Sentenza del 17 novembre 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliera Elena Maffei
Parti
A. SA,
B. SA in liquidazione,
entrambe rappresentate dall'avv. Raffaele Bernasconi,
Ricorrenti
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)
Visti: Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.230 + RR.2010.231
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i ricorsi presentati il 5 ottobre 2010 da A. SA e B. SA in liquidazione avverso la trasmissione di mezzi di prova ordinata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino nella sua decisione di chiusura del 3 settembre 2010, riguardante un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia;
la lettera dell'11 novembre 2010 del patrocinatore delle ricorrenti, mediante la qua- le viene dichiarato il ritiro dei ricorsi. Considerato:
che giova innanzitutto rilevare che i ricorsi presentati da A. SA e B. SA in liquida- zione sono diretti contro la medesima decisione e presentano un'identità di conte- nuti e forma;
che per motivi di economia processuale, si giustifica pertanto di procedere alla congiunzione delle cause RR.2010.230 e RR.2010.231 e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. DTF 126 V 283 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 6S.709+710/2000 del 26 maggio 2003, consid. 1; 1A 60-62/2000 del 22 giugno 2000, consid. 1a; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 2 a ed., Zurigo 1998, n. 155 pag. 54 e seg.);
che a fronte della testé citata dichiarazione scritta dell'11 novembre 2010 questo Tribunale prende atto del ritiro dei ricorsi;
che le cause vanno pertanto stralciate dal ruolo;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), ri- chiamato l'art. 63 cpv. 5 PA;
che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola mes- si a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soccombente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA richiamato l'art. 30 lett. b LTPF (v. BENOÎT BOVAY, Procé- dure administrative, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsre- chtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);
che la dichiarazione di ritiro dei ricorsi non è avvenuta allo stadio iniziale della pro- cedura e pur non avendo ancora cagionato notevoli costi processuali, non si può certo considerare neutrale sotto il profilo delle spese di cancelleria, per cui ne ver- rà tenuto conto nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del so- praccitato regolamento.
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Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 18 novembre 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).