato tali dichiarazioni, riferendo in particolare che dopo avere chiesto ai ragazzi i documenti, l’accusatore privato gli avrebbe rispo- sto di cercarselo da solo, toccandosi in mezzo alle gambe (TPF pag. 3.731.009 seg.). Anche in questa sede l’imputato ha essenzialmente ribadito la propria ver- sione, ribadendo che l’accusatore privato lo avrebbe insultato. Confrontato con le dichiarazioni del suo collega – il quale ha affermato di non avere sentito offese o ingiurie – ha risposto che l’accusatore privato non urlava, borbottava insultan- doli, ed essendo il collega concentrato sugli altri due ragazzi, ed essendoci tanto rumore su un treno in stazione alle 15:00 con le porte aperte, potrebbe essere che il collega non abbia sentito gli insulti (CAR pag. 5.302.005-006). 6.3.7 Vero è che – come sollevato dall’imputato – i filmati agli atti non sono muniti di audio. Tuttavia, se quanto asserito dall’imputato corrispondesse al vero e l’accu- satore privato fosse stato alterato e si fosse rivolto in modo offensivo all’agente, dai video dovrebbe quantomeno emergere l’accusatore privato rivolgere la parola all’imputato nonché una sua alterazione. Ciò non risulta tuttavia essere il caso. L’accusatore privato non risulta mai neanche rivolgere lo sguardo all’imputato. Lo si nota unicamente a un certo punto allargare le braccia, dopo un sollecito da parte dell’imputato. Dalle gestualità la situazione non sembra però alterata, sem- bra anzi tutto piuttosto tranquillo con i tre ragazzi assonnati e rallentati. Dai video si vedono gli agenti svegliare i ragazzi, i quali appaiono molto assonnati e lenti nelle reazioni. Uno di loro (C.) consegna il documento a un agente, mentre gli altri non sembrano particolarmente reattivi. In seguito, con molta calma si prepa- rano, si alzano, prendono le loro borse e scendono dal treno. Come rettamente evidenziato anche dall’accusatore privato, dai filmati agli atti non emerge nem- meno che i tre ragazzi sarebbero stati visibilmente alterati dall’alcol. Come detto, questi risultano piuttosto dormire profondamente e avere poi una reazione rallen- tata quando svegliati dagli agenti. Nemmeno risulta che l’accusatore privato sia sceso dal treno barcollando, come sostenuto dall’imputato. Egli appare infatti uscire dal treno camminando normalmente. Si sottolinea pure che – contraria- mente a quanto sostiene la difesa – agli atti non vi è effettivamente alcuna docu- mentazione a comprova del risultato dei test etilometrici indicati nei rapporti re- datti dagli agenti. Anche per questa Corte, inoltre, l’asserito gesto dell’accusatore privato di toccarsi le parti intime dicendo all’imputato di prendersi da solo il documento – sollevato dalla difesa a comprova dell’atteggiamento scontroso dell’accusatore privato –
21 - non emerge dai video nei termini raccontati dall’imputato. Dai video agli atti si vede infatti unicamente l’accusatore privato mettersi a un certo punto le mani sui pantaloni (VehType 412_Kamera 22, 15:13:15), ma tale gesto non appare come provocatorio. L’accusatore privato infatti nemmeno risulta rivolgere lo sguardo all’imputato e men che meno rivolgergli la parola. Nel verbale di confronto l’ac- cusatore privato ha a tal proposito affermato che si stava tirando su i pantaloni (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.17). Da evidenziare è poi che l’imputato ne ha ri- ferito unicamente nel corso dell’interrogatorio dinnanzi alla prima istanza (TPF pag. 3.731.009-010). Nei rapporti di segnalazione e dei fatti, estesi dopo i fatti, e nel primo interrogatorio così come in quello di confronto, non è invece stata fatta menzione alcuna di tale gesto. Se fosse effettivamente stato un gesto così offen- sivo e provocatorio, come asserito, mal si comprende come mai non sia stato indicato in precedenza. La versione dell’imputato, secondo cui l’accusatore privato già sul treno l’avrebbe verbalmente insultato, è poi anche smentita dal suo collega, presente sul treno, il quale ha testimoniato – in contraddizione con quanto scritto nel rapporto del 31 maggio 2023 – di non avere sentito alcun insulto (MPC pag.12.3-2023.09.19- 1.7). La giustificazione apportata dall’imputato in questa sede, e meglio che vi sarebbe stato tanto rumore alle 15:00 sul treno in stazione con le porte aperte e che quindi il collega potrebbe non avere sentito, risulta poco plausibile. Come evidenziato anche dal MPC (CAR pag. 5.100.007), dai filmati del treno si nota infatti che al momento del fermo i tre ragazzi erano i soli presenti nel vagone, erano seduti vicini nel medesimo scompartimento e non si trovavano nell’imme- diata vicinanza della porta. Quandanche le porte del treno fossero state aperte, risulta poco verosimile che il rumore fosse tale da impedire al collega – nelle immediate vicinanze – di sentire gli asseriti insulti dall’accusatore privato, anche se borbottati. Considerate le circostanze in cui si trovavano, qualora vi fossero realmente stati degli insulti, anche se borbottati, qualcuno li avrebbe senz’altro sentiti. Ciò non è però il caso. Alla luce di quanto precede, la versione dei fatti in merito all’incontro sul treno così come raccontata dall’imputato non risulta attendibile e non trova alcun ri- scontro negli atti. 6.4 Con riferimento a quanto accaduto sulla banchina della stazione di [...], oltre alle dichiarazioni delle parti e le testimonianze degli amici e dell’altro agente, agli atti vi sono i rapporti dei due agenti, così come pure i filmanti video del treno, da cui si intravedono dei movimenti. 6.4.1 Dai filmati video del treno agli atti si vedono innanzitutto l’imputato e l’accusatore privato uscire dal treno (VehType 412_Kamera 23, 15:14:11; VehType
22 - 412_Kamera 24, 15:13:44), l’imputato torna poi per un momento sul treno (VehType 412_Kamera 23, 15:14:18; VehType 412_Kamera 24, 15:13:52-55), uscendo definitivamente sul binario quando anche C. era già sceso (VehType 412_Kamera 23, 15:14:19 e 15:14:28; VehType 412_Kamera 24, 15:14:04). Do- podiché si vedono anche E. e D. scendere dal treno (VehType 412_Kamera 23, 15:14:44; VehType 412_Kamera 24, 15:14:18). Dalla porta rispettivamente dal riflesso sui finestrini si vede poi del movimento e l’accusatore privato sembra trovarsi a terra, con l’imputato sopra di lui (VehType 412_Kamera 23, 15:14:45 e 15:15:10; VehType 412_Kamera 22, 15:14:18 ss. e 15:15:45-15:16:02; VehType 412_Kamera 24, 15:14:21-41), così come che l’accusatore privato viene infine fatto alzare in piedi (VehType 412_Kamera 23, 15:15:12 ss.). Le telecamere della stazione non riprendono i binari, non vi è quindi alcun filmato in merito a quanto accaduto sul binario della stazione. Dalle riprese video della stazione di [...] si vede unicamente l’accusatore privato arrivare agli uffici insieme all’imputato, con il primo ammanettato con le mani davanti (video Sbarra 15:18:10; video Citofono Portico 15:18:14). In seguito, arriva anche il collega con gli altri due ragazzi (video Sbarra 15:18:28-48; video Citofono Portico 15:18:42- 15:19:06). 6.4.2 Nel rapporto di segnalazione del 1° giugno 2023 l’imputato ha indicato che sul marciapiede avrebbe nuovamente chiesto all’accusatore privato il documento d’identità, e quest’ultimo gli avrebbe risposto “che cazzo vuoi da me” e altri insulti in lingua spagnola. L’accusatore privato avrebbe a quel punto tentato di sottrarsi al controllo facendo dei passi in direzione opposta a quella in cui gli era stato detto di stare. L’imputato l’avrebbe verbalmente richiamato all’ordine ed eseguito una posizione di accompagnamento per tenerlo a sé. L’accusatore privato con fare aggressivo si sarebbe avvicinato al suo volto, muso contro muso, conti- nuando a inveire contro la sua persona con tono molto elevato. A quel momento, sentendo che tentava di sottrarsi alla presa di accompagnamento e vista la peri- colosità del luogo, avrebbe deciso per mezzo di una chiave al gomito di accom- pagnarlo al suolo. Nel fare ciò l’accusatore privato avrebbe battuto la parte sini- stra del volto al suolo causandosi un’escoriazione al labbro. Nonostante le inti- mazioni, l’accusatore privato si sarebbe poi chiuso in sé stesso portando le mani al petto, ragion per cui l’imputato – per evitare altre possibili lesioni – decideva di applicare le manette frontalmente. A quel punto sarebbe arrivato il collega in suo supporto, aiutandolo a sollevare da terra l’accusatore privato. Ha inoltre precisato che durante questa fase C. sarebbe restato dove gli era stato chiesto (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.4-6). Nel rapporto dei fatti del 3 luglio 2023 l’imputato ha sostanzialmente ribadito gli avvenimenti summenzionati, indicando in particolare che “La persona si rifiutava
23 - di seguirci per poter procedere ai nostri controlli di rito e si impuntava a non voler lasciare il luogo. Per questo motivo mi vedevo costretto, per mezzo di una chiave al gomito, a metterlo al suolo onde poter applicargli le manette. [...] Durante la fase di applicazione delle manette, i rubricati C. e E. si trovavano a bordo del treno con il collega, intento a gestirli in quanto decisamente più collaborativi.” (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.1-2). L’agente D. nel proprio rapporto ha unicamente indicato che “Nel momento in cui uscivo dal treno con la ragazza il collega mi informava che B. aveva cercato di sottrarsi al controllo. Pertanto lo aiutavo ad alzare in piedi il personaggio in quel momento al suolo [...].” (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.7). 6.4.3 Nel proprio interrogatorio, D. ha a tal proposito dichiarato che una volta sceso dal treno avrebbe visto l’imputato a terra con l’accusatore privato, con il primo sopra il secondo. Non avrebbe visto null’altro, solo questa scena. Avrebbe chiesto al collega cosa fosse successo, il quale gli avrebbe riferito che l’accusatore privato aveva cercato di scappare. Egli sarebbe quindi andato ad aiutarlo. Il testimone ha inoltre, in un primo momento, affermato che C. sarebbe sceso con lui dal treno, circa trenta secondi dopo l’accusatore privato e l’imputato, salvo poi di- chiarare che magari C. si trovava davanti a lui. Il teste ha poi riferito che il collega avrebbe applicato le manette davanti all’accusatore privato e che gli avrebbe fatto notare che quest’ultimo aveva un’escoriazione sul labbro/guancia a sinistra (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.6-7 e 10). 6.4.4 E. ha affermato di avere udito un forte rumore e avere visto l’amico a terra con la faccia rivolta a terra. Un poliziotto sarebbe stato sopra di lui e gli avrebbe messo le manette. Avrebbe sentito il rumore di un corpo che cadeva a terra, quanto era sulla porta del treno mentre stava scendendo (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.4 e 6). La teste non ha potuto riferire in merito a cosa sia avvenuto tra l’accusatore privato e l’imputato una volta scesi dal treno, essendo loro usciti prima ed es- sendo l’amico già terra quando lei è scesa (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.4 e 8) 6.4.5 C. ha dichiarato di avere assistito alla scena sulla banchina della stazione. A suo dire l’accusatore privato stava cercando nello zaino il documento da mostrare all'agente. Essendosi appena svegliati non sarebbero stati ancora completa- mente svegli. A fronte dei solleciti dell’imputato l’accusatore privato gli avrebbe risposto male dicendogli “che cazzo vuoi?”; a quel punto l’imputato avrebbe col- pito il volto dell’accusatore privato con la mano aperta e quest’ultimo sarebbe caduto a terra. Il testimone – che si sarebbe trovato a circa un metro, un metro e mezzo di distanza – avrebbe quindi alzato le mani per mostrare che non aveva intenzione di fare nulla. Sarebbe poi giunto il collega D. a cui egli avrebbe anche mostrato le mani alzate. Il testimone ha poi riferito che l’imputato avrebbe
24 - ammanettato l’accusatore privato con le braccia davanti, quando quest’ultimo si trovava a terra. L’imputato avrebbe in seguito alzato l’accusatore privato e si sa- rebbero recati tutti verso gli uffici della polizia (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.4). In questa sede, C. ha, in particolare, dichiarato di non avere visto l’accusatore privato cercare di allontanarsi dal controllo di Polizia, né di avere sentito insulti di tipo personale rivolti all’imputato. Ha affermato di avere visto l’accusatore privato essere colpito e buttato a terra, e che sarebbe possibile che egli avrebbe in se- guito perso i sensi. In un primo momento l’accusatore privato avrebbe parlato con l’imputato, il quale gli avrebbe chiesto il documento in maniera insistente e provocativa. L’accusatore privato “[...] ha detto “cosa vuoi”, magari con un tono più elevato, ma non c’era un insulto” e l’imputato l’avrebbe quindi colpito con una sberla a mano aperta, colpo che lo avrebbe mandato a terra e in seguito l’avrebbe ammanettato. Secondo una sua valutazione, la dichiarata perdita dei sensi dell’accusatore privato sarebbe avvenuta dopo tale colpo (CAR pag. 5.302.004- 005). Richiesto in merito all’ammanettamento, il testimone ha dichiarato che l’ac- cusatore privato avrebbe avuto le manette dietro (CAR pag. 5.302.005). A do- manda del MPC se, sul binario, l’accusatore privato avrebbe detto una frase of- fensiva nei confronti dell’imputato, che ha poi causato il colpo, il teste ha affer- mato “Sì, mi ricordo che è stata una risposta che ha dato nella ricerca del docu- mento “che cazzo vuoi?”. Prima non l’ho detto, perché non lo considero come un insulto. È una parolaccia evidentemente. Direi che questo è stato proprio quello che ha scatenato la reazione dell’agente [...]” (MPC pag. 5.302.007). Ha infine risposto di ritenerla la causa scatenante vista la tempistica (CAR pag. 5.302.009). 6.4.6 L’accusatore privato, sin dal primo verbale d’interrogatorio, ha dichiarato di non ricordare per quale motivo, appena sceso dal treno, avrebbe perso i sensi e di essersi svegliato subito dopo ammanettato. Gli amici – in particolare C. – gli avrebbe riferito che uno degli agenti gli avrebbe tirato una sberla forte, la quale l’avrebbe fatto cadere a terra, ma di non ricordarsi della sberla. A fronte di ciò gli sarebbero cadute anche le cuffiette per la musica e l’orecchino. C. gli avrebbe detto che l’agente chiedeva insistentemente i documenti e lui gli avrebbe risposto “che cazzo vuoi?”, motivo che avrebbe portato l’agente a dargli una sberla (MPC pag. 5-2023.06.12-1.13 e 16). Tale versione è stata confermata dall’accusatore privato anche nel corso del verbale di confronto del 27 ottobre 2023. In quell’oc- casione egli ha dichiarato di non sapere esattamente il motivo della sua man- canza di ricordi, ipotizzando che, avendolo la forza del colpo infertogli fatto ca- dere a terra, ciò avrebbe potuto anche causargli un vuoto di memoria. Ha pure affermato di non poter dire con certezza se avesse cercato di allontanarsi dal luogo o di andarsene, ma di ritenere improbabile tale eventualità (MPC pag. 13.1- 2023.10.27-1.-1.9).
25 - 6.4.7 Nel proprio interrogatorio del 23 agosto 2023 l’imputato ha dichiarato che quando era sul marciapiede con l’accusatore privato, quest’ultimo avrebbe continuato a insultarlo in lingua spagnola. L’accusatore privato avrebbe cercato di allontanarsi dal controllo di polizia in corso, sarebbe stato visibilmente ubriaco e arrabbiato. In quel frangente avrebbe violato la sfera intima dell’imputato, avvicinandosi alla sua faccia e dicendogli “che cazzo vuoi”. L’imputato l’avrebbe quindi ripreso con la posizione di accompagnamento e l’accusatore privato avrebbe nuovamente cercato di allontanarsi. L’imputato gli avrebbe detto che non era necessario e che avrebbe dovuto seguirlo negli uffici dove l’avrebbero controllato. Ha poi affermato che “Per la sua sicurezza e per la sicurezza mia, del mio collega e delle altre persone presenti, lo mettevo a terra eseguendo la tecnica della chiave al gomito che è presente sul manuale ISP.” Eseguendo tale manovra l’accusatore privato sarebbe caduto, colpendo il suolo con il lato sinistro del corpo e del volto. A terra si sarebbe rigirato e l’imputato sarebbe riuscito ad applicare le manette, metten- dole davanti. L’imputato ha negato di avere tirato una sberla all’accusatore pri- vato. Ha dichiarato di essere stato da solo con l’accusatore privato sul marcia- piede, e che il collega sarebbe sceso dopo di lui con le altre due persone, e lo avrebbe poi aiutato a far alzare l’accusatore privato. Dalle dichiarazioni dell’im- putato emerge poi che egli avrebbe avvertito l’accusatore privato delle conse- guenze in caso di mancata collaborazione, gli avrebbe detto che se non avesse collaborato avrebbe utilizzato altri mezzi (MPC pag. 13.1-2023.08.23.-1.8-10). Nel verbale di confronto del 27 ottobre 2023 l’imputato si è riconfermato nelle proprie dichiarazioni (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1). Confrontato con le deposi- zioni di C. in merito agli eventi sulla banchina egli ha, in particolare, affermato “[...] lo ero da solo con l'accusatore privato, sul marciapiede. [...]” (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.12). Nell’interrogatorio dinnanzi all’istanza precedenze l’imputato ha sostanzialmente confermato tale versione (TPF pag. 3.731.011-018). Richiesto in merito all’ordine in cui sono scesi dal treno, ha indicato di essere sceso lui per primo con l’accu- satore privato, in seguito sarebbe arrivato C. e, in un terzo momento, il collega con la ragazza. Ha poi in particolare dichiarato che l’accusatore privato conti- nuava a insultarlo, avvicinandosi prima a lui e cercando in un secondo momento di allontanarsi. In quel momento, l’avrebbe quindi preso per il braccio intimandogli di rimanere nel punto indicato, dovendo continuare il controllo e non essendo la situazione delle più sicure. Si trovavano sul marciapiede del binario, dove co- munque circolavano i treni. A mente dell’imputato, in quel momento e in quel luogo, una persona sotto l’effetto dell’alcol sarebbe un pericolo per sé stessa. Egli ha pure affermato che, nonostante l’indicazione di rimanere fermo, l’accusa- tore privato continuava a insultarlo, avvicinandosi molto a lui. L’ultima frase pro- ferita dall’accusatore privato sarebbe stata “che cazzo vuoi da me”, dopodiché, avendo l’accusatore privato tentato di eludere il controllo e andarsene, l’imputato
26 - l’avrebbe messo a terra eseguendo una chiave al gomito. Posto dinnanzi alla contraddizione tra le sue dichiarazioni nell’interrogatorio del 23 agosto 2023 e quanto invece scritto nel rapporto del 3 luglio 2023 – dichiarando una volta che l’accusatore privato “cercava di allontanarsi dal controllo” e l’altra che “si rifiutava di seguirci” – l’imputato ha risposto “Chiedo scusa per l’italiano, ma intendo la stessa cosa, dicendo due cose diverse. Alla fine, lui cercava di eludere il con- trollo” (TPF pag. 3.731.011 segg.). L’imputato ha poi affermato di ritenere in quel frangente la manovra effettuata l’unica possibile, questa sarebbe stata a suo av- viso proporzionale e legale (TPF pag. 3.731.015). Anche in questa sede l’imputato ha essenzialmente riconfermato le precedenti dichiarazioni (CAR pag. 5.301.001-013). Ha in particolare indicato che, nel mo- mento in cui l’accusatore privato ha pronunciato la famosa frase “che cazzo voi”, oltre a loro, sul binario era presente C. Ha poi spiegato che sul binario egli gli avrebbe nuovamente chiesto il documento di legittimazione, ma l’accusatore pri- vato avrebbe continuato a insultarlo e “[...] non voleva stare fermo dove gli veniva detto di stare per motivi di sicurezza. [...]”. L’avrebbe quindi ripreso per un braccio dicendogli di stare fermo lì e lui si sarebbe avvicinato dicendogli la famosa frase “che cazzo vuoi”. L’avrebbe preso per un braccio poiché l’accusatore privato avrebbe fatto dei passi in direzione opposta, tentando di allontanarsi. L’imputato ha poi dichiarato che avrebbe deciso di passare a un’altra misura, più invasiva, in quanto l’accusatore privato avrebbe continuato ad agitarsi e muoversi, nono- stante le intimazioni di rimanere dov’era per la sua sicurezza. Benché lo tenesse già per il braccio l’accusatore privato non sarebbe stato fermo, essendo comun- que visibilmente sotto l’influsso di alcol, e avrebbe provato ancora ad allontanarsi, per questo avrebbe eseguito la tecnica della chiave a gomito. L’avrebbe messo al suolo e ammanettato sia per la sua sicurezza – visto lo stato dell’imputato e trovandosi in una stazione ferroviaria – sia perché si allontanava. L’imputato ha poi confermato che arrivando al suolo l’accusatore privato avrebbe colpito il volto, e di avere notato che aveva un’escoriazione al labbro, non avrebbe invece notato nulla al sopracciglio (CAR pag. 5.301.006-008). Confrontato nuovamente con la contraddizione delle sue dichiarazioni in merito al comportamento dell’accusa- tore privato (“cercava di allontanarsi dal controllo” / “si rifiutava di seguirci”) ha riconfermato quanto dichiarato dinnanzi all’istanza precedente (CAR pag. 5.301.009). Posto davanti al fatto di aver lasciato poco prima l’accusatore privato per un momento da solo sul binario, e quindi se quest’ultimo avesse effettiva- mente voluto allontanarsi ed eludere il controllo avrebbe approfittato di quell’istante, ha risposto “Sicuramente, ma ho maturato abbastanza esperienza nel corso di questi anni per sapere che una persona così ubriaca è imprevedi- bile.”, confermando poi che, pur essendo imprevedibile, lo avrebbe lasciato da solo sul binario per alcuni secondi (CAR pag. 5.301.100.009-010). Ancora in
27 - questa sede ha confermato che in quei 17 secondi circa sarebbe accaduto tutto quanto da lui raccontato (CAR pag. 5.301.010). 6.4.8 Innanzitutto, in concreto è pacifico che l’accusatore privato è caduto a terra sulla banchina, riportando delle lesioni, e che l’imputato lo ha ammanettato e fatto rial- zare. Dalle concordi dichiarazioni dell’imputato e dell’unico testimone diretto, C., così come indirettamente dell’accusatore privato, è pure pacifico che nel fran- gente prima della caduta l’imputato abbia chiesto nuovamente il documento e che l’accusatore privato si sia rivolto all’imputato dicendogli “che cazzo vuoi”. Controverso è invece il motivo per cui l’accusatore privato è caduto al suolo. Come emerge dai verbali di interrogatorio, le versioni delle parti sono infatti a tal proposito contraddittorie, sostenendo l’imputato di aver dovuto effettuare la ma- novra a chiave di gomito, mentre il testimone C. e l’accusatore privato che l’im- putato gli avrebbe tirato una sberla. 6.4.8.1 Anche per questa Corte vi sono diversi elementi che inducono a nutrire seri dubbi sulla versione fornita dall'imputato. Innanzitutto, si rileva che l’imputato ha riferito che l’accusatore privato avrebbe cercato di allontanarsi, salvo poi dire che, prima di rivolgergli la famosa frase, si sarebbe avvicinato al suo viso, violando la sua sfera intima. Vi è quindi già a tal proposito una contraddizione circa il comporta- mento dell’accusatore privato. A ciò si aggiunge che la versione dell’imputato – peraltro nemmeno sempre consistente – secondo cui l’accusatore privato avrebbe voluto allontanarsi dal controllo, non risulta credibile e non trova alcun riscontro agli atti. Dai video agli atti emerge infatti piuttosto che l’imputato ha ad- dirittura lasciato per un momento l’accusatore privato sulla banchina da solo, ed egli vi è rimasto. Se, come sostenuto dall’imputato, egli avesse effettivamente voluto eludere il controllo e allontanarsi, avrebbe senz’altro potuto farlo in quel momento. La risposta dell’imputato in questa sede, confrontato con tale eve- nienza, è ancor meno convincente e pure contraddittoria. Ha infatti affermato di avere maturato abbastanza esperienza per sapere che una persona così ubriaca è imprevedibile, confermando però di averlo comunque lasciato per alcuni se- condi da solo sul binario (CAR pag. 5.301.010). Inoltre, si evidenzia che, come già esposto dal giudice di prime cure, le dichiarazioni dell’imputato in merito al comportamento dell’accusatore privato sulla banchina non sono nemmeno con- sistenti. Egli ha dapprima – nel primo rapporto – sostenuto che l’accusatore pri- vato avrebbe cercato di allontanarsi, in seguito – nel secondo rapporto di qualche giorno dopo – ha indicato che non avrebbe voluto seguirli e si sarebbe impuntato di non voler lasciare il luogo, per poi dichiarare nuovamente, nei propri interroga- tori, che avrebbe cercato di allontanarsi. La giustificazione – confermata ancora in questa sede (CAR pag. 5.301.009) – che sarebbe dovuto a motivi linguistici e che intendeva sempre la medesima cosa, ossia che l’accusatore privato cercava di eludere il controllo, non è convincente. Vero che entrambe le situazioni
28 - possono essere viste come elusione del controllo, ma si tratta di atteggiamenti opposti. Delle due l’una: o cercava di allontanarsi o si rifiutava di muoversi e se- guirli. Tale mancanza di coerenza non è di poca rilevanza, così come neppure lo è il fatto che egli, nel corso del procedimento, ha più volte adattato la propria ver- sione alle risultanze istruttorie, come si dirà anche meglio in seguito, con riferi- mento agli avvenimenti negli uffici. Ciò inficia senza dubbio la sua attendibilità. Per quanto concerne l’episodio in esame – oltre alle contraddizioni appena espo- ste – va in particolare anche evidenziato che egli ha dapprima dichiarato che sul binario vi erano unicamente lui e l’accusatore privato, e che C. sarebbe uscito dal treno in un secondo momento con il collega e la ragazza. In seguito, ha poi cambiato versione, riconoscendo che C. era effettivamente presente. Contraria- mente a quanto sostenuto dalla difesa non si tratta di banali e inevitabili impreci- sioni su dettagli, a distanza di parecchio tempo dai fatti. I due rapporti – incon- gruenti circa l’atteggiamento dell’accusatore privato – sono stati estesi uno im- mediatamente dopo i fatti e l’altro a un mese di distanza. È inoltre nel rapporto dei fatti e nel corso del primo interrogatorio che l’imputato ha negato la presenza del testimone sul binario, salvo poi, dinnanzi alla prima Corte, cambiare versione, emergendo ciò anche dai video. Come evidenziato dall’istanza precedente, la versione dell’imputato, se valutata complessivamente, non appare nemmeno compatibile con la durata del periodo in cui l’accusatore privato e l’imputato si sono trovati sul binario. Risulta infatti poco verosimile che all’incirca in una decina di secondi sia avvenuto tutto quanto raccontato dall’imputato. Secondo la tesi dell’imputato l’accusatore privato l’avrebbe insultato, avrebbe cercato di allontanarsi, l’imputato l’avrebbe quindi preso per il braccio e gli avrebbe detto di rimanere dove indicato, l’accusatore privato avrebbe continuato a insultarlo andandogli molto vicino, poi avrebbe nuo- vamente cercato di allontanarsi, e di conseguenza l’imputato l’avrebbe messo a terra (TPF pag. 3.731.011; CAR pag. 5.301.006-008). Dal momento in cui l’im- putato torna sul binario fino all’uscita del collega con E. non trascorrono nem- meno 17 secondi. È alquanto inverosimile che in quel breve lasso di tempo vi sia stato il tempo di insultare molteplicemente l’imputato, cercare di allontanarsi, poi avvicinarsi, essere fermato per il braccio con la presa accompagnamento, tentare nuovamente di allontanarsi e quindi essere messo a terra con la manovra chiave a gomito. Per nulla esplicativa e convincente è la risposta dell’imputato che, quando confrontato con ciò, ha dichiarato “[...] 10 secondi possono essere anche molto lunghi” (TPF pag. 3.731.016). Pure in questa sede si è limitato a confer- mare che tutto ciò sarebbe accaduto in quel lasso di tempo (CAR pag. 5.301.010). Ciò non risulta plausibile, si tratta infatti di un lasso di tempo molto breve per tutti questi avvenimenti.
29 - A ciò si aggiunge inoltre pure il fatto che, secondo la descrizione dell’imputato, egli stava già tenendo fermo l’accusatore privato per un braccio (presa di accom- pagnamento), non è quindi chiaro per quale motivo avrebbe dovuto ancora met- terlo al suolo. L’imputato ha fatto valere che trovandosi sul binario, con i treni in movimento, la situazione sarebbe stata potenzialmente pericolosa, visto che l’ac- cusatore privato era anche sotto l’effetto di alcol. L’avrebbe messo al suolo per la sua sicurezza e perché cecava di allontanarsi (CAR pag. 5.301.007-008). Per quanto concerne la volontà dell’accusatore privato di allontanarsi già si è detto in precedenza. Per questa Corte anche la giustificazione della necessità di metterlo in sicurezza risulta poco credibile. Innanzitutto, l’imputato stava in quel momento già tenendo fermo l’accusatore privato con la presa di accompagnamento, non è quindi chiaro quale sarebbe stato il pericolo. Inoltre, per quanto concerne il con- sumo di alcol, va ribadito che agli atti non vi è nulla a comprova dell’esame alco- lemico effettuato dagli agenti e dei risultati, se non quanto indicato dall’imputato e dal collega nei propri rapporti. I tre ragazzi hanno però confermato di avere bevuto alcune birre. Ad ogni modo, il consumo di alcol non risulta essere stato eccessivo. Come già esposto in precedenza, dai filmati agli atti l’accusatore pri- vato risulta camminare normalmente mentre scende dal treno. A ciò si aggiunge poi che l’imputato si è inizialmente addirittura fidato di lasciare l’accusatore pri- vato per alcuni secondi da solo sul binario; pertanto, il suo stato non doveva es- sere preoccupante a tal punto da necessitare poi una messa in sicurezza per la sua incolumità, come invece fatto valere. Anche per questi motivi la versione dell’imputato risulta pertanto poco attendibile. 6.4.8.2 D’altro canto, l’accusatore privato ha invece dichiarato di non ricordare alcunché, nemmeno il momento prima del presunto svenimento. Il fatto che egli non ricordi nulla è indubbiamente singolare. Tuttavia, si evidenzia che i tre ragazzi erano appena stati svegliati da quello che sembrava essere un sonno profondo. Gli stessi agenti hanno infatti dichiarato che dormivano profondamente e di avere faticato a svegliarli. È quindi possibile che, già solo per questo motivo, non fosse totalmente lucido. Inoltre, secondo le stesse dichiarazioni dell’accusatore privato e degli amici, stavano tornando da un finesettimana di festa e avevano bevuto delle birre. Risulta inoltre plausibile che, in uno stato un po’ rintontito come quello in cui si trovava l’accusatore privato, una sberla inaspettata tirata da un agente prestante ed esperto faccia perdere l’equilibro e i sensi. Da evidenziare è poi che l’accusatore privato non ha fatto sua la versione raccontata dall’amico, dichia- rando piuttosto sin dal primo interrogatorio – intervenuto il giorno dopo i fatti – di non ricordare nulla. Ciò va a sostegno della sua sincerità. Non si vede infatti per quale motivo avrebbe dovuto dichiarare di non ricordare nulla e avere perso i sensi se non corrispondesse al vero. Tale circostanza non è per lui particolar- mente favorevole, e se la tesi dell’imputato – secondo cui i ragazzi mentirebbero e sarebbero spinti da vendetta – corrispondesse al vero, l’accusatore privato, per
30 - consolidare la propria posizione, avrebbe piuttosto adottato un’altra strategia, fa- cendo ad esempio sua la versione riferitagli dall’amico. Non vi sono pertanto ele- menti per dubitare della versione dell’accusatore privato. 6.4.8.3 Oltre alle persone coinvolte l’unica persona presente al momento dei fatti rimpro- verati era il testimone C. Dai video emerge infatti chiaramente che, in quel mo- mento, egli era presente sulla banchina insieme all’imputato e all’accusatore pri- vato. Egli è quindi l’unico testimone diretto di tali fatti. Da evidenziare è innanzi- tutto che il testimone è stato nuovamente interrogato in questa sede in quanto, essendo egli l’unico testimone diretto, e avendo avuto le sue dichiarazioni un’in- cidenza significativa nell’accertamento dei fatti a carico dell’imputato, è stato ri- tenuto necessario sentirlo direttamente per potersi formare un convincimento au- tonomo e compiuto circa lo svolgimento dei fatti (DTF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Dietro tale decisione non si celano dubbi circa le sue precedenti dichiarazioni o altre motivazioni, come suggerito dalla difesa. Per questa Corte la versione esposta dal testimone risulta nel suo insieme credi- bile e coerente. Egli ha infatti sempre riferito di una sberla a mano aperta da parte dell’imputato all’accusatore privato, a seguito di una risposta offensiva di quest’ul- timo, a fronte della quale l’accusatore privato sarebbe caduto a terra. Il testimone non ha omesso di raccontare dettagli anche sfavorevoli per l’accusatore privato, come il fatto che quest’ultimo si sarebbe rivolto all’agente in modo offensivo, di- cendogli “che cazzo vuoi”. Versione confermata anche dall’imputato stesso. Inol- tre, non ha ingigantito il racconto, attribuendo colpe a entrambi gli agenti. Egli non ha infatti menzionato alcun comportamento scorretto da parte dell’altro agente presente, il quale si è occupato principalmente di lui. Se fosse spinto da uno spirito di rivalsa per il trattamento riservatogli, come ritiene la difesa, se la sarebbe presa anche con colui che si è occupato maggiormente di lui. Non si vede infatti per quale motivo dovrebbe voler rivalersi nei confronti del qui imputato e non dell’agente che si è occupato di lui, se il problema fosse il fermo in sé. La tesi della difesa non può pertanto essere seguita. Contrariamente a quanto indi- cato nella sentenza di prima istanza, e fatto anche valere dal MPC, il fatto che il qui imputato non abbia sporto denuncia nei confronti del testimone per falsa te- stimonianza, non può invece essere ritenuto come elemento a favore della cre- dibilità della sua versione. Ciò non cambia tuttavia la conclusione di questa Corte. Nell’interrogatorio dinnanzi alla Corte d’appello il testimone ha sostanzialmente confermato la versione raccontata precedentemente. Vero è che in questa sede il teste, a differenza di quanto dichiarato in precedenza e da quanto emerge dai video agli atti, ha indicato che l’amico era stato ammanettato con le mani dietro e non davanti. Va tuttavia sottolineato che nel frattempo sono trascorsi oltre due anni dai fatti, è quindi normale che i ricordi non siano più così precisi e che alcuni
31 - dettagli – come l’ammanettamento – vengano dimenticati. Come sottolineato dall’accusatore privato, è la prima versione, esposta alcuni mesi dopo i fatti, a essere la più attendibile. In quel frangente egli ha dichiarato che l’accusatore privato era stato ammanettato con le braccia davanti. Anche il fatto che egli nella sua testimonianza dinnanzi a questa Corte ha, in un primo momento, dichiarato che l’accusatore privato avrebbe detto “cosa vuoi” e non “che cazzo vuoi” e che non vi sarebbero stati insulti, non inficia la sua credibilità. In questa sede egli è senza dubbio stato più prudente nelle proprie dichiarazioni. Tuttavia, su domanda del MPC, ha senza esitazione reso la sua versione originaria, spiegando anche di avere in precedenza detto che non vi era stato un insulto, non considerando “che cazzo vuoi” un insulto (CAR pag. 5.302.007). Inoltre, il testimone non ha raccontato della sberla sul binario unicamente parlando di tale specifico mo- mento. Egli ha infatti menzionato la sberla anche quando ha raccontato i fatti susseguenti, avvenuti all’interno degli uffici. In tale contesto ha fatto riferimento agli avvenimenti avvenuti in precedenza, dichiarando che le sberle negli uffici erano meno forti rispetto a quella sul binario (CAR pag. 5.302.006). Anche tale fattore è un ulteriore indizio della sua credibilità.
Per quanto concerne il tasso alcolemico, come già detto, agli atti non vi è nulla a comprova dei risultati degli esami effettuati, indicati nei rapporti dall’imputato e dal collega. Anche il testimone, come l’accusatore privato, ha ammesso di avere bevuto alcune birre. Si evidenzia che dai video non emerge alcun atteggiamento di stato particolarmente alterato dei ragazzi, questi camminano normalmente e appaiono tranquilli. Come a giusta ragione ritenuto dalla prima Corte, il consumo di alcolici del testimone, relativamente contenuto, non risulta comunque tale da potere inficiare la sua percezione dei fatti. 6.4.8.4 Si osserva infine che, a sostegno della versione dei fatti così come raccontata dal testimone, vi è pure la testimonianza di E., la quale ha raccontato di avere udito un forte rumore, di un corpo che cadeva a terra, e di avere poi visto l’accu- satore privato al suolo scendendo (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.4 e 6). Come sollevato dall’accusatore privato, un tale rumore può essere compatibile con l’im- patto causato da una sberla, mentre è difficilmente riconducibile a una manovra di chiave al gomito, essendo in tal caso la messa al suolo accompagnata. 6.4.8.5 Contrariamente a quanto ritenuto dalla prima istanza, questa Corte non si è con- vinta della perdita del piercing al sopracciglio da parte dell’accusatore privato a fronte del colpo subito. Nel proprio interrogatorio l’accusatore privato ha riferito di avere perso l’orecchino (MPC pag. 5-2023.06.12-1.13). Nel referto medico agli atti, nell’anamnesi, viene riportata la perdita dell’orecchino occhio destro (MPC pag. 5-2023.06.12-1.22 seg.). Tuttavia, dai video agli atti non è possibile vedere se egli avesse un piercing al sopracciglio quando sono stati fermati sul treno.
32 - Inoltre, dalla documentazione fotografica, non emerge un buco al sopracciglio con l’assenza del piercing. Si nota piuttosto la mancanza di un orecchino all’orec- chio sinistro (MPC pag. 15.1-2024.03.04-1.7). Tale circostanza ha tuttavia una rilevanza marginale per l’accertamento dei fatti. 6.4.8.6 Alla luce di tutto quanto precede, in merito a quanto avvenuto sul binario n. 3 della stazione di [...], questa Corte ritiene credibile la versione esposta dal testi- mone, e indirettamente dall’accusatore privato, mentre in quella raccontata dell’imputato sono stati riscontrati più elementi di inattendibilità. 6.5 Infine, per quanto concerne gli accadimenti negli uffici, si rileva che agli atti non vi sono immagini video di quanto avvenuto al loro interno. I filmati video ripren- dono unicamente l’esterno degli uffici. A tal proposito vi sono quindi unicamente i rapporti dei due agenti, le dichiarazioni dell’imputato, dell’accusatore privato e quelle dei due amici, così come degli altri agenti presenti negli uffici. 6.5.1 Dai video agli atti, i quali riprendono unicamente l’esterno degli uffici, si possono vedere i tre ragazzi uscire dagli uffici e C. parlare con l’imputato. E. sembra in quel momento agitata, tenendosi il petto (video Citofono Portico, 15:43:11- 15:44:12). Successivamente i ragazzi si avvicinano all’entrata e parlano con qual- cuno alla porta; si nota C. fare dei gesti (video Citofono Portico, 15:54:30 ss., 15:59:22 ss.). Si nota poi l’accusatore privato che piange (video Citofono Portico 16:00:56 ss.). In seguito, un nuovo agente della polizia esce a parlare con i tre ragazzi (video Citofono Portico 16:11:04). Dopodiché si vedono questi ultimi an- dare via (video Citofono Portico 16:13:05 ss.). 6.5.2 L’agente D., nel rapporto di segnalazione del 31 maggio 2023, ha indicato che i tre fermati venivano fatti sedere sulla panchina in sala d’attesa, essendo il locale di sicurezza già occupato. Dopo diverse sollecitazioni sarebbe stato finalmente possibile ottenere i documenti dell’accusatore privato e E. Egli sarebbe pertanto andato nella stanza adiacente per eseguire un controllo nominativo con la Cen- trale Operativa della Polizia Cantonale. Nel frattempo, l’imputato, unitamente a un’altra pattuglia lì di passaggio, avrebbe eseguito la perquisizione di sicurezza mediante palpazione dei due ragazzi e dei loro effetti. Per la ragazza non sarebbe invece stata effettuata la perquisizione, non essendovi un’agente di sesso fem- minile, ma sarebbero stati controllati i suoi bagagli. I tre ragazzi sarebbero poi stati sottoposti al test etanografico, tutti e tre con esito positivo. L’agente ha inol- tre indicato che in quel momento la situazione si era calmata e l’accusatore pri- vato si sarebbe ripetutamente scusato per il proprio comportamento, mentre C. avrebbe iniziato a minacciarli, dichiarando di volerli denunciare e chiedendo il numero identificativo del collega. Secondo detto rapporto, E. avrebbe all’improv- viso iniziato ad agitarsi e iperventilare. Sarebbe quindi stato chiesto ai ragazzi se
33 - avessero bisogno di un’ambulanza, sia per lo stato della ragazza sia per l’esco- riazione dell’accusatore privato, offerta da loro declinata (MPC pag. 15.2- 2023.07.11-1.B1.7-9). Nel rapporto di segnalazione del 1° giugno 2023 l’imputato ha a tal proposito ri- ferito che, una volta giunti sul posto, i tre ragazzi sarebbero risultati ancora reti- centi al controllo, evadendo le richieste degli agenti. I ragazzi sarebbero quindi stati fatti accomodare sulla panchina della sala d’attesa, con della difficoltà vista la resistenza dell’accusatore privato. Solamente in seguito a ciò gli interessati avrebbero consegnato i loro documenti di legittimazione e l’accusatore privato si sarebbe scusato per il comportamento avuto. D. avrebbe quindi eseguito il con- trollo nominativo con la Centrale Operativa della Polizia Cantonale, mentre lui, visto che gli animi si erano calmati, avrebbe proceduto, insieme a un altro collega presente, alla perquisizione di sicurezza. Anche egli ha indicato che per la ra- gazza è stato eseguito unicamente il controllo del bagaglio, non essendoci alcun agente di sesso femminile, così come che i tre ragazzi sono stati sottoposti al test etanografico, tutti e tre con esito positivo. Dal rapporto emerge poi che alla fine del controllo E. avrebbe iperventilato. Per questo motivo, e per procedere alla verifica sanitaria dell’accusatore privato, sarebbe stato loro proposto l’inter- vento di un’ambulanza, rifiutato dagli interessati. Pure l’imputato ha riferito che terminato il controllo C. avrebbe iniziato a esclamare di volerli denunciare (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.4-6). Nell’ulteriore rapporto dei fatti del 3 luglio 2023 l’imputato ha indicato che una volta negli uffici avrebbero potuto procedere a identificare i tre fermati, tramite la Centrale Operativa, in quanto solo a quel punto gli stessi avrebbero consegnato di loro spontanea volontà il proprio passaporto. Contrariamente a quanto indicato nel primo rapporto – da cui emerge che tutti e tre erano conosciuti alle banche dati (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.5) – in questo rapporto l’imputato ha riportato che su E. nulla si evinceva. Per il resto detto rapporto corrisponde sostanzialmente a quello precedente (MPC pag. 15.2- 2023.07.11-1.B1.1-2). 6.5.3 Sentito in qualità di testimone, l’agente D. ha dichiarato che una volta arrivati agli uffici, avrebbero fatto sedere i tre ragazzi sulla panchina nella zona di controllo all’ingresso, chiedendo nuovamente i documenti a E. e all’accusatore privato, i quali li avrebbero subito consegnati. Ha precisato che per prima cosa avrebbero tolto le manette all’accusatore privato, essendo tranquillo. L’agente ha inoltre af- fermato che dopo avere ricevuto i documenti si sarebbe allontanato per proce- dere al controllo dei nominativi. Avrebbero poi effettuato il test dell’alcol ai ra- gazzi, in quanto si sentiva che avevano assunto alcolici. A detta dell’agente a quel punto gli animi si erano placati e l’accusatore privato di sarebbe scusato con l’imputato. Dopodiché C. si sarebbe un po’ scaldato e avrebbe iniziato a fare l’av- vocato dell’amico, dicendo che li avrebbe denunciati. A un certo punto E. avrebbe
34 - iniziato a iperventilare. Loro avrebbero cercato di tranquillizzarla e avrebbero chiesto sia a E., per il suo stato, sia all’accusatore privato, per la sua escoria- zione, se avessero necessità di un’ambulanza, ricevendo una risposta negativa. Il teste ha poi dichiarato che dal momento in cui sono state tolte le manette all’ac- cusatore privato “[...] non ho assistito a scene in cui c'è stata violenza fisica o verbale da parte di nessuno. lo mi sono assentato per il controllo dei nominativi ed erano tutti tranquilli e li ho trovato nel medesimo stato al mio rientro. Non credo sia successo qualcosa in mia assenza” (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.7-8). Il te- ste ha riferito di non avere visto alcuna sberla da parte dell’imputato, né sul bina- rio né negli uffici (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.10). Nemmeno avrebbe visto C. essere portato in un’altra stanza (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.12). 6.5.4 Dalle dichiarazioni degli agenti presenti negli uffici al momento dei fatti qui in esame, e meglio gli agenti F., G. e H., non emerge nulla di particolare rilevanza. Questi hanno infatti sostanzialmente dichiarato di avere visto i tre ragazzi negli uffici, e di avere sentito toni alti, ma di non avere visto nulla di più, essendo uni- camente di passaggio (MPC pag. 12.5-2023.11.28-1; MPC pag. 12.6- 2023.11.28-1; MPC pag. 12.7-2023.12.12-1). F. ha pure dichiarato di avere visto la ragazza che stava iperventilando (MPC pag. 12.5-2023.11.28-1.5). H. ha in- vece affermato di non ricordare di avere interagito con l’accusatore privato rispet- tivamente di avergli tolto le manette, come da quest’ultimo dichiarato (MPC pag. 12.7-2023.12.12-1.7 seg.). 6.5.5 E. ha riferito che una volta arrivati negli uffici della polizia ferroviaria lei e l’accu- satore privato sarebbero stati in una stanza, mentre C. in un’altra. I poliziotti avrebbero controllato i bagagli e chiesto i documenti d’identità, che avrebbero poi verificato. Ha inoltre dichiarato che, non parlando italiano, inizialmente non aveva capito cosa volessero. Gli agenti avrebbero poi effettuato una perquisizione per- sonale dell’accusatore privato, il quale sarebbe stato molto nervoso non capendo i motivi della perquisizione. Ha affermato di avere avuto un attacco di panico, in quanto si stava svolgendo tutto in tono e modo molto aggressivo, e di aver avuto paura sia per sé che per gli amici. La testimone ha riferito che quando ha avuto l’attacco di panico è diventata molto isterica e a quel punto gli agenti li avrebbero riconsegnato i bagagli e accompagnati fuori dall’ufficio. Ha inoltre dichiarato che l’accusatore privato aveva delle escoriazioni alle braccia, il naso aveva subito una contusione, ed era stato picchiato in faccia. Ha tuttavia affermato di non avere visto i poliziotti picchiare l’amico all’interno dell’ufficio. Ha però precisato di avere visto che l’imputato utilizzava la forza nei confronti dell’accusatore privato. Quando quest’ultimo è stato perquisito, l’imputato l’avrebbe preso in un modo aggressivo (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.5-6). Dalle dichiarazioni di E. emerge poi che l’accusatore privato si sarebbe messo a piangere, aveva paura ed era
35 - molto nervoso e avrebbe cercato con le braccia di proteggersi la testa da even- tuali colpi (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.13). 6.5.6 C. ha dichiarato che una volta arrivati agli uffici gli agenti avrebbero messo lui e l’accusatore privato contro la parete per perquisirli personalmente, dandogli due calci per aprire le gambe. In quel momento l’imputato avrebbe dato una piccola sberla, non molto forte, anche a lui sulla guancia. A dire del teste l’imputato con- tinuava a dire all’accusatore privato “adesso continua a fare il figo” tirandogli poi più sberle in faccia. Il testimone ha poi affermato di essere stato portato in una stanza separata, dove l’avrebbero fatto spogliare completamente e gli avrebbero controllato i vestiti e lo zaino. Una volta tornato nella sala con i due amici avrebbe notato che l’accusatore privato era ancora seduto ammanettato, e l’imputato l’avrebbe ancora colpito con due o tre sberle in testa o sul volto. E. avrebbe quindi iniziato a iperventilare, piangendo molto. La situazione sarebbe stata molto ag- gressiva in quel momento. Egli avrebbe cercato di dire qualcosa all’imputato visto che continuava ad aggredire l’amico, ma sarebbe stato fermato da quest’ultimo onde evitare di venire anch’egli colpito. In seguito, l’imputato avrebbe rimesso gli effetti personali dell’accusatore privato nello zaino e gli avrebbe tolto le manette, accompagnandoli fuori, dove avrebbero fumato una sigaretta. Successivamente sarebbero tornati agli uffici con lo scopo di ottenere il nome del superiore, il quale avrebbe detto di non essere stato presente durante i fatti e gli avrebbe lasciato il proprio biglietto da visita. Il testimone ha inoltre precisato di avere in precedenza chiesto all’imputato i suoi dati, il quale gli avrebbe fornito il suo codice. Sarebbero quindi poi rientrati a Lugano e la sera avrebbero accompagnato l’accusatore pri- vato all’ospedale siccome aveva dolori (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.4-6). A mente del testimone all’interno degli uffici l’accusatore privato sarebbe stato sem- pre ammanettato ed emotivamente provato, si metteva le mani sulla testa per evitare potenziali colpi. Il teste ha infine riferito che prima di andare all’ospedale volevano andare in Polizia a sporgere denuncia, ma gli uffici a Lugano erano chiusi (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.10 seg.). Anche in questa sede il testimone ha, in particolare, affermato che all’interno de- gli uffici di Polizia l’imputato si sarebbe rivolto all’accusatore privato dicendogli “adesso fai il figo”, e l’avrebbe colpito diverse volte al volto, con sberle a mano aperta. Le sberle sarebbero state meno forti rispetto a quella ricevuta in prece- denza, che lo ha mandato al suolo. Ha poi confermato che all’interno dell’ufficio l’accusatore privato avrebbe avuto le manette per molto tempo (CAR pag. 5.302.005-006). Confrontato con il frammento della videocamera di sorveglianza dell’esterno degli uffici, in cui lo si vede gesticolare e parlare con qualcuno, ha dichiarato che stava parlando con il responsabile, di non ricordare esattamente cosa stesse dicendo, ma sicuramente stava riproducendo qualcosa accaduto in quel momento. Egli ha inoltre affermato di non ricordare l’offerta degli agenti di
36 - chiamare un’ambulanza (CAR pag. 5.302.006). Ha ribadito che in seguito sareb- bero rientrati a Lugano e che la sera avrebbero accompagnato l’accusatore pri- vato al pronto soccorso (CAR pag. 5.302.007). Richiesto in merito al motivo per cui non sono andati direttamente al pronto soccorso, ha risposto “Non è che san- guinava in maniera esagerata o in maniera che era preoccupante, però aveva delle ferite. Se avesse avuto un male grosso saremmo andati direttamente. Si- curamente siamo andati dopo avere abbassato un po’ il livello di nervosismo e avere capito bene quello che era appena successo.” (CAR pag. 5.302.008). Ha inoltre affermato che in quel momento avrebbero anche avuto paura a denun- ciare un’agente, essendo loro emigranti, e il fatto di andare al pronto soccorso con delle lesioni avrebbe comportato delle domande. Ha poi riferito di non ricor- dare quando tempo sarebbe trascorso dal momento in cui sono andati a casa a quello in cui sono andati al pronto soccorso (CAR pag. 5.302.008-009). 6.5.7 L’accusatore privato ha dichiarato di avere ricevuto più sberle in faccia una volta arrivati negli uffici. L’imputato l’avrebbe colpito più volte in testa – sempre con sberle a mano aperta, mai pugni – dicendogli “adesso fai il figo?”, mentre egli era ancora ammanettato. Ha affermato di avere ricordi confusi, forse dovuti ai colpi ricevuti, ma di ricordare che a un certo punto l’imputato l’avrebbe fatto mettere in piedi con la faccia al muro ordinandogli di andare a cercare i documenti, salvo poi urlargli “chi cazzo ti ha detto di muoverti?”. L’imputato lo avrebbe afferrato con la forza, con entrambe le mani, per metterlo nuovamente a sedere. Egli sa- rebbe poi caduto a terra con l’agente che gli urlava addosso di rialzarsi e muo- versi, e sarebbe crollato, scoppiando in lacrime. In quel momento E., vedendolo in quello stato, avrebbe avuto un attacco di panico, ciò che avrebbe indotto l’im- putato a smettere di trattarlo in malo modo e la situazione si sarebbe poi tranquil- lizzata. L’accusatore privato ha poi riferito che un altro agente, identificato nella persona di H., fratello di una persona di sua conoscenza, gli avrebbe offerto un bicchiere d'acqua e tolto le manette. Ha pure indicato che lui e E. sarebbero sem- pre stati insieme nel locale, mentre C. sarebbe stato portato da un’altra parte per un certo lasso di tempo. Quest’ultimo avrebbe inoltre chiesto all’agente il motivo del trattamento riservatoli, chiedendogli anche il numero di matricola, poi fornito dall’imputato. C. avrebbe anche chiesto di parlare con il capitano, il quale si sa- rebbe palesato dicendo di non sapere di nulla e lasciandogli un biglietto da visita. Sarebbero poi andati via rientrando a casa in treno e, dopo aver lasciato le valige, si sarebbero recati presso il posto di Polizia di Lugano centro, il quale era però già chiuso. In seguito, dopo avere chiamato la madre e un’amica, queste li avreb- bero accompagnati al pronto soccorso dell’Ospedale Civico (MPC pag. 5- 2023.06.12-1.14 seg.; MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.-1.13 segg.). 6.5.8 L’imputato, nel suo primo interrogatorio, ha negato qualsivoglia aggressione nei confronti dell’accusatore privato come pure di C. Ha dato atto di avere alzato la
37 - voce, dovendo in quel momento procedere al controllo. Avrebbe tolto le manette all’accusatore privato appena arrivati in ufficio, non essendoci più pericolo. Egli avrebbe perquisito l’accusatore privato, il quale piangeva e chiedeva scusa. Ha poi precisato che “fino a quel momento nessuno di loro aveva consegnato il do- cumento”. Alla fine del controllo, una volta eseguiti tutti i controlli, E. avrebbe avuto un attacco di panico. Avrebbero quindi chiesto ai ragazzi se volessero che venisse chiamata un’ambulanza, offerta da loro rifiutata (MPC pag. 13.1- 2023.08.23-1.11). Confrontato con le dichiarazioni del testimone C. circa il suo atteggiamento nei confronti dell’accusatore privato e i colpi datigli negli uffici, l’im- putato ha dichiarato che si tratterebbe di un racconto fantastico, fantasioso, fa- cendo piuttosto valere che dall’inizio tutti e tre sarebbero rimasti seduti sulla stessa panchina insieme, di non avere spogliato nessuno né portato il testimone in un’altra stanza, e di non aver tirato nessuna sberla. A mente dell’imputato i ragazzi sarebbero sempre stati nella stessa sala in sua presenza, unicamente il collega si sarebbe allontanato per fare il controllo nominativo. Si sarebbe trattato dell’unica sala a disposizione, essendo la cella in quel momento già occupata. L’imputato ha anche affermato che terminato il tutto C. sarebbe stato aggressivo, mentre l’accusatore privato estremamente gentile e continuava a piangere. Il primo gli avrebbe detto di volerlo denunciare (MPC pag. 13.1-2023.08.23-1.12 seg.). Anche per quanto concerne gli avvenimenti all’interno degli uffici l’imputato, din- nanzi alla prima Corte, ha ribadito le precedenti dichiarazioni (TPF pag. 3.731.018-026). Egli ha dapprima contestualizzato il momento in cui avrebbe ap- preso del contestuale fermo del “vero spacciatore”, collocandolo durante il con- trollo effettuato negli uffici, ma non sapendo indicare il momento preciso (TPF pag. 3.731.018 seg.). Ha poi confermato di avere rimosso subito le manette all’accusatore privato, prima della perquisizione, negando di avere colpito l’accu- satore privato e C. con delle sberle in faccia, definendo le loro dichiarazioni men- zognere e sostenendo che il fermo si sarebbe svolto “senza problemi particolari” (TPF pag. 3.731.021-023). L’imputato, richiesto in merito alle lesioni riportate nella lettera di dimissioni dell’Ospedale Regionale di Lugano e se queste sareb- bero, a suo avviso, le conseguenze della sua manovra di atterramento, ha di- chiarato di non contestarle e che potrebbero essere dovute dalla caduta, ma non tutte. Avrebbe subito visto il labbro aperto e sarebbe possibile che in seguito sia uscito un ematoma. A mente dell’imputato sarebbero però anche riconducibili all’attività di arte marziale che farebbe l’accusatore privato (TPF pag. 3.731.024). In questa sede l’imputato ha sostanzialmente riconfermato la propria versione. Alla domanda se i tre ragazzi siano sempre rimasti nello stesso locale ha risposto “Io a memoria ricordo che siano sempre rimasti lì per la stragrande maggioranza del tempo. Non ricordo se C., ma è possibile, sia stato portato in una stanza
38 - adiacente per il controllo.”. Confrontato con le dichiarazioni di C. e E. – i quali hanno dichiarato che l’accusatore privato durante il controllo aveva le manette e si metteva le mani sulla testa per proteggersi da eventuali colpi – ha affermato che ciò sarebbe falso. Ha poi in particolare dichiarato che i toni erano un po’ altri, ma non per questo non sarebbe stato un controllo tranquillo, non essendo suc- cesso quanto accaduto dai ragazzi. Inoltre, avrebbe chiesto ai ragazzi se voles- sero un’ambulanza, in quanto “[...] se non lo faccio è omissione di soccorso. Io sono tenuto a chiedere, se ritengo che qualcuno è ferito, se vogliono l’intervento dell’ambulanza. Cosa che è stata fatta”. Infine, così richiesto, ha indicato che negli uffici l’accusatore privato sarebbe stato al suolo un momento, essendo ca- duto dalla sedia (CAR pag. 5.301.011-013). 6.5.9 Anche in merito a questo episodio, la versione del qui imputato e quella dell’ac- cusatore privato rispettivamente di C. sono discordanti. 6.5.9.1 Per questa Corte, pure a tal proposito la versione dell’imputato risulta poco li- neare e credibile. Innanzitutto, è da evidenziare che nei rapporti stesi dall’imputato non mancano incongruenze. Invero, per quanto concerne la presenza dei nominativi dei tre ra- gazzi nella banca dati, nel primo rapporto emerge che tutti e tre erano conosciuti, mentre nel secondo che su E. nulla si evinceva. L’imputato, richiesto a tal propo- sito, ha risposto “Evidentemente ho sbagliato” (TPF pag. 3.731.020). Inoltre, in entrambi i rapporti, e pure nel corso del primo interrogatorio, l’imputato ha la- sciato intendere che al momento del controllo in ufficio nessuna delle persone fermate aveva ancora presentato il documento di legittimazione – contrariamente a quanto emerge dai video e pure dal rapporto e dalle dichiarazioni del collega – salvo poi, nell’interrogatorio di prima istanza, fornire una versione diversa, avendo affermato che “uno dei testi consegna subito il documento al mio collega [...]” (TPF pag. 3.731.009). È anche da sottolineare che nel rapporto del 1° giu- gno 2023 dell’imputato, così come pure in quello del collega, è indicato che egli avrebbe effettuato la perquisizione di sicurezza dei due ragazzi unitamente ad un altro collega presente; nessuno degli agenti presenti interrogati ha tuttavia fatto alcuna menzione di ciò. Va poi evidenziato che, per la prima volta in questa sede, l’imputato ha indicato che sarebbe possibile che C. sia stato portato in un’altra stanza, ma di non ricordarlo (CAR pag. 5.301.011). Tale questione è in precedenza sempre stata smentita, avendo piuttosto dichiarato che non era pos- sibile, non essendovi altri locali liberi (MPC pag. 13.1-2023.08.23-1.12). Secondo la planimetria degli uffici (MPC pag. 15.2-2023.11.02.1.4) ciò non corrisponde tuttavia al vero. Infatti, come rettamente indicato dall’istanza precedente, dalla planimetria ufficiale, oltre al locale di controllo – dove si trovavano i ragazzi – e il locale securizzato – dove si trovava il presunto spacciatore – risulta un terzo
39 - locale adibito a ufficio di verbalizzazione. Si rileva pure che l’agente D. non ha fatto alcun riferimento all'assenza di locali disponibili. Anche a tal proposito l’im- putato risulta quindi avere adattato la propria versione agli atti, ciò che inficia la sua attendibilità. Inoltre, nel proprio interrogatorio d’appello egli ha pure per la prima volta confermato che l’accusatore privato ad un certo momento si sarebbe trovato al suolo – evento affermato sia dall’accusatore privato sia da E. – soste- nendo che sarebbe caduto dalla sedia (CAR pag. 5.301.013), circostanza mai raccontata in precedenza. Si osserva inoltre che l’imputato ha sempre sostenuto che negli uffici la situazione era tranquilla, ma – come rettamente evidenziato dalla prima istanza – ciò è smentito dalla documentazione agli atti. Lo stesso imputato ha ammesso che i toni erano un po’ alti, sostenendo tuttavia che ciò non implicherebbe forzata- mente una situazione disastrosa o caotica (CAR pag. 5.301.012). Anche dalle testimonianze degli altri agenti presenti negli uffici emerge che i toni erano alti. Ora, vero è che dei toni elevati non comprovano ancora che sia accaduto tutto quanto rimproverato all’imputato. Tuttavia, se si fosse trattato unicamente di toni un po’ elevati e non fosse successo null’altro, mal si comprendono le reazioni dei tre ragazzi, confermate da tutte le persone presenti. L’accusatore privato è scop- piato a piangere, E. è andata in iperventilazione, C. ha chiesto il numero di ma- tricolazione dell’imputato e di parlare con il superiore. Questi non sono propria- mente indicatori di un controllo tranquillo, con soli toni un po’ alti. A mente della difesa le reazioni dei ragazzi sarebbero da attribuire al loro stato alterato dall’al- col. Come già detto in precedenza, il loro consumo d’alcol non risulta tuttavia così eccessivo. Inoltre, se nulla fosse successo e i tre ragazzi avrebbero unicamente avuto delle reazioni forti a causa del consumo di alcol, non si spiega per quale motivo gli agenti abbiano chiesto se vi fosse la necessità di chiamare un’ambu- lanza. Tale richiesta conferma piuttosto che sia effettivamente successo qual- cosa in più rispetto ai soli toni un po’ elevati. La risposta data dall’imputato in questa sede, secondo cui, se non avesse richiesto loro se volessero un’ambu- lanza, sarebbe stata un’omissione di soccorso, essendo tenuto a chiedere ciò “[...] se ritengo che qualcuno è ferito [...]”, lascia pure intendere che lo stato fisico dell’accusatore privato rispettivamente della ragazza non fosse dei migliori, ciò che difficilmente è riconducibile unicamente a toni elevati. Neppure convincono le dichiarazioni dell’imputato circa il motivo della perquisi- zione negli uffici. Egli l’ha infatti giustificata con la segnalazione dello spacciatore. L’imputato, dinnanzi alla prima Corte, non ha saputo dire con precisione quando sarebbe venuto a conoscenza del fermo del “verso spacciatore”. Tuttavia, al mo- mento della perquisizione egli doveva senz’altro essere già al corrente del fatto che la persona della segnalazione non era l’accusatore privato e nemmeno uno dei suoi amici. Infatti, nel proprio rapporto del 1° giugno 2023, egli stesso
40 - riferendo dell’arrivo agli uffici ha indicato di aver fatto accomodare i ragazzi sulla panchina della sala d’attesa e “Solo allora scoprivamo che questa era già occu- pata dalla persona segnalata in principio, presa in consegna dai colleghi della pattuglia TA5” (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.5). Inoltre, l’agente D. ha affer- mato di avere visto i colleghi e la persona da loro fermata mentre entravano negli uffici (MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.7). Anche l’agente F. ha dichiarato di essere entrato negli uffici, con il suo collega e la persona da loro fermata appena dopo i colleghi (MPC pag. pag. 12.5-2023.11.28-1.4). L’imputato stesso, inoltre, posto davanti all’incongruenza della perquisizione superficiale effettuata – non indicata per la ricerca di sostanze stupefacenti – ha dichiarato che probabilmente, al mo- mento della perquisizione, erano già a conoscenza del fermo del presunto spac- ciatore (TPF pag. 3.731.020). A giusta ragione la prima istanza ha quindi rilevato che, anche in merito al motivo della perquisizione, la versione dell’imputato non è attendibile e che quanto avvenuto negli uffici non trova alcuna giustificazione. 6.5.9.2 In merito a quanto accaduto negli uffici le dichiarazioni dell’accusatore privato e del testimone C. sono invece pressoché convergenti. Entrambi hanno dichiarato che l’imputato li avrebbe perquisiti personalmente e che l’accusatore privato avrebbe ricevuto più colpi a mano aperta, non pugni, dall’imputato. C. ha infatti indicato “non le ho contate ma le quantifico in circa 5 durante la nostra perma- nenza negli uffici” (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1.4); mentre l’accusatore privato ha affermato “[...] non so quante sberle mi ha dato in totale, sicuramente più di 4” (MPC pag. 13.1-2023.10.27-1.-1.13). Inoltre, ambedue hanno riferito che l’im- putato si sarebbe rivolto all’accusatore privato dicendogli “adesso fai il figo?” ri- spettivamente “adesso continua a fare il figo”. È inoltre stato raccontato da tutti e due che C. per un momento sarebbe stato portato in un’altra stanza – ciò è con- fermato anche da E. –, e che quest’ultimo avrebbe cercato di dire qualcosa all’im- putato, chiedendogli il numero di matricola, e di parlare con il superiore, il quale gli avrebbe lasciato il biglietto da visita. Sia l’accusatore privato sia il testimone hanno poi affermato di essersi in seguito recati a casa e poi presso la Polizia di Lugano, trovandola però chiusa. Da evidenziare è poi che, l’accusatore privato ha raccontato anche di atteggia- menti concilianti da parte dell’imputato, come che quest’ultimo alla fine si sarebbe messo a piegargli i vestiti (MPC pag. 5-2023.06.12-1.15). Va inoltre evidenziato che il racconto dei ragazzi circa quanto accaduto all’esterno degli uffici, trova riscontro nei filmati video, i quali riprendono – come detto – solamente l’esterno degli uffici. Da questi emerge infatti che a un certo punto sono usciti a fumare, con l’imputato presente, e si vede C. rivolgersi a lui in modo alterato, poi i ragazzi si allontanano un po’. Dopodiché tornano all’in- gresso degli uffici a parlare con qualcuno. Infine, esce un altro agente,
41 - verosimilmente il superiore, a parlare con loro e poi questi vanno (video Citofono Portico, 15:43:11 – 16:13:39), ciò che corrisponde sostanzialmente a quanto di- chiarato dai ragazzi. C. ha infatti a tal proposito affermato: “A. o un altro agente, non ricordo esattamente, ha tolto le manette a B. e ci hanno accompagnato fuori dopo averci restituito i documenti. A. ci ha seguito e ci ha detto "fumiamo una sigaretta, parliamo qui fuori". Non so cosa si aspettasse da me. [...] A. continuava a dirmi "possiamo parlare!". Insisteva in maniera passivo-aggressiva. Mi diceva "adesso possiamo parlare, hai diritto" e io ho detto che avevo anche diritto a non dire niente e ci siamo diretti verso i binari. Ci siamo allontanati e abbiamo fumato una sigaretta io e B. Una volta calmati siamo tornati agli uffici perché volevamo ottenere il nome del superiore di A., non ricordo il suo nome, ma ho il biglietto a casa che mi ha lasciato. [...]. Successivamente ho fatto richiamare il superiore di A. e gli ho chiesto di confermarmi che il codice fornitomi da A. fosse giusto. Do- podiché siamo rientrati a Lugano con il primo treno disponibile.” (MPC pag. 12.2- 2023.08.16-1.5 seg.). Mentre l’accusatore privato ha dichiarato: “[...] Infine ci la- sciavano andare e C. rimaneva all'entrata a chiedere ulteriori spiegazioni o di parlare con il capitano perché quello che era successo non era normale. A quel punto usciva sempre Io stesso agente che mi ha dato le percosse, che conti- nuava a dire qualcosa che non so a C., ma lui non gli rispondeva. Dopo entrava a prendersi una sigaretta ed usciva con la sigaretta in bocca chiedendo ad C. l'accendino. Visto che non gli rispondevamo l'agente e rientrato e dopo neanche un minuto è uscito il responsabile K. a cui C. chiedeva spiegazioni. Quest'ultimo ci diceva che non sapeva nulla anche perché non era lì e ci lasciava il suo biglietto da visita. Dopo noi siamo andati via, abbiamo preso il treno in direzione U. [...]” (MPC pag. 5-2023.06.12-1.15). A mente di questa Corte, risulta poco plausibile che questi abbiano raccontato il vero unicamente riguardo a quanto accaduto all’esterno degli uffici – confermato dai filmati agli atti – mentre si sarebbero inventati e avrebbero totalmente mentito in merito agli avvenimenti all’interno. Non risulta che i ragazzi fossero a cono- scenza della presenza di telecamere all’esterno, ma non all’interno degli uffici. Non si vede poi come l’accusatore privato e il testimone avrebbero potuto accor- darsi per fornire dettagli così coerenti tra di loro. Si sottolinea anzi che, qualora l’accusatore privato e il testimone si fossero, per un non meglio precisato motivo, effettivamente messi d’accordo sulla versione da raccontare, ciò emergerebbe dalle loro dichiarazioni, ad esempio con l’utilizzo del medesimo vocabolario. Que- sto non risulta tuttavia essere il caso. Di non poca rilevanza è inoltre il fatto che, ad un certo punto, si vede C. fare dei gesti, egli sembra simulare delle botte rispettivamente dei calci (video Citofono Portico, 15:58:14 ss./ 15:59:22). In questa sede egli ha dichiarato di non ricordare cosa stesse dicendo, ma sicuramente stava riproducendo qualcosa accaduto in
42 - quel momento (CAR pag. 5.302.006). Tali gesti lasciano intendere che ci siano effettivamente stati dei colpi. Non si vede per quale motivo avrebbe dovuto in quel momento fare quei gesti e movimenti, se non per riprodurre quanto acca- duto. 6.5.9.3 Come esposto in precedenza, E. ha dichiarato di essere sempre rimasta nella stessa stanza con l’accusatore privato – ciò che è confermato sia dall’accusatore privato stesso sia da C. – e di non avere visto l’imputato colpirlo. Ella ha però riferito che l’imputato era aggressivo nei confronti dell’accusatore privato e che questo, ancora ammanettato, si metteva le mani sulla testa per proteggersi da eventuali colpi. Quest’ultima circostanza è stata confermata anche da C. Quest’ultimo, richiesto in merito allo stato in cui di trovava l’amico ha infatti di- chiarato: “Era sempre ammanettato, testa bassa. Era davvero provato emotiva- mente. Metteva le mani sulla testa per evitare potenziali colpi. Era seduto su una panchina a un certo punto, dove eravamo seduti tutti e tre, e B. continuava a coprirsi il capo” (MPC pag. 12.2-2023.08.16-1 .10). Mentre E., ha dichiarato che l’accusatore privato “Ha avuto le manette per la maggior parte del tempo.” (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.8), affermando poi anche che “[...] ad un certo punto cer- cava con le braccia di proteggersi la testa da eventuali colpi perché non sapeva cosa poteva succedere” (MPC pag. 12.1-2023.08.16-1.13). Anche l’accusatore privato ha dichiarato di essere stato colpito mentre era ancora ammanettato. L’imputato, dal canto suo, si è limitato a ribattere che ciò sarebbe falso (CAR pag. 5.301.011). Questa Corte ritiene credibile il racconto dei due testi a tal proposito. Il fatto che l’accusatore privato, ancora ammanettato, cercasse di proteggersi mettendo le mani sopra la testa è infatti un dettaglio, e il fatto che entrambi i testi abbiano esposto un tale dettaglio va a favore della sua veridicità. Si tratta infatti di un dettaglio in merito al quale difficilmente due persone si metterebbero d’ac- cordo in anticipo. È inoltre poco probabile che entrambi i testimoni – interrogati sotto giuramento e informati della punibilità della falsa testimonianza ai sensi dell’art. 307 CP (art. 177 cpv. 1 CPP) – abbiano consapevolmente reso una falsa dichiarazione in merito a ciò. E. ha inoltre affermato che l’accusatore privato aveva delle escoriazioni alle braccia, il naso aveva subito una contusione, ed era stato picchiato in faccia. Ciò va sostegno dell’attendibilità del racconto dell’accu- satore privato e di C., confermando che l’accusatore privato è stato colpito, do- vendo proteggersi da potenziali colpi. Il fatto che la teste non abbia visto diretta- mente l’imputato colpire l’accusatore privato potrebbe invece essere riconducile alla situazione concitata e soprattutto all’agitazione del momento che le ha addi- rittura causato un attacco di panico, confermato da tutti i presenti. 6.5.9.4 Si osserva poi che il fatto che l’altro agente ha dichiarato di non avere visto nulla non è significativo, dal momento che per ammissione di tutti egli non è sempre stato presente durante tutto il controllo, essendosi assentato per un periodo di
43 - tempo, non meglio precisato, per fare il controllo dei nominativi. Neppure il fatto che gli altri agenti presenti negli uffici hanno dichiarato di non avere visto l’impu- tato colpire l’accusatore privato può essere attribuito grande valore, dal momento che tutti hanno dichiarato di essere solo di passaggio e di essere stati occupati con altro. 6.5.9.5 Inoltre, come si dirà anche meglio in seguito (infra consid. II.8 segg.), le ferite riportate nel referto medico – trauma cranico minore con molteplici escoriazioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso (MPC pag. 5-2023.06.12-1.23) – e nelle fotografie agli atti (MPC pag. 15.1-2024.03.04.-1.2 segg.), in cui si no- tano in particolare un gomito sbucciato, dei segni ai polsi e all'interno della cavi- glia, risultano compatibili con le aggressioni riportate dall’accusatore privato e dal testimone. La tesi della difesa, secondo cui le ferite potrebbero derivare dalla thai box, eser- citata dall’accusatore privato – secondo la descrizione in Instagram – non può essere seguita. Innanzitutto, la documentazione fotografica prodotta dalla difesa, con la descrizione del profilo Instagram dell’accusatore privato, in cui figura scritto “Muay thai” (MPC pag. 16.1-2024.03.11-1.2), nulla comprova. Ad ogni modo, si rileva che l’accusatore privato si è presentato in pronto soccorso a Lu- gano la sera del 30 maggio 2023, dopo aver lasciato gli uffici della polizia dei trasporti di [...] dopo le 16:00. Sia l’accusatore privato sia C. hanno dichiarato di essere tornati a casa e di essersi poi recati alla centrale di Polizia in centro a Lugano, trovandola però chiusa. Non risulta che prima del fermo l’accusatore privato avesse già segni o indicatori di problematiche preesistenti. Alquanto im- probabile è pure che egli, a seguito del fermo, sia andato a fare thai boxe per poi recarsi al pronto soccorso. Da evidenziare è poi che l’imputato stesso ha dato atto che l’accusatore privato, a fronte dell’impatto al suolo, si è ferito e di averlo ammanettato. Entrambi gli agenti hanno pure dichiarato di avere chiesto ai ra- gazzi se necessitassero di un’ambulanza, per le ferite dell’accusatore privato e lo stato della ragazza. Sostenere quindi ora che le ferite riportate non siano do- vute all’intervento del qui imputato, ma che potrebbero derivare dalla thai boxe è alquanto inverosimile. Le ferite riportate nel referto medico e nelle fotografie cor- rispondono piuttosto alle aggressioni riportate dall’accusatore privato e dal testi- mone. 6.5.9.6 Tenuto conto di quanto sopra esposto, anche in merito agli avvenimenti all’intero degli uffici, si ritiene la versione dell’imputato poco credibile, mentre quella dell’accusatore privato, supportata da quella del testimone C. e da riscontri og- gettivi, risulta attendibile.
44 - 6.5.10 Alla luce di tutto quanto precede, questa Corte ritiene credibile la versione dei fatti così come raccontata dal testimone e dall’accusatore privato. È pertanto ac- certato che l’imputato ha colpito l’accusatore privato con delle sberle sia sul bi- nario sia all’interno degli uffici di polizia, così come esposto nell’atto d’accusa.
45 - La giurisprudenza ha precisato che, in materia di forza fisica o di costrizione eser- citata da un funzionario, non si può limitare generalmente il campo di applica- zione dell'art. 312 CP ai casi in cui l'utilizzo dei poteri ufficiali ha quale scopo il raggiungimento di un obiettivo ufficiale. La disposizione mira in effetti anche a tutelare i cittadini da ingerenze totalmente ingiustificate o perlomeno non moti- vate dall'esecuzione di un compito ufficiale, quando le stesse sono commesse da funzionari nell'ambito dello svolgimento della loro attività. Di conseguenza, perlomeno nel caso di forza o di costrizione da parte di un funzionario, l'applica- zione dell'art. 312 CP dipende dalla questione di sapere se l'autore ha utilizzato i suoi poteri specifici, se ha commesso l'atto rimproveratogli sotto il mantello della sua attività ufficiale e se ha così violato i doveri che gli incombono. L'utilizzo della forza o della costrizione deve apparire come l'esercizio del potere che spetta al funzionario in virtù della sua carica ufficiale (DTF 127 IV 209 consid. 1b; sentenza del TF 6B_285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.2). Sotto il profilo soggettivo, il reato presuppone un comportamento intenzionale, almeno nella forma del dolo eventuale, come pure un fine speciale, consistente nel procurare a sé o a un terzo un indebito profitto oppure nel recare danno ad altri (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sentenza del TF 6B 285/2014 del 5 agosto 2014 consid. 4.2; 6B_831/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.2). Il reo deve quindi innanzitutto avere coscienza d’essere un’autorità. In seguito, egli deve per lo meno prendere in considerazione il fatto che con il suo agire sta presumibil- mente abusando della propria autorità. Non è data intenzionalità se l’autore crede di agire in conformità con i propri doveri, come ad esempio avviene nel caso in cui un poliziotto crede di essere attaccato mentre in realtà si tratta di una situa- zione di legittima difesa putativa (sentenza del TF 6S.885/2000 del 26 feb- braio 2002; TRESCHSEL/VEST, in: TRESCHEL/PIETH/GETH [edit.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 5 a ed. 2025, n. 7 ad art. 312 CP). Il fine di recare danno è soddisfatto quando l'autore causa un danno non insignificante. Un tale danno può consistere, ad esempio, in un'offesa o umiliazione non neces- saria o in una destabilizzazione psicologica (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1; sen- tenza del TF 6B_521/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.4; 6B_987/2015 del 7 marzo 2016 consid. 2.6). Secondo la giurisprudenza, è da presumere un pre- giudizio nei confronti di altri non appena l'autore del reato ricorre a mezzi ecces- sivi, anche se persegue un obiettivo legittimo. Di conseguenza, il motivo che spinge l'autore del reato ad agire non è rilevante ai fini dell'intenzione costitutiva del reato, ma deve essere preso in considerazione (solo) nella valutazione della colpa (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.1 e rinvii ivi citati). In un altro caso, il Tribunale federale ha stabilito che uno svantaggio causato dalla coercizione esercitata sul singolo può essere sufficiente se è inflitto come fine a sé stesso (sentenza del TF 6B_825/2019 / 6B_845/2019 del 6 maggio 2021 consid. 7.2 con riferimenti). Indipendentemente dal fatto che persegua un obiettivo legittimo, il funzionario
46 - che applica una coercizione eccessiva in modo consapevole e intenzionale ac- cetta quantomeno di causare un danno che non è più giustificato dai doveri d'uf- ficio (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.3). 7.4 È quindi ora da esaminare se nella fattispecie in esame sono adempiuti i presup- posti oggettivi e soggettivi di tale reato. 7.4.1 Pacifica è in concreto la qualità di funzionario dell’imputato, quale agente della Polizia dei trasporti; si rinvia – ex art. 82 cpv. 4 CPP – alle pertinenti conclusioni dalla prima Corte al riguardo (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 8.2.2). Inconte- stato è pure che l’imputato ha agito nello svolgimento del suo compito ufficiale, come rettamente esposto dall’istanza precedente (cfr. sentenza SK.2024.45 con- sid. 8.2.3). Egli ha infatti agito nel corso di un controllo di polizia, ciò che rientra nel quadro dei poteri della polizia dei trasporti secondo l’art. 4 LFSI. Si evidenzia che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che gli atti di violenza o coer- cizione fisica, come schiaffi o pugni, sferrati da un agente nei confronti di una persona fermata e sotto custodia, fanno parte dell’esercizio del potere pubblico, indipendentemente dalla motivazione dell'atto, poiché il funzionario sfrutta la sua posizione ufficiale per compierli (DTF 127 IV 209; sentenze del Tribunale federale 6B_699/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 1.2; 6B_649/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2). Le azioni coercitive dei poliziotti in servizio possono conseguente- mente essere considerate atti privati non punibili secondo l'art. 312 CP solo se non c’è alcun legame con i compiti ufficiali (HEIMGARTNER, op. cit., n. 15 ad art. 312 CP; POSTIZZI, Commentaire Romand, 2017, n. 17 ad art. 312 CP). 7.4.2 Per quanto concerne il presupposto dell’abuso si rinvia integralmente, ex art. 82 cpv. 4 CPP, a quanto correttamente indicato dal giudice di prime cure circa le norme applicabili all’attività della Polizia dei trasporti (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 8.2.4). Va in particolare rimarcato che, per costante giurisprudenza, il funzionario di polizia che, non avendone diritto, percuote una persona sotto la sua custodia, abusa della sua autorità (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.3; 104 IV 22 consid. 2; 99 IV 13 consid. 1). Il Tribunale federale ha, ad esempio, riconosciuto l'abuso di autorità da parte di un poliziotto che aveva schiaffeggiato una persona fermata, nonostante il gesto fosse stato impulsivo e la persona, completamente ubriaca, gli avesse sputato addosso tentando di colpirlo (sentenza del Tribunale federale 6B_649/2009 del 16 ottobre 2009 consid. 2.5). In un'altra decisione, l’Alta Corte ha qualificato come abuso di autorità un pugno sferrato da un poli- ziotto, diretto esclusivamente a ferire una persona già immobilizzata (sentenza del Tribunale federale 6B_699/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 1.2.1 e 1.3.3). In virtù dell’accertamento dei fatti sopra esposto e della giurisprudenza summen- zionata è in concreto pacifico che il comportamento dell’imputato adempie i
47 - presupposti dell’abuso di potere. Nel corso di un fermo egli ha infatti più volte – dapprima sul binario e poi ancora negli uffici – colpito l’accusatore privato con delle sberle a mano aperta. Pur non volendo sminuire il comportamento irrispet- toso dell’accusatore privato nei confronti dell’imputato, il fatto che si sia rivolto a lui in maniera offensiva, dicendogli “che cazzo vuoi”, non può sicuramente giusti- ficare una reazione come quella in esame. Inoltre, pure il fatto di avere amma- nettato l’accusatore privato e averlo tenuto ammanettato anche una volta arrivati negli uffici, senza validi motivi – non vi sono infatti stati atti violenti o tentativi di fuga da parte sua, e l’imputato era ormai a conoscenza del fermo del vero so- spettato – costituisce una coercizione ingiustificata. L’imputato aveva senz’altro conoscenza del suo ruolo di agente della polizia dei trasporti, e sapeva di abu- sare del proprio potere colpendo in quel modo l’accusatore privato. Con il proprio agire egli non poteva che voler recare danno all’accusatore privato. Egli sapeva che così facendo avrebbe potuto causare un danno all'accusatore privato, lesio- nandolo sia fisicamente sia psicologicamente. Come esposto in precedenza, se- condo il Tribunale federale, il funzionario che applica una coercizione eccessiva in modo consapevole e intenzionale accetta quantomeno di causare un danno che non è più giustificato dai doveri d'ufficio (DTF 149 IV 128 consid. 1.3.3). In concreto l’imputato ha quindi agito intenzionalmente, causando un danno non insignificante all’accusatore privato. Tutti i presupposti del reato di abuso di po- tere sono pertanto adempiuti. 7.4.3 Di conseguenza, con il proprio agire, l’imputato si è reso colpevole di abuso di potere ai sensi dell’art. 312 CP.
48 - 8.2 Anche per tale reato il MPC (CAR pag. 5.200.035-036) e l’accusatore privato (CAR pag. 5.200.045) hanno fatto valere l’adempimento dei presupposti, mentre l’imputato lo ha contestato, censurando in particolare la mancanza di un nesso di causalità tra quanto riportato nel referto medico e le asserite percosse subite (CAR pag. 5.200.021-022). 8.3 Giusta l’art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo o alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corpo- rea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'e- sempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'ag- grava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffia- ture, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeg- gero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a). Nei casi limite, per stabilire se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore provocato (sen- tenza del TF 6B_6/2025 del 23 aprile 2025 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati; 1B_293/2023 del 19 giugno 2023 consid. 3.4). Secondo il Tribunale federale, per riconoscere l’art. 123 CP occorre che le conseguenze subite siano non solo una turbativa lieve e passeggera del benessere di una persona, ma abbiano una certa rilevanza e durata (DTF 134 IV 189 consid. 1.4; sentenza del TF 6B_1257/2023 del 18 giugno 2024 consid. 2.1.1). Tuttavia, quando il disturbo, anche passeg- gero, equivale ad uno stato di malattia, per esempio, perché comporta dei dolori importanti o uno shock nervoso, la qualifica di lesioni semplici è data (DTF 103 IV 65 consid. II.2b; 107 IV 40 consid. 5c). In caso di contusioni, lividi o escoria- zioni, per determinare se si tratta di lesioni semplici o vie di fatto occorre esami- nare se le ferite hanno provocato dolori considerevoli o pregiudicato l’aspetto della vittima per qualche tempo. In questo ambito la giurisprudenza riconosce al giudice un ampio margine di apprezzamento (ROTH/BERKEMEIER, Basler Kom- mentar, 4 a ed. 2019, n. 4 seg. ad art. 123 CP). L'autore deve inoltre agire volontariamente, essendo sufficiente il dolo eventuale (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; sentenza del TF 6B_166/2017 del 16 novembre 2017 consid. 2.2). 8.4 In concreto, dal referto medico del 30 maggio 2023 dell’Ospedale Civico, emerge che l’accusatore privato ha subito un trauma cranico minore, molteplici escoria- zioni superficiali agli arti superiori e tumefazione al viso, in assenza di segni per fratture ossa craniali. Tale referto fa inoltre stato di una deviazione al setto nasale
49 - e, a livello di anamnesi, indica un’amnesia pericircostanziale e dolori all’orecchio e mascella sul lato sinistro (MPC pag. 5-2023.06.12-1.22 segg.). Le ferite ripor- tate dall’accusatore privato sono state documentate fotograficamente al Pronto soccorso, come emerge dal summenzionato referto medico (MPC pag. 5- 2023.06.12-1.25). Tali otto fotografie, oltre ad altre effettuate in data non meglio precisata dall’accusatore privato stesso, sono state trasmesse da quest’ultimo con scritto del 4 marzo 2024 (MPC pag. 15.1-2024.03.04-1.1-32). 8.4.1 A fronte della diagnosi conclusiva del referto medico del 30 maggio 2023 non vi è alcun dubbio che l’accusatore privato ha subito delle lesioni di una certa rile- vanza e durata e che non si tratta unicamente di una turbativa lieve e passeggera del suo benessere. Esse gli hanno infatti provocato dei dolori e delle sofferenze fisiche e psicologiche non trascurabili, subendo in particolare un trauma cranico minore, così come molteplici escoriazioni e tumefazioni. L’accusatore privato ha inoltre subito un crollo psicologico negli uffici e ha inoltre dichiarato di avere su- bito uno shock a fronte di ciò, e di voler chiedere una presa a carico psicologica, sentendosi molto spaventato ad andare in giro (MPC pag. 5-2023.06.12-1.19). 8.4.2 Come detto, la difesa contesta il nesso di causalità tra quanto riportato nel referto medico e le asserite percosse subite. Tuttavia, con il referto medico del 30 mag- gio 2023, viene confermata l’esistenza di lesioni lo stesso giorno dei fatti. Da evi- denziare è che, prima del fermo l’accusatore privato non risultava avere alcun segno o danno. Nessuno ha infatti fatto menzione di ciò. Anzi, l’imputato stesso ha dichiarato che a seguito dell’episodio sul binario notava delle escoriazioni sul labbro dell’accusatore privato (CAR pag. 5.301.006-008). Sia egli sia il collega hanno poi affermato di avere chiesto ai ragazzi se volessero un’ambulanza per tali escoriazioni e per lo stato della ragazza (MPC pag. 15.2-2023.07.11-1.B1.6 e 8; MPC pag. 12.3-2023.09.19-1.8). È quindi evidente – per stessa ammissione dell’imputato – che il fermo ha effettivamente avuto delle ripercussioni fisiche sull’accusatore privato. Per quanto concerne la tesi della difesa, secondo cui le lesioni sarebbero riconducibili all’attività sportiva dell’accusatore privato, si rinvia integralmente a quanto esposto in precedenza (cfr. supra consid. II.6.5.9.5). Le lesioni riportate nel referto medico – che si ribadisce è del medesimo giorno dei fatti – sono senz’altro compatibili con le sberle subite dall’accusatore privato e anche con la conseguente caduta. Le tumefazioni al viso sono infatti compatibili con le sberle, e le molteplici escoriazioni e il trauma cranico minore con la rovi- nosa caduta al suolo a peso morto. Anche i segni visibili nelle fotografie sono perfettamente compatibili con il lungo ammanettamento, e l’allargamento forzato delle gambe in sede di perquisizione. Dalle fotografie agli atti risulta difficile ve- dere con chiarezza le tumefazioni al viso, queste sono tuttavia – come detto – espressamente riportate nel referto medico. Si evidenzia, che – come rettamente rilevato dall’istanza precedente – la giurisprudenza citata dalla difesa (sentenza
50 - del TF 6B_683/2020 del 9 giugno 2021) non può essere compresa nel senso che i certificati medici, per essere concludenti, debbano contenere un’attestazione esplicita di compatibilità delle lesioni con le modalità dell’intervento. Tale valuta- zione spetta infatti al giudice, nel quadro del libero apprezzamento delle prove. Per questa Corte, i traumi riportati dall’accusatore privato costituiscono oggetti- vamente lesioni corporali semplici, compatibili e legate da un nesso di causalità con le azioni dell’imputato. 8.4.3 Soggettivamente l’imputato, colpendo più volte l’accusatore privato con delle sberle a mano aperta, ha agito consapevolmente e con la volontà di causare delle lesioni all’accusatore privato. Egli, con la sua esperienza, si è quantomeno assunto il rischio che, colpendo a freddo con una sberla a mano aperta una per- sona impreparata e non totalmente lucida, questa cadesse a terra colpendo la testa. L’imputato ha quindi agito intenzionalmente. 8.4.4 Di conseguenza l’imputato si è reso colpevole di lesioni semplici ai sensi dell’art. 123 CP.
51 - la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da con- siderare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la re- prensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurispru- denza sviluppata nell’ambito del previgente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 con- sid. 2a; sentenze del TF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del co- dice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; sentenza del TF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). 9.1.2 Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale (confessione, collabora- zione all’inchiesta, pentimento, presa di coscienza della propria colpa) così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1; DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid 6.1; sentenze del TF 6B_759/2011 del 19 aprile 2012 consid. 1.16B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal
52 - compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostaco- lino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (sentenze del TF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti). 9.1.3 Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, se per uno o più reati risultano adempiute le condi- zioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, rite- nuto che non è possibile, tuttavia, aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata per tale reato, e che il giudice è in ogni caso vincolato al mas- simo legale del genere di pena (art. 49 cpv. 1 CP). La pronuncia di una pena unica in applicazione del principio dell’inasprimento della pena è possibile unica- mente ove il giudice irroghi, nel caso concreto, pene dello stesso genere per ognuna delle norme violate; non basta che le disposizioni penali applicabili com- minino (parzialmente) pene dello stesso genere (cfr. a questo proposito DTF 144 IV 217 consid. 3 segg., consid. 3.6; 144 IV 313 consid. 1.1.1 e riferimenti ivi citati; MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2 a ed. 2019, n. 480 segg.). Il reato più grave è quello per il quale la legge commina la pena più grave, non quello che, date le circostanze del caso, appare come il più grave dal profilo della colpevolezza (DTF 93 IV 7 consid. 2b). Se devono essere valutati più reati per cui è comminata la medesima pena, è opportuno partire con il reato per il quale nel caso specifico entra in considerazione la pena più elevata (MATHYS, op. cit., n. 485). La deter- minazione della pena complessiva ex art. 49 cpv. 1 CP presuppone, secondo la giurisprudenza, anzitutto la delimitazione della cornice edittale per il reato più grave, per poi procedere, entro detta cornice, con la fissazione della pena di base per l’infrazione più grave. Dopodiché occorre, in forza del principio del cumulo giuridico, procedere all’adeguato aumento della pena di base sulla scorta degli altri reati. In altre parole, il giudice deve, in un primo tempo, e in considerazione dell’insieme delle circostanze aggravanti così come attenuanti, determinare men- talmente la pena di base per il reato più grave. In un secondo tempo, il giudice deve adeguatamente aumentare, in considerazione delle ulteriori infrazioni, la pena, al fine di fissare una pena complessiva, fermo restando il fatto che, anche in questo secondo stadio, si dovrà tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti peculiari alle infrazioni in parola (sentenze del TF 6B_405/2011 e
53 - 6B_406/2011 del 24 gennaio 2012 consid. 5.4; 6B_1048/2010 del 6 giugno 2011 consid. 3.1; 6B_865/2009 del 25 marzo 2010 consid. 1.2.2; 6B_297/2009 del 14 agosto 2009 consid. 3.3.1; 6B_579/2008 del 27 dicembre 2008 consid. 4.2.2, con rinvii). Nella misura in cui non sono riferite a uno dei reati commessi, bensì piut- tosto a tutti, le circostanze aggravanti e attenuanti legate all’autore sono da pren- dere in considerazione solo dopo avere determinato la pena complessiva prov- visoria (sentenza del TF 6B_265/2017 del 9 febbraio 2018 consid. 4.3; 6B_745/2017 del 12 marzo 2018 consid. 2.7; MATHYS, op. cit., n. 520). Se vi è concorso di reati il giudice ha l’obbligo d’aggravare la pena (DTF 103 IV 225). La pronuncia di una pena unitaria, intesa come considerazione complessiva di tutte le infrazioni da giudicare, non è possibile (DTF 144 IV 217 consid. 3.5; DTF 6B_559/2018 del 26 ottobre 2018 consid. 1.4). Anche secondo la recente giuri- sprudenza può essere pronunciata una pena detentiva unitaria (solamente) al- lorquando più infrazioni singole sono strettamente collegate tra loro sia dal punto di vista materiale che temporale, e per nessuno dei reati strettamente connessi tra di loro una pena pecuniaria è indicata per avere un sufficiente effetto preven- tivo sull’imputato (sentenza del TF 6B_244/2021 e 6B_254/2021 del 17 aprile 2023 consid. 5.3.2 e riferimenti ivi citati). 9.2 La prima Corte ha condannato l’imputato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornalieri di CHF 150.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza SK.2024.45 dispositivo n. 2). Ha valutato per il reato di abuso di autorità la colpa dell’imputato sia oggettivamente sia soggettivamente come ancora leggera, ritenendo adeguata come pena ipotetica di base una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere (sentenza SK.2024.45 consid. 10.2.2 seg.). Per il reato di lesioni semplici ha invece ritenuto la colpa dell’imputato come lieve, e in virtù dell’inasprimento ha aumentato la pena ipotetica di base 10 aliquote giornaliere. L’istanza precedente non ha ravvisato alcuna circostanza aggravante e attenuante legata all’autore (sentenza SK.2024.45 consid. 10.2.7). 9.3 In primo luogo, è da stabilire il tipo di pena che entra in considerazione per en- trambi i reati in esame. Sia l’abuso di autorità (art. 312 CP) sia le lesioni semplici (art. 123 CP) prevendono quale pena possibile la pena detentiva o una pena pecuniaria. In concreto, considerata la fattispecie in esame, questa Corte ritiene adeguata e appropriata alla colpa dell’imputato per entrambi i reati una pena pe- cuniaria. 9.4 Per quanto concerne il reato base per la commisurazione della pena si osserva che l’abuso di autorità prevede una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria (art. 312 CP), mentre per le lesioni semplici (art. 123 CP) è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Sulla base della giuri- sprudenza summenzionata, il reato più grave da cui partire, alla luce della pena
54 - comminata dalla legge, è quindi l’abuso di autorità. Come menzionato in prece- denza (cfr. supra consid. II.9.1.3), giusta l’art. 49 cpv. 1 CP, in caso di concorso di più reati la pena va aumentata in misura adeguata. 9.5 Con riferimento all’imputazione di abuso di autorità, sotto il profilo oggettivo a gravare sulla colpa dell’imputato è il fatto che egli ha agito in modo sproporzio- nato e ingiustificato, colpendo più volte al volto l’accusatore privato, anche quando era ammanettato e quindi inerme, nonostante quest’ultimo non fosse pe- ricoloso o violento. Il comportamento dell’imputato ha costituito un intervento umi- liante che ha leso la personalità dell’accusatore privato. Aggrava anche legger- mente la sua colpa il ruolo che egli svolgeva come istruttore di difesa personale, il quale avrebbe dovuto renderlo un modello di comportamento. Tuttavia, a suo favore va considerato che nel suo agire non traspare una particolare violenza e nemmeno una spiccata volontà delittuosa. Egli ha infatti piuttosto reagito istinti- vamente e malamente a una risposta poco rispettosa dell’accusatore privato. Inoltre, il suo agire non ha avuto conseguenze gravi e l’integrità fisica dell’accu- satore privato non è mai stata messa seriamente in pericolo. Oggettivamente la sua colpa è quindi da considerare come ancora leggera. Anche sotto il profilo soggettivo la colpa dell’imputato è da ritenere ancora lieve. Egli ha agito in piena libertà decisionale, al fine di nuocere l’accusatore privato, potendo senz’altro evi- tare la lesione, non trovandosi in una situazione d’emergenza o di tentazione. Da considerare a suo favore è tuttavia il comportamento tenuto dall’accusatore pri- vato, il quale, rispondendo in maniera offensiva e irrispettosa, ha provocato la reazione – esagerata – dell’imputato. Inoltre, va tenuto conto del fatto che l’im- putato non ha agito con una particolare energia criminale. Alla luce di quanto precede, questa Corte ritiene adeguata quale pena ipotetica di base una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere. 9.6 Per quanto concerne invece il reato di lesioni semplici la colpa dell’imputato è da ritenere sia oggettivamente sia soggettivamente lieve. Va infatti tenuto conto del fatto che la prima sberla, sferrata sul binario, è stata una reazione impulsiva a una risposta offensiva da parte dell’accusatore privato e che il suo agire negli uffici non è stata l’espressione di una condotta violenta. Inoltre, le lesioni causate all’accusatore privato non hanno avuto conseguenze particolarmente gravi. L’im- putato ha senza dubbio agito in piena libertà decisionale, per rimettere al proprio posto l’accusatore privato, e poteva senz’altro evitare la lesione. Anche in tal caso nel suo agire non è tuttavia ravvisabile un’energia criminale In virtù di quanto precede, considerata la colpa lieve dell’imputato e tenuto conto del principio dell’inasprimento, appare adeguato un aumento della pena di base di 10 aliquote giornaliere.
55 - 9.7 Come rettamente esposto dalla prima istanza, a cui si rinvia ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 10.2.7), nella presente fattispecie non sono ravvisabili circostanze aggravanti e attenuanti la pena. 9.8 Di conseguenza l’imputato è condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere. 9.9 Giusta l’art. 34 cpv. 2 CP un’aliquota giornaliera ammonta almeno a CHF 30.-- e al massimo a CHF 3'000.--. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale. Per quanto concerne l’ammontare dell’aliquota giornaliera, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che deve essere fissato partendo dal reddito dell’autore defi- nito su scala giornaliera (DTF 134 IV 60 consid. 6). Rispetto a quanto ritenuto in prima istanza, secondo quanto indicato dall’imputato in questa sede, il suo reddito mensile è diminuito, essendo egli ora in disoccupa- zione. Nel formulario sulla propria situazione personale datato 9 settembre 2025, l’imputato ha indicato di essere attualmente disoccupato, di percepire un salario netto di CHF 4'800.-- e un’indennità di disoccupazione di CHF 5'242.70 (lordi), e di pagare per la locazione CHF 1'800.-- e CHF 621.05 per la cassa malati (CAR pag. 4.401.002-004). Nel corso dell’interrogatorio ha confermato tali dati, preci- sando di percepire unicamente l’indennità di disoccupazione. Il salario netto di CHF 4'800.-- indicato nel formulario altro non è che l’importo netto dei CHF 5'242.70 lordi indicati quale indennità di disoccupazione. Ha poi dichiarato di avere nel frattempo saldato tutti i suoi debiti all’infuori di quello di CHF 362.20 con la banca e di avere spese correnti mensili tra i CHF 4'000.-- e CHF 5'000.-- (CAR pag. 5.301.003-004). Alla luce di quanto precede, tenendo conto della nuova situazione finanziaria dell’imputato, si ritiene adeguato fissare le aliquote giornaliere in CHF 120.-- cadauna. 9.10 Giusta l’art. 42 cpv. 1 CP il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria se una pena senza condizionale non sembra necessaria per tratte- nere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti. Se il giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni (art. 44 cpv. 1 CP). Nella presente fattispecie non vi è ragione alcuna di ritenere la sussistenza di una prognosi negativa, e si giustifica pertanto di sospendere l’esecuzione della pena. All’imputato è impartito un periodo di prova di due anni, senz’altro
56 - sufficiente per verificare che il condannato permanga meritevole del beneficio della condizionale. 9.11 Alla luce di tutto quanto precede l’imputato è condannato a una pena pecuniaria di 70 aliquote giornaliere di CHF 120.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
57 - Il Tribunale penale federale disciplina in un regolamento il calcolo delle spese procedurali, gli emolumenti, le spese ripetibili, le indennità per la difesa d’ufficio, per il gratuito patrocinio, per i periti e per i testimoni (art. 73 cpv. 1 LOAP). Gli emolumenti sono fissati in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell’onere della cancelleria (art. 73 cpv. 2 LOAP, cfr. art. 5 Regolamento del Tri- bunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF, RS 173.713.162]). Gli emolumenti variano da un minimo di CHF 200.-- fino a un massimo di CHF 100'000.-- per ognuna delle seguenti procedure: procedura preliminare, procedura di primo grado, pro- cedura di ricorso (art. 73 cpv. 3 LOAP; cfr. art. 6-7 bis RSPPF). Le spese procedurali comprendono gli emolumenti e i disborsi (art. 1 cpv. 1 RSPPF). Gli emolumenti sono dovuti per le operazioni compiute o ordinate dalla polizia giudiziaria federale e dal Ministero pubblico della Confederazione nella procedura preliminare, dalla Corte penale nella procedura dibattimentale di primo grado, dalla Corte d’appello nelle procedure d’appello e di revisione e dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale nelle procedure di ricorso ai sensi dell’articolo 37 LOAP (art. 1 cpv. 2 RSPPF). I disborsi sono gli importi versati a titolo di anticipo dalla Confederazione; essi comprendono segnatamente le spese della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio, di traduzione, di perizia, di parteci- pazione da parte di altre autorità, le spese postali e telefoniche ed altre spese analoghe (art. 1 cpv. 3 RSPPF). I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest’ultima (art. 9 cpv. 1 RSPPF). 11.2 Con la sentenza oggetto del presente gravame la Corte penale ha posto a carico dell’imputato le spese procedurali pari a complessivi CHF 1'500.–, composte da CHF 500.– quali emolumenti del MPC e da CHF 1’000.– per la procedura di prima istanza. L’ammontare delle spese di prima istanza non è oggetto di contestazione da parte della difesa, e risulta ad ogni modo adeguato. L’imputato, chiedendo il proprio proscioglimento, ha piuttosto postulato che queste vengano messe a ca- rico della Confederazione (CAR pag. 5.200.022). Come stabilito dall’art. 426 cpv. 1 CPP, a fronte della condanna dell’imputato le spese procedurali per il pro- cedimento di prima istanza sono da porre a suo carico. 11.3 Per quanto concerne gli oneri della presente procedura d’appello, richiamata la summenzionata normativa (cfr. supra consid. II.11.1), questa Corte ritiene ade- guato un emolumento complessivo di CHF 2'500.00, da porre integralmente a carico dell’imputato, essendo il suo appello stato integralmente respinto.
58 -
59 - terzi ai sensi dell’articolo 434 CPP (art. 10 RSPPF). Le spese di patrocinio com- prendono l’onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 RSPPF). L’onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall’avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.- e al massimo a CHF 300.- (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi nei limiti degli importi massimi previsti dalla legge (cfr. art. 13 RSPPF). L’imposta sul va- lore aggiunto (IVA) dovrà pure essere presa in considerazione (cfr. art. 14 RSPPF). Nei casi di difficoltà ordinaria (in assenza di circostanze straordinarie), l’indennità oraria degli avvocati ammonta, secondo la prassi costante della Corte penale e della Corte d'appello del TPF, a CHF 230.-- per la causa, nonché a CHF 200.-- all’ora per le trasferte e i tempi d’attesa (cfr. decisioni del TPF BB.2019.45 del 18.09.2019 consid. 3.1 e SK.2018.47 del 26.04.2019 consid. 6.1, entrambe con riferimenti; cfr. anche DTF 142 IV 163 consid. 3.1.2). 12.2.2 La prima Corte ha ritenuto giustificata e adeguata la nota d’onorario presentata dall’accusatore privato, adeguando unicamente leggermente il dispendio orario fatto valere, essendo la durata dei dibattimenti stata quantificata in modo legger- mente superiore dal patrocinatore. Ha quindi riconosciuto all’accusatore privato un indennizzo di CHF 9'300.--, posto a carico dell’imputato a fronte della sua condanna (sentenza SK.2024.45 consid. 13.2.4 seg.). Essendo in concreto stata confermata la condanna dell’imputato, e non sussi- stendo motivi per discostarsi dalla ponderata valutazione compiuta dalla Corte penale a tal proposito, a cui si rinvia integralmente ex art. 82 cpv. 4 CPP (cfr. sentenza SK.2024.45 consid. 13.2.4 seg.), l’indennizzo di CHF 9'300.-- ricono- sciuto all’accusatore privato e posto a carico dell’imputato è confermato integral- mente. 12.2.3 Per quanto concerne la presente procedura d’appello, l’accusatore privato ha chiesto il riconoscimento di un’indennità a titolo di spese necessarie da lui soste- nute nel procedimento di CHF 3'926.20. Egli fa valere un dispendio orario di 15 ore e 30 minuti alla tariffa oraria di CHF 230.00, oltre spese pari a CHF 67.00 e IVA all’8.1% (CAR pag. 5.200.001-004). La tariffa oraria indicata, di CHF 230.--, corrisponde a quella riconosciuta per prassi da questa Corte. Le prestazioni fat- turate nella nota d’onorario risultano correttamente documentate e giustificate, così come adeguate alla presente fattispecie. Unicamente per quanto concerne la durata dei dibattimenti, stimata in 6 ore, il dispendio orario fatto valere è da ridurre all’effettiva durata degli stessi, e meglio 4 ore. A ciò sono da aggiungere ulteriori 30 minuti, da riconoscere per la spiegazione della sentenza al cliente. Inoltre, per la trasferta (40 minuti), la tariffa oraria riconosciuta per prassi è di
60 - CHF 200.-- e non di CHF 230.--, come fatto valere dall’accusatore privato (cfr. supra consid. II.12.2.1). Alla luce di quanto precede sono da riconoscere 13 ore e 20 minuti alla tariffa oraria di CHF 230.-- (totale CHF 3'067.--), 40 minuti di tra- sferta alla tariffa oraria di CHF 200.-- (totale CHF 133.--), oltre CHF 67.00 per le spese e IVA all’8.1% (CHF 264.60). All’accusatore privato va pertanto ricono- sciuta un’indennità di complessivi CHF 3'531.60 a titolo di partecipazione alle spese legali per la procedura d’appello, a carico dell’imputato.
61 - La Corte d’appello pronuncia: I. Nuova sentenza
Il Presidente del Collegio giudicante La cancelliera
Maurizio Albisetti Bernasconi Chiara Rossi
Notificazione del dispositivo a (raccomandata)
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
La presente sentenza può essere impugnata mediante ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Il diritto di ricorso e gli altri requisiti di ammis- sibilità sono previsti dagli art. 78-81 e 90 ss. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF). L’atto di ricorso motivato deve essere inoltrato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF. Spedizione: 16 aprile 2026