Sentenza del 20 ottobre 2011 II Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Andrea Daldini, Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,
Controparte
Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP) Legittimazione a ricorrere (art. 80h AIMP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: RR.2011.211
Fatti: A. Il 13 gennaio 2010 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda d’assistenza giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale contro A. per infedeltà patrimoniale (art. 2634 Codice civile italiano) e mendacio bancario (art. 137 comma 1- bis Decreto legislativo n. 385/1993). In sostanza, l'indagato è sospettato, nella sua qualità di amministratore delegato della società B., di aver com- piuto atti di disposizione di beni sociali cagionando intenzionalmente alla società danni patrimoniali di rilevante entità. Con la sua domanda l'autorità richiedente ha postulato, tra l'altro, la perquisizione ed il sequestro presso la fiduciaria C. della documentazione bancaria relativa a conti di cui A. risul- ta essere avente diritto economico, unitamente ad altri beni e valori di cui egli è beneficiario economico sino ad un importo di EUR 22 milioni.
B. Mediante decisione del 12 marzo 2010, il Ministero pubblico del Cantone Ticino è entrato in materia sulla domanda presentata dall'autorità italiana, ordinando, tra le varie misure, la perquisizione della fiduciaria di cui sopra ed il sequestro di tutti gli oggetti che potessero avere importanza per il pro- cedimento estero, in particolare la documentazione relativa a conti di cui A. è avente diritto economico.
C. Con decisione di chiusura del 21 luglio 2011 l'autorità d'esecuzione ha ac- colto la rogatoria, ordinando, tra l'altro, la trasmissione all'autorità rogante di diversi documenti concernenti svariate società, fra i quali figura anche documentazione bancaria relativa a conti intestati a società riconducibili a A.
D. Il 22 agosto 2011 A. ha interposto ricorso contro la suddetta decisione di- nanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chieden- do, in via preliminare, che l'incarto sia ritornato all'autorità d'esecuzione af- finché sospenda la procedura rogatoriale fintanto che la stessa non avrà ri- cevuto istruzioni dall'autorità rogante e, in via principale, che non vengano trasmessi all'estero i documenti riguardanti direttamente o indirettamente il ricorrente. In via subordinata, egli domanda che tutta una serie di docu- menti non siano inviati alle autorità italiane e che in altri siano oscurate le firme autografe.
A conclusione delle loro osservazioni del 16 settembre 2011 l’Ufficio fede- rale di giustizia (in seguito: UFG) risp. il Ministero pubblico ticinese hanno postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità.
E. Con memoriale di replica del 30 settembre 2011, trasmesso per conoscen- za al Ministero pubblico ticinese e all'UFG, il ricorrente si è riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.
Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) e 19 cpv. 2 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale pe- nale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la II Corte dei reclami penali giu- dica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.
1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italia- na e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, en- trata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Sviz- zera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41; in seguito l'Accordo italo-svizzero), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003, nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Conven- zione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di rea- to, conclusa a Strasburgo l’8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settem- bre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenu- to in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sul- l'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 136 IV 82 con- sid. 3.1; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di con- segna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale
di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.
1.4 La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ri- correre dell'insorgente giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima dispo- sizione, oltre all’UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudi- ziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifi- ca della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di leg- ge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misu- ra di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un lega- me sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 con- sid. 1 d/aa). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il ti- tolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 137 IV 134 consid. 5 e 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP). In via giuri- sprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere com- pete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perqui- sizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1 e 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i docu- menti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; TPF 2007 79 consid. 1.6). Secondo la giurisprudenza, questo vale parimenti nel caso di documentazione bancaria detenuta da un avvo- cato o da una fiduciaria in ragione di un mandato (sentenza del Tribunale federale 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribu- nale penale federale RR.2007.101 del 12 luglio 2007, consid. 2.1). La per- sona perseguita all'estero non può invece ricorrere contro misure che toc- cano terzi (DTF 116 Ib 106 consid. 2a/aa; 110 Ib 387 consid. 3b). Questo diritto è infatti riconosciuto all’indagato all’estero solo quando egli è toccato in maniera diretta dalla misura d’assistenza, per esempio laddove viene di- rettamente sottoposto ad un interrogatorio o ad una perquisizione rogato- riali.
1.5 Da quanto sopra discende che il ricorrente è palesemente privo della legit- timazione ricorsuale visto che il sequestro litigioso non è avvenuto presso di lui ma presso una fiduciaria e concerne altresì conti bancari di cui non è titolare. Egli in realtà non si è nemmeno confrontato, nel suo articolato ri- corso, con l'invalsa giurisprudenza sopraccitata in materia di legittimazione a ricorrere, ritenendo, a torto, che in materia di assistenza internazionale il fatto di essere indagato all'estero costituisca motivo sufficiente per abilitarlo ad un ricorso.
Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 20 ottobre 2011
In nome della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
La Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).