Decisione dell’8 gennaio 2026
Corte d’appello
Composizione
Giudici
Maurizio Albisetti Bernasconi, Presidente del Collegio
giudicante,
Andrea Blum e Andrea Ermotti,
Cancelliera Leda Ferretti
Parti
A., detenuto presso il carcere [...]
istante
contro
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA SETTORE ESTRADIZIONI,
controparte
Oggetto
Istanza di revisione della decisione della Corte dei re-
clami penali del Tribunale penale federale RH.2025.16
del 25 agosto 2025 (art. 40 cpv. 1 LOAP in relazione con
gli art. 121 ss. LTF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: C R . 20 25. 5
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Fatti:
A. Con segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) del 10 luglio 2025,
le autorità francesi hanno richiesto l’arresto ai fini di estradizione di A., sospettato
di aver commesso in Francia, nel gennaio 2023, i reati di violazione di domicilio,
aggressione, danneggiamento e incendio intenzionale.
B. Con ordine di arresto provvisorio del 14 luglio 2025, l’Ufficio federale di giustizia
(di seguito: UFG) ha dato mandato al Ministero pubblico del Cantone Ticino di
porre A., allora in esecuzione di pena nel Cantone Ticino per reati commessi in
Svizzera, in detenzione estradizionale. Interrogato il 15 luglio 2025 dal Ministero
pubblico del Cantone Ticino, A. si è opposto a un’estradizione in via semplificata.
Il 16 luglio seguente, l’UFG ha quindi emesso nei suoi confronti un ordine di ar-
resto ai fini di estradizione, che gli è stato notificato il giorno seguente.
C. Il 22 luglio 2025, A. ha impugnato il suddetto ordine di arresto dinanzi alla Corte
dei reclami penali del Tribunale d’appello del Cantone Ticino. Il ricorso è stato
successivamente trasmesso per competenza alla Corte dei reclami penali del
Tribunale penale federale (di seguito: TPF).
D. Con scritto del 30 luglio 2025, trasmesso in copia al MLaw B., che lo ha assistito
dinanzi all’UFG, la Corte dei reclami penali del TPF ha invitato A. a completare il
suo gravame, pena l’inammissibilità del medesimo.
E. Con scritto del 4 agosto 2025, B. ha informato la Corte dei reclami penali del TPF
della sua volontà di revocare il mandato conferitogli per la difesa di A.
F. In assenza di qualsiasi riscontro da parte di A. alla citata richiesta di completa-
mento, la Corte dei reclami penali del TPF, con sentenza del 25 agosto 2025, ha
dichiarato inammissibile il reclamo (CAR pag. 1.100.010 e segg.).
G. In data 20 novembre 2025, A. ha presentato alla Corte dei reclami penali del TPF
un’istanza in lingua francese, mediante la quale ha chiesto la revisione della sud-
detta decisione. Il 24 novembre 2025, tale istanza è stata trasmessa per compe-
tenza alla Corte d’appello del TPF quale domanda di revisione (CAR pag.
1.100.001 - 003).
H. Con scritto dell’11 dicembre 2025, la Corte d’appello del TPF ha invitato l’istante
a precisare i motivi di revisione entro il 23 dicembre successivo, con l’avvertenza
che, in caso di mancata risposta, non sarebbe entrata in materia sulla stessa; gli
è stato altresì ricordato che la lingua del procedimento è l’italiano e che avrebbe
il diritto di farsi rappresentare da un avvocato (CAR pag. 2.102.001).
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I. In data 16 dicembre 2025, la scrivente Corte d’appello ha ricevuto uno scritto,
redatto dall’istante in lingua francese e indirizzato al Ministero pubblico del Can-
tone di Ginevra (CAR pag. 2.102.002 e segg.). Il 5 gennaio 2026, sono pervenuti
a questa Corte due ulteriori scritti del medesimo, inviati il 29 dicembre 2025, en-
trambi in lingua francese: l’uno indirizzato al Ministero pubblico del Cantone Ti-
cino e l’altro al Ministero pubblico del Cantone di Ginevra (CAR pag. 2.102.008
e segg.).
J. Visto l’esito della presente procedura, non sono state chieste osservazioni alle
parti.
La Corte d’appello considera in diritto:
- La Corte d’appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione confor-
memente agli art. 38a e 40 della legge del 19 marzo 2010 sull’organizzazione
delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP).
Nel caso concreto, la decisione RH.2025.16 della Corte dei reclami penali del
TPF del 25 agosto 2025 è stata emanata in applicazione dell’art. 37 cpv. 2 lett. b
LOAP. La Corte d’appello è dunque di principio competente per statuire sulla
richiesta di revisione in oggetto.
Giusta l’art. 40 cpv. 1 LOAP, gli articoli 121-129 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione,
all’interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui
all’art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal
Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi spe-
ciali (FF 2008 7409).
- Secondo l’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile per il rinvio dell’art. 40 cpv. 1
LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere domandata se
l’istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o
ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento pre-
cedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza.
I fatti rilevanti sono fatti anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma
scoperti solo successivamente. L’istante deve dimostrare di avere fatto prova di
tutta la diligenza che gli può essere richiesta. Il requisito della diligenza verrà
meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che
avrebbero potuto avere luogo prima.
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Non costituiscono un motivo di revisione quei mezzi di prova che esistevano già
all’epoca del procedimento penale precedente e che avrebbero potuto essere
addotti con la dovuta diligenza (v. ESCHER, BSK BGG, n. 5 e 6 ad art. 123). Spetta
alle parti contribuire all’accertamento dei fatti in modo tempestivo e conforme alle
norme procedurali. L’impossibilità di presentare fatti e mezzi di prova nel proce-
dimento precedente è da considerare in maniera restrittiva. La revisione non ha
infatti lo scopo di sanare precedenti omissioni nella presentazione delle prove
(ESCHER, op. cit., n. 8 ad art. 123).
La revisione è un rimedio giuridico straordinario che non può essere utilizzato per
mettere in discussione la valutazione delle prove, per correggere un errore di
diritto, per fare valere un approccio giuridico differente o per rimediare a vizi pro-
cedurali (JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire romand CPP, 2019, n. 3 ad art.
410 con riferimenti ivi citati).
- Nel caso concreto, l’istanza del 20 novembre 2025 presentata dall’istante risulta
confusa e per lo più incomprensibile. Nonostante questa Corte abbia concesso
all’istante la possibilità di precisare i motivi di revisione, neppure dai tre scritti
pervenuti successivamente – redatti in una lingua diversa da quella del presente
procedimento e, per due di essi, presentati oltre il termine assegnato (v. sopra,
lett. I) – è stato possibile evincere alcuno dei motivi di revisione previsti dall’art.
123 cpv. 2 lett. a LTF. L’istante ha fatto riferimento, tra l’altro, a presunte irrego-
larità procedurali nonché alla distruzione, che egli sostiene essere avvenuta il
12 agosto 2025 ad opera di un agente di custodia, di una memoria scritta che
intendeva presentare alla Corte dei reclami penali del TPF. Tuttavia, oltre a non
fornire alcuna prova in merito a tali fatti, l’istante non sostiene che gli stessi siano
stati scoperti solo successivamente alla decisione di cui è chiesta la revisione.
Ne consegue che non sussiste manifestamente nessuno dei motivi di revisione
previsti dall’art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e che l’istanza deve quindi essere dichiarata
inammissibile.
- L’istante, soccombente, sopporta le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1
cum art. 416 CPP). La tassa di giustizia di CHF 200.--, fissata in applicazione
degli art. 73 LOAP cum 5 e 7
bis
del Regolamento del Tribunale penale federale
del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della
procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a carico
dell’istante.
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La Corte d’appello pronuncia:
I. L’istanza di revisione è inammissibile.
II. La tassa di giustizia di CHF 200.-- è posta a carico dell’istante.
In nome della Corte d’appello
del Tribunale penale federale
Il Presidente del Collegio giudicante La Cancelliera
Maurizio Albisetti Bernasconi Leda Ferretti
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Intimazione a (atto giudiziale)
− Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
− Signor A.
Copia a (posta A/brevi manu)
− Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione
− Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Ad avvenuta crescita in giudicato, comunicazione a
− Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione
− Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle decisioni e gestione dei
beni
Rimedi giuridici
Ricorso al Tribunale federale
Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 2 lett. b della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005, LTF). Il diritto di ricorso e gli altri requisiti
di ammissibilità sono previsti dagli art. 82-84, 85-87 e 89 ss. LTF. L’atto di ricorso motivato deve essere inol-
trato al Tribunale federale, 1000 Losanna 14.
L’osservanza del termine per la presentazione del ricorso in Svizzera, all’estero oppure in caso di trasmissione
per via elettronica è disciplinata dall’art. 48 cpv. 1 e 2 LTF.
Spedizione: 9 gennaio 2026