Decisione del 30 giugno 2011 Segretariato generale
Composizione Segretaria generale Mascia Gregori Al-Barafi
Parti
A., rappresentato dallo Studio di consulenza legale Zoppi – Agustoni,
Oggetto Accesso da parte di terzi a documenti personali della persona assunta dal Tribunale penale federale per la funzione di informatico Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione Legge federale sulla protezione dei dati
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: GS.2011.1
Fatti:
A. Nel corso dei mesi di marzo e aprile 2011 il Tribunale penale federale (TPF), per completare il piccolo team interno, ha messo a concorso un po- sto di informatico. I compiti previsti per questa funzione, elencati nel bando di concorso pubblicato sul sito Internet del Tribunale, consistono prevalen- temente nel supporto agli utenti in ambito MS-Office e nell’adeguamento del programma di gestione degli incarti. A questi si aggiungono piccoli compiti amministrativi. L’attività principale dell’informatico consiste dunque nell’affiancare il responsabile del servizio IT del TPF nel lavoro quotidiano di assistenza agli utenti interni.
B. Dopo l’esame delle numerose candidature entrate, i colloqui di presenta- zione e la raccolta delle referenze, la scelta del Segretariato generale è ca- duta su un candidato il cui profilo e la cui esperienza rispecchiavano al me- glio le esigenze del Tribunale. Il 17 maggio 2011 la Commissione ammini- strativa, dopo aver sentito personalmente nel corso di un secondo colloquio il candidato proposto dal Segretariato generale, ne ha deciso l’assunzione.
C. A. ha trasmesso la sua candidatura il 20 aprile 2011. Dopo esame della stessa il Segretariato generale l’ha scartata e l’ha ritornata al medesimo in data 20 maggio 2011, comunicandogli che era stato scelto un altro candi- dato che per formazione, esperienza professionale e conoscenze linguisti- che corrispondeva meglio alle esigenze dell’Ufficio.
D. In data 31 maggio 2011 A. con lettera raccomandata chiedeva al Tribunale di comunicargli le qualifiche della persona prescelta così da compararle alle sue e provare la veridicità di quanto asserito dal Segretariato generale, in quanto riteneva che difficilmente il candidato prescelto avesse un titolo di studio, un’esperienza professionale e delle conoscenze linguistiche supe- riori alle sue. Dalle conclusioni tratte avrebbe poi deciso se contestare la decisione del Tribunale.
E. Il Segretariato generale ha respinto in data 6 giugno 2011 tale richiesta, comunicando al richiedente che i criteri di valutazione di scelta sono seri e vengono decisi in base alle esigenze dell’Ufficio, e che i dati relativi alle qualifiche della persona scelta sono salvaguardati dalla legge federale sulla protezione dei dati.
F. A., tramite lo Studio di consulenza legale Zoppi – Agustoni, ha chiesto in data 15 giugno 2011 l’emanazione di una decisione giusta la legge federale sulla trasparenza, che lo autorizzi ad esaminare i documenti del candidato
prescelto e che hanno portato l’istante all’esclusione dal posto di informati- co presso il Tribunale penale federale.
Diritto:
Giusta l’articolo 22 capoverso 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF) in vigore dal 1° gennaio 2011, il segretario generale può permettere l’accesso a un do- cumento relativo all’amministrazione della giustizia.
Il capoverso 3 del medesimo articolo, in relazione con l’articolo 64 della leg- ge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali del- la Confederazione (LOAP), prevede che se l’accesso è limitato, rinviato o rifiutato, il segretario generale ne informa il richiedente mediante decisione soggetta a ricorso ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicem- bre 1968 sulla procedura amministrativa (PA). Non è prevista alcuna pro- cedura di conciliazione. La possibilità di interporre ricorso è disciplinata da- gli articoli 82-89 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
L’articolo 64 LOAP stabilisce che la LTras si applichi per analogia al TPF laddove esso svolga compiti amministrativi.
La LTras, entrata in vigore il 1° luglio 2006, prevede il passaggio dal princi- pio del segreto a quello della trasparenza, nel senso che, al contrario di prima dove non sussisteva un diritto generale ad ottenere informazioni sull’attività dell’Amministrazione federale, ora ognuno (art. 6) ha il diritto di accesso ai documenti ufficiali (art. 1) e ciò senza dover dimostrare un inte- resse particolare. Lo scopo dell’introduzione di tale principio è appunto quello di promuovere la trasparenza nelle istituzioni pubbliche in modo da migliorare la comunicazione fra Stato e cittadini e consolidare la fiducia del- la popolazione nell’amministrazione (DTF 136 II 399 consid. 2.1). Un punto essenziale della nuova legge è che il diritto soggettivo all’accesso ai docu- menti ufficiali può essere fatto valere in giustizia. Il principio della traspa-
renza non è comunque assoluto; per proteggere interessi pubblici o privati preponderanti, il diritto di accesso ai dati può essere limitato o negato. L’articolo 7 LTras stabilisce le restrizioni all’applicazione del diritto all’accesso. Secondo il Messaggio concernente la legge sulla trasparenza del 12 febbraio 2003 (punto 2.2.2, pag. 1822) gli interessi privati o pubblici che giustificano il mantenimento del segreto devono prevalere sull’in- teresse (pubblico) del diritto d’accesso o del principio della trasparenza. Ciò presuppone una ponderazione degli interessi. È sufficiente che esista la probabilità che l’accesso ad un documento ufficiale possa ledere uno degli interessi enumerati all’articolo 7 capoverso 1 LTras perché l’interesse al mantenimento del segreto prevalga su quello della trasparenza (p.es. nel caso in cui l’accesso può mettere in pericolo l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità, o compromettere la sicurezza interna o e- sterna della Svizzera, oppure ledere la sfera privata, ecc.). Occorre dun- que, per esempio, valutare se l’interesse pubblico all’acceso e alla traspa- renza prevale sul pregiudizio recato alla sfera privata di un terzo (art. 7 cpv. 2 LTras, art. 6 ordinanza sul principio di trasparenza dell’am- ministrazione, OTras).
Il principio della trasparenza non deve infatti ledere in modo considerevole la sfera privata del cittadino. La Costituzione federale del 18 aprile 1999 ga- rantisce esplicitamente la protezione della sfera privata. Il diritto di prote- zione dei dati personali costituisce uno degli aspetti di tale diritto costituzio- nale (art. 13 cpv. 2 Cost.; v. anche Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grun- drechte in der Schweiz, 4a ediz., Berna 2008, pag. 164-182).
ne (art. 4 cpv. 4). Giusta l’articolo 9 capoverso 1 lettera b l’accesso ai dati può essere rifiutato nella misura in cui interessi preponderanti di un terzo lo esigano. Chi tratta dati personali non deve ledere illecitamente la personali- tà delle persone interessate (art. 12 cpv. 1). Una lesione della personalità è illecita se non è giustificata dal consenso della persona lesa, da un interes- se preponderante privato o pubblico o dalla legge (art. 13 cpv. 1). L’organo federale che nell’adempimento dei suoi compiti tratta o fa trattare dati personali è responsabile della protezione dei dati (art. 16 cpv. 1 LPD). Gli organi federali hanno diritto di trattare dati personali se esiste una base legale (art. 17). Giusta l’articolo 19 capoverso 1 lettera b LPD, gli organi fe- derali hanno il diritto di comunicare dati personali, se esistono fondamenti giuridici giusta l’articolo 17 oppure se la persona interessata, nel caso spe- cifico, ha dato il suo consenso.
re di segreto, un interesse pubblico preponderante o ancora interessi degni di protezione della persona interessata si possano opporre all’accesso (art. 19 cpv. 4 LPD). Se l’autorità conclude che nessuna deroga prevista dalla LTras o dalla LPD e nessuna norma di legge speciale ecc. si oppongono all’accesso, occorre ancora accertare che la persona interessata autorizzi la comunicazione dei suoi dati personali (art. 19 cpv. 1 lett. b LPD; Messaggio LTras, punto 2.2.3.4, pag. 1832). La norma di coordinamento fra le due leggi esclude dunque a priori che la LTras possa venir chiamata in causa e utilizzata per aggirare la LPD, in particolare in un ambito, quello concernente l’accesso a dati personali, do- ve un’ingerenza non prevista espressamente dalla legge può comportare una grave lesione della sfera privata ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 Cost.
5.3 A. nella sua lettera del 31 maggio e nella richiesta di decisione del 15 giu- gno 2011 non chiede di ottenere spiegazioni in merito ai criteri che hanno portato all’esclusione della sua candidatura, o di poter esaminare la docu- mentazione ufficiale del Tribunale relativa al concorso, ma insiste nel voler esaminare gli attestati personali di una terza persona per fare un paragone fra i medesimi e i propri attestati di studio e i propri certificati personali (pag. 8 della richiesta). Si tratta dunque di valutare se il richiedente quale parte- cipante al concorso abbia diritto ad esaminare documenti privati di un altro partecipante al medesimo concorso, in forma integrale o eventualmente anonimizzata. 5.4 Per quanto riguarda l’accesso in forma integrale è palese che in assenza di un esplicito assenso della persona toccata, si tratterebbe di un’ingerenza grave nella sua sfera privata, chiaramente sproporzionata alla luce dell’articolo 13 capoverso 1 Cost. Visto l’articolo 9 LTras occorre dunque valutare se un’eventuale consegna in forma anonimizzata permetterebbe comunque la salvaguardia dei diritti fondamentali del collaboratore toccato. Il Tribunale penale federale dispone di un piccolo Servizio Informatico composto da due persone: il responsabile del Servizio e un informatico. En- trambi i nominativi sono visibili nel sito del Tribunale medesimo e facilmen- te identificabili anche per la funzione: un responsabile e un informatico. L’informatico è la persona assunta a seguito del concorso precitato a cui ha partecipato anche l’istante. Ne consegue che dalla piccola struttura del servizio IT del TPF sarebbe molto semplice risalire all’identità dell’informatico assunto. Un’anonimiz- zazione dei suoi attestati, come preteso dal richiedente, non garantisce per nulla la protezione della sfera privata dell’interessato: è infatti facile collega- re il suo nome agli attestati, anche se anonimizzati. Un interesse pubblico o privato preponderante per invadere in maniera così grave la sfera persona- le della persona prescelta non è qui dato. Una volta dato l’accesso a questi dati l’autorità responsabile degli stessi giusta l’articolo 16 LPD, il TPF, non avrebbe più il controllo dei medesimi, con conseguenze inimmaginabili e palesi rischi di abuso da parte di terzi. La persona assunta deve dunque essere protetta in maniera efficace e conseguente da questi rischi. In tale situazione, giusta l’articolo 9 capoverso 2 LTras, va applicato quanto pre- vede l’articolo 19 LPD. 5.5 Il Tribunale in quanto datore di lavoro ha il dovere di proteggere il suo per- sonale anche nella sua personalità (art. 4 cpv. 2 lett. g della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers); art. 9 ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale, OPers). L’articolo 27 capoverso 3 LPers stabi-
lisce riguardo ai dati personali, che i medesimi possono essere trasmessi a terzi soltanto se vi è una base legale oppure se la persona interessata vi acconsente per iscritto. Dello stesso tenore anche l’articolo 328b CO, il quale prevede che il datore di lavoro può trattare dati concernenti il lavora- tore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro. Per il resto la legge rinvia alle dispo- sizioni della LPD. Orbene il candidato prescelto ha trasmesso al TPF i suoi dati personali, in particolare attestati, titoli di studio e attestazioni professionali, nell’ambito delle esigenze del concorso. Essi devono dunque essere trattati unicamen- te per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta (art. 4 cpv. 3 LPD) e non per altri scopi. Il Tribunale è responsabile della protezione di questi dati personali (art. 16 LPD). Pertanto in applicazione dei disposti della LPers in relazione con l’articolo 19 capoverso 4 LPD, il TPF in quanto datore di lavoro non è tenuto a forni- re i dati personali di un suo collaboratore a terzi. La protezione della sfera privata dell’interessato prevale sul principio della trasparenza invocato dal richiedente. Il richiamo e i vari riferimenti alla LTras sono dunque fuori luo- go: la medesima non può essere utilizzata per aggirare l’articolo 13 capo- verso 2 Cost. e la LPD.
procedura di scelta avviene in diverse tappe ed è mirata a trovare il candi- dato che, in base a diversi criteri fissati dal datore di lavoro, corrisponde a quanto richiesto dal bando di concorso e, secondo il datore di lavoro, sod- disfa al meglio le esigenze dell’Ufficio.
La scelta di un candidato comporta automaticamente il rifiuto degli altri candidati. Ne consegue che l’esclusione da un concorso di per sé non è una connotazione negativa dell’escluso. Non è infatti detto che un determi- nato candidato sia stato escluso perché peggiore di quello scelto: sempli- cemente quello scelto è sembrato più adeguato per la funzione messa a concorso.
In casu, contrariamente a quanto asserito dal consulente legale dell’istante, non vi è stato alcun giudizio negativo né discredito della persona del richie- dente con il ritorno della candidatura e della lettera accompagnatoria: lette- ra standard che hanno ricevuto anche gli altri 150 esclusi. Infine se il richiedente, invece di limitarsi a chiedere l’accesso agli attestati privati della persona prescelta, avesse chiesto espressamente al Segreta- riato generale i motivi per i quali la propria candidatura non fosse entrata in considerazione nemmeno per il colloquio, avrebbe ricevuto una risposta esaustiva e completa, come da suo diritto (decisione citata, pto 7.1). La questione esula comunque dalla presente procedura e questo Ufficio è co- munque sempre disponibile a fornire le informazioni in questione.
Per questi motivi, la Segretaria generale decide che:
L’istanza di A. è respinta.
Non si prelevano né tasse né spese.
Bellinzona, il 30 giugno 2011
In nome del Tribunale penale federale
La Segretaria generale
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici: La decisione del segretario generale è impugnabile mediante ricorso ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa. La possibilità di interporre ri- corso è disciplinata dagli articoli 82 e seguenti della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa- le.