Sentenza del 17 novembre 2009 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei
Parti
A.,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Trasmissione di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2009.322
Visti:
la decisione di chiusura del 8 settembre 2009 emanata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino relativa alla domanda di assistenza giudiziaria del 27 luglio 2009 presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
il ricorso del 12 ottobre 2009 interposto da A. presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale avverso la summenzionata decisione;
lo scritto del 16 ottobre 2009, mediante il quale la presente autorità invitava il ricorrente a versare, entro il 2 novembre 2009, un anticipo delle spese di Fr. 5'000.-, avvertendolo nel contempo che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del grava- me, il mancato pagamento dell’anticipo delle spese non valendo quale ritiro. Considerato:
che in base all’art. 63 cpv. 4 prima frase PA l’autorità di ricorso, il suo presi- dente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente al- le presunte spese processuali;
che l’autorità stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina- toria che altrimenti non entrerà nel merito (art. 63 cpv. 4 seconda frase PA uni- tamente all’art. 23 PA);
che il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera o addebitato a un conto posta- le o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità (art. 21 cpv. 3 PA);
che, nella fattispecie, l’invito a versare l’anticipo delle spese, indicava che, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito del gravame;
che il pagamento dell’anticipo richiesto non è intervenuto nel termine asse- gnato con scritto del 16 ottobre 2009;
3 -
che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
che il ricorrente, risultando soccombente data l’irricevibilità del suo gravame, deve sopportare le spese processuali cagionate (art. 63 cpv. 1 PA);
che una tassa di giustizia di Fr. 300.- è posta a suo carico; essa è fissata in applicazione degli art. 1 e 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribu- nale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l’art. 15 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale penale federale (v. TPF RR.2007.26 del 9 luglio 2007, consid. 9.1, non pubblicato in TPF 2007 70).
4 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 20 novembre 2009
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).