Decreto del 6 agosto 2024 Corte d’appello Composizione Giudice penale federale Andrea Blum, Presidente del Collegio giudicante Chiara Rossi, Cancelliera
Parti G., rappresentata dall' avv. Marco S. Marty
Oggetto
Istanza di rettifica del verbale dei dibattimenti (art. 79 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
N um ero d el l ' i nc art o: C N .2 024 .1 7 (Numero dell’incarto principale: C A .20 22. 24)
3 - C. In data 31 ottobre 2023 sono stati trasmessi all’avv. Marty i relativi audio dei di- battimenti d’appello del 4 ottobre 2023 – con la precisa indicazione dei minuti in cui si possono ascoltare le parti rilevanti in riferimento alla sua istanza – indi- cando che da questi non risulta quanto da lui fatto valere. D. In seguito, avendo l’avv. Marty telefonicamente confermato l’intenzione di man- tenere l’istanza di rettifica, gli è stato impartito un termine scadente al 27 mag- gio 2024 – poi prorogato sino al 19 giugno 2024 – per indicare i motivi per i quali, anche a seguito della ricezione degli audio dei dibattimenti, intendesse mante- nere l’istanza di rettifica rispettivamente di precisare in che modo il verbale prin- cipale di dibattimento dovrebbe essere modificato. E. In data 19 giugno 2024 l’avv. Marty ha inoltrato la propria istanza per indicare i motivi di rettifica del verbale, con la quale ha ribadito le proprie richieste di retti- fica. In merito al punto 1 ha in particolare indicato che “Tutte le persone presenti al dibattimento possono testimoniare che il sottoscritto ha chiesto una lunga in- terruzione, ovvero lo stesso tempo di preparazione concesso al Ministero pub- blico della Confederazione per la loro replica”. Per quanto concerne il punto 2 ha invece sostanzialmente fatto valere che il verbale non potrebbe corrispondere alle dichiarazioni fatte, in quanto non avrebbe mai rilasciato dichiarazioni contra- rie alla dichiarazione d’appello. F. A fronte di ciò, con scritto del 21 giugno 2024, è stato impartito alle parti presenti al dibattimento un termine per presentare eventuali prese di posizione in merito all’istanza dell’avv. Marty, così come in merito all’eventuale modifica del verbale proposta d’ufficio dalla Presidente del Collegio giudicante, la quale ha sostanzial- mente proposto di trascrivere con ancora più precisione quanto emerge dalla re- gistrazione audio. G. Con scritti del 24 giugno 2024 l’avv. Galante e l’avv. Borradori hanno indicato di non avere osservazioni riguardo l’istanza di rettifica. Il MPC, con scritto del 26 giugno 2024, ne ha invece chiesto la reiezione, non trovando le modifiche ri- chieste nessun riscontro nelle registrazioni audio del dibattimento. Il MPC si è inoltre detto d’accordo con le modifiche proposte dalla Presidente della Corte d’appello del TPF, trovando queste riscontro nelle registrazioni audio. H. In data 1° luglio 2024 tali scritti sono stati trasmessi all’avv. Marty, al quale è stato impartito un termine scadente il 12 luglio 2024 per presentare eventuali osserva- zioni, con l’avvertenza che scaduto infruttuoso tale termine il verbale principale dei dibattimenti sarebbe stato modificato rispettivamente completato d’ufficio come proposto nello scritto del 21 giugno 2024. Tale termine è scaduto infrut- tuoso.
4 - Diritto:
Giusta l’art. 79 cpv. 1 CPP chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l’estensore del verbale; ne informa successivamente le parti. Oltre alle sviste manifeste di cui all’art. 79 cpv. 1 CPP possono tuttavia sussistere an- che delle verbalizzazioni non corrette e materialmente sbagliate. In questo caso le modifiche sono ammissibili unicamente in un procedimento formale di rettifica del verbale. Le istanze di rettifica del verbale sono da inoltrare immediatamente dopo la scoperta dell’errore. Una domanda tardiva comporta la decadenza del diritto (NÄPFLI, Basler Kommentar, 3 a ed. 2023, n. 3 ad art. 79 CPP; JOSI- TSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4 a ed. 2023, n. 2 ad art. 79 CPP). Sulle istanze di rettifica del verbale decide chi dirige il procedimento (art. 79 cpv. 2 CPP). Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall’esten- sore del verbale e da chi dirige il procedimento. Le modifiche materiali sono ese- guite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario (art. 79 cpv. 3 CPP).
Alla luce di quanto precede, essendo gli audio del dibattimento determinati e non trovando le dichiarazioni dell’avv. Marty alcun riscontro negli atti, l’istanza di ret- tifica del verbale principale di dibattimento deve essere respinta.
Come indicato con scritto del 1° luglio 2024 il verbale principale di dibattimento viene tuttavia modificato rispettivamente completato d’ufficio ai sensi di cui sopra (consid. 2). Tali modifiche sono riconoscibili nel testo originario essendo trascritte in rosso, con apportata la data della modifica. Il verbale principale dei dibattimenti così rettificato viene trasmesso alle parti in allegato al presente decreto. Questo annulla e sostituisce il verbale principale dei dibattimenti trasmesso alle parti in data 23 ottobre 2023.
La tassa di giustizia per la presente procedura di rettifica è fissata in CHF 500.00, conformemente agli artt. 73 cpv. 3 lett. c LOAP (RS.173.71), 5 e 7 bis RSPPF (RS 173.713.162), ed è posta a carico dell’istante in quanto integralmente soccom- bente (art. 428 CPP).
La Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Andrea Blum Chiara Rossi Intimazione (atto giudiziario; allegato verbale principale dei dibattimenti rettificato) − Avv. Marco S. Marty Comunicazione (raccomandata; allegato verbale principale dei dibattimenti rettifi- cato) − Ministero pubblico della Confederazione, Procuratori federali Stefano Herold e Ales- sandro Bernasconi − Avv. Carlo Borradori − Avv. Matteo Galante − Avv. Costantino Castelli − Avv. lvan Paparelli − Avv. Carlo Fubiani − Sig.ra F. − Società 1, rappresentata dal Presidente del CdA NNN. − Sig. H. limitatamente all’azione civile − Massa fallimentare della Società 2, rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti del Di- stretto di Lugano
Ricorso al Tribunale federale
Il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali della Corte d’appello del Tribunale penale federale noti- ficate separatamente deve essere depositato presso il Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 78, art. 80 cpv. 1, art. 93 e art. 100 cpv. 1 LTF).
Il ricorso contro queste decisioni è ammissibile se esse possono causare un pregiudizio irreparabile, o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 LTF).
Giusta l’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine. In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.
Spedizione: 6 agosto 2024