Sentenza del 12 aprile 2010 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A. SA, rappresentata dall'avv. Rocco Olgiati,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Decisione incidentale di sequestro di un conto bancario (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2010.41+RP.2010.15
Visti:
il ricorso, con domanda di effetto sospensivo, presentato l'8 marzo 2010 dalla A. SA avverso l’ordine di edizione e sequestro del 22 febbraio 2010 emanato dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) riguardante un procedi- mento di assistenza giudiziaria all’Italia in ambito di riciclaggio di denaro e di corruzione;
la lettera del 30 marzo 2010, mediante la quale la ricorrente ha chiesto la so- spensione della procedura davanti al Tribunale penale federale;
lo scritto del 30 marzo 2010, mediante la quale è stata respinta la richiesta di sospensione in questione;
la lettera del 31 marzo 2010 inviata dal patrocinatore della ricorrente, con cui viene dichiarato il ritiro del ricorso. Considerato:
che a fronte della testé citata dichiarazione scritta del 31 marzo 2010 questo Tribunale prende atto del ritiro del ricorso;
che la causa va pertanto stralciata dal ruolo;
che la domanda di effetto sospensivo è divenuta quindi priva d'oggetto;
che la tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento dell’11 feb- braio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA;
che in caso di ritiro del gravame i costi cagionati dallo stesso vanno di regola messi a carico della parte che lo ha ritirato, in quanto considerata parte soc- combente giusta l’art. 63 cpv. 1 PA (v. BENOÎT BOVAY, Procédure administrati- ve, Berna 2000, pag. 459; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 327);
che la dichiarazione di ritiro del ricorso è avvenuta allo stadio iniziale della procedura, senza che la causa abbia cagionato considerevoli costi processua- li, elementi da tener presente nella fissazione della tassa di giustizia giusta gli art. 1 e 3 del sopraccitato regolamento.
3 -
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 12 aprile 2010
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo inte- grale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b LTF). Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale non sono impugnabili. Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d’estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché esse possano causare un pregiudi- zio irreparabile, oppure l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. art. 93 cpv. 1 e 2 LTF).