Sentenza del 26 marzo 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Ergin Cimen,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.274
Fatti: A. Il 25 marzo 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A. ed altri per titolo di truffa e malversazioni ai danni dello Stato. Gli indagati sono sospet- tati di aver beneficiato, tramite società a loro riconducibili, grazie ad una se- rie di artifici e raggiri da loro posti in essere, di sussidi a fondo perso e fi- nanziamenti agevolati da parte dello Stato italiano destinati alla realizzazio- ne di un programma di ricerca e sviluppo nonché d'industrializzazione nel- l'ambito della produzione di ceramiche porcellanate e smaltate, denaro che in realtà sarebbe stato utilizzato per altri scopi. L'autorità italiana, con la sua rogatoria, ha postulato la perquisizione ed il sequestro della documentazio- ne concernente un conto bancario presso la Banca B. SA intestato a A., re- lazione precedentemente segnalatale spontaneamente dal Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC) e già oggetto di perquisizione e sequestro nell'ambito di una procedura penale nazionale.
B. Mediante decisione del 15 maggio 2009, il MPC è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana ordinando la perquisizione del conto n. 1 intestato a A. presso la Banca B. SA, nonché il sequestro di tutta la relativa documentazione bancaria.
C. Con decisione di chiusura del 14 luglio 2009 l'autorità d'esecuzione ha ac- colto la rogatoria, autorizzando la trasmissione all'autorità richiedente di gran parte della documentazione concernente il conto summenzionato.
D. Il 14 agosto 2010 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. In via preliminare e procedurale, egli postula la produzione da parte del MPC del- l'incarto riguardante l'inchiesta preliminare svizzera aperta nei suoi confron- ti nonché, una volta visionato tale incarto, la concessione di un termine di 15 giorni per completare il suo ricorso. Nel merito, egli chiede che la deci- sione impugnata venga annullata.
A conclusione delle sue osservazioni dell'11 settembre 2009 l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) ha chiesto la reiezione del gravame. Con scritto del 14 settembre 2009 il MPC ha postulato la reiezione del ricorso, nella misura della sua ammissibilità.
E. Con memoriale di replica del 12 ottobre 2009 il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
F. Con dupliche del 26 e 30 ottobre 2009 il MPC risp. l'UFG hanno ribadito la loro posizione.
Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assi- stenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione eu- ropea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo- svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) dalla Convenzione di applicazione del- l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Alle questioni che il pre- valente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espres- samente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più fa- vorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applicano la legge fede- rale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il ri- spetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrina- li).
1.3 Interposto tempestivamente contro la decisione di chiusura del MPC (v. art. 80k AIMP), il ricorso è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80e cpv. 1 in re- lazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP. La legittimazione del ricorrente, titolare del conto oggetto della criticata misura d'assistenza, è pacifica (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
2.1 La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor- tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applica- to in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 con- sid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quin- di limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b). Vietata in parti- colare è la cosiddetta fishing expedition, la quale è definita dalla giurispru- denza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova volta a fon- dare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a soste- gno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo ge- nere di inchieste non è consentito in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (PETER POPP, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, pag. 280 n. 414 e pag. 204 e seg. n. 309). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c).
2.2 Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. Come evidenziato in rogatoria, l'autorità inquirente avrebbe assodato che gli indagati C. e A., nelle rispettive qualità di legale rappresentante e di amministratore di fatto della D. S.r.l., al fine di ottenere l'erogazione di un contributo pubblico a fondo perduto di EUR 21'636'714.-, hanno trasmesso alla E. S.p.A., banca concessionaria del Ministero dello Sviluppo Economico per i finanziamenti di cui al 1° Bando Pacchetto Integrato Agevolazioni (P.I.A.) Innovazione, documentazione ideologicamente non veritiera – con riguardo all'entità dei
costi sostenuti e dei versamenti in conto futuro aumento capitale sociale – inducendo, in tal modo, in errore i funzionari della banca concessionaria e procurandosi così un ingiusto profitto, con pari danno per il suddetto Mini- stero, rappresentato dalla percezione indebita, attraverso la D. S.r.l., della somma di EUR 7'212'238.-, quale prima quota del contributo pubblico, cofi- nanziato con risorse comunitarie e nazionali, erogato ai sensi del citato P.I.A. Innovazione (v. act. 9.3 pag. 8). Dato che la documentazione oggetto della decisione impugnata riguarda un conto bancario del ricorrente, è im- portante e logico che l'autorità rogante possa analizzare le operazioni ivi in- tervenute. Vi è peraltro da precisare che, vista la natura dei reati ipotizzati, la documentazione bancaria risulta necessaria nella sua totalità. Giova in- fatti rilevare che, quando le autorità estere chiedono informazioni su conti bancari allo scopo di ricostruire il flusso di fondi di sospetta origine crimina- le, la natura stessa di dette inchieste rende verosimile la necessità di ac- quisire l'integralità della documentazione bancaria. Ciò perché gli inquirenti debbono poter individuare il titolare giuridico ed economico del conto e sa- pere a quali persone sia pervenuto l'eventuale provento del reato. Al ri- guardo non è quindi decisivo che le operazioni effettuate sui conti bancari siano avvenute in un'epoca anteriore a quella dei prospettati reati, visto che è proprio con un'esplorazione diacronica delle movimentazioni che è possi- bile una ricostruzione sufficientemente approfondita dei fatti. La trasmissio- ne dell'intera documentazione potrà evitare altresì l'inoltro di eventuali do- mande complementari (DTF 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008, consid. 2.4). Si tratta di una maniera di procedere necessaria, se del caso, ad accertare anche l'estra- neità dell'interessato (DTF 129 II 462 consid. 5.5; sentenze del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007, consid. 2.3 e 3.2; 1A.52/2007 del 20 luglio 2007, consid. 2.1.3; 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, con- sid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; 1A.79/2005 del 27 apri- le 2005, consid. 4.1). Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assi- stenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero, spetterà al giu- dice estero del merito valutare se dalla documentazione sequestrata emer- ge una connessione penalmente rilevante tra i valori depositati sul conto bancario ed i fatti perseguiti all'estero. Risulta comunque evidente che l'au- torità rogante non si sta assolutamente muovendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio, soprattutto se, come nella fattispecie, con la sua domanda di assistenza essa sollecita l'invio di documentazione bancaria di pertinenza di una persona indagata per reati patrimoniali. Riassumendo, vi è da concludere che la domanda di assistenza estera non costituisce una fishing expedition e che la trasmissione della documentazione litigiosa non viola il principio della proporzionalità.
2.3 Non potendo l'incarto nazionale modificare le considerazioni appena espresse, la richiesta formulata dal ricorrente di acquisire agli atti l'incarto
relativo al procedimento svizzero nei suoi confronti va respinta in quanto superflua.
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 26 marzo 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).